Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 56 — Regole di intervento per il riuso, l’ampliamento, la nuova costruzione di edifici a destinazione agricola, residenziale e produttiva

Le regole contenute nel presente articolo si applicano alle nuove edificazioni per usi agricoli, agli interventi sugli edifici esistenti nelle UTOE del territorio aperto ed alle destinazioni esistenti e possibili in tali edifici. Le percentuali di ampliamento degli edifici previste nel presente articolo sostituiscono quelle individuate nell’allegato A al R.U. nelle definizioni delle categorie d’intervento sul patrimonio edilizio esistente. Rispetto alla applicazione delle percentuali di ampliamento previste dal presente articolo prevalgono le norme più restrittive indicate nell’art. 55 per le aree sottoposte a vincolo, nell’art. 58 per i siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale e per gli edifici non compatibili, nell’art. 59 per particolari tipologie di edifici. Le percentuali di ampliamento del presente articolo sostituiscono quelle previste per gli edifici rurali dall’art. 43 L.R. 01/2005. La regolamentazione degli interventi sugli edifici con destinazione residenziale e produttiva è parte della normativa per gli edifici non rurali, prevista dall’art. 44 L.R. 1/2005. Si specifica infine che in virtù di quanto disposto dalla L.R. 1/2005 gli annessi agricoli costruiti ai sensi dell’art. 41 della suddetta L.R. 1/2005 non potranno mutare la destinazione d’uso agricola.

1. Interventi sul patrimonio edilizio esistente (abitazioni rurali ed annessi agricoli)

Per le unità abitative esistenti si potrà arrivare fino all’incremento volumetrico di 60 mc. (categoria DA4) ed alla realizzazione di autorimesse al piano interrato o terra (categoria DA5). Gli ampliamenti saranno applicabili alle unità abitative esistenti al momento della adozione del R.U.; non si potrà comunque procedere ad una frammentazione preliminare rispetto alle unità abitative esistenti alla data di adozione del R.U., a meno che tale frammentazione non sia esplicitamente motivata nell’ambito di un programma aziendale approvato.

Per gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo art. 58 le possibilità di ampliamento saranno utilizzabili con le limitazioni indicate di seguito:

  • per gli edifici di valore monumentale ed architettonico e per gli edifici di notevole valore ambientale e tipologico non sarà consentito alcun ampliamento;
  • per gli edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale nel caso di ampliamento delle unità abitative interne agli edifici, con accorpamenti coerenti con le caratteristiche tipologiche e con le fasi di crescita dell’edificio, i volumi abitativi destinati a tali ampliamenti potranno essere utilizzati per recuperare le unità abitative soppresse mediante la costruzione di nuovi corpi di fabbrica compatibili per tipologia, dimensione e posizione con gli edifici di valore. La realizzazione di tali corpi di fabbrica sarà subordinata alla elaborazione di un piano di insieme su cui dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia.

Per gli annessi agricoli esistenti sarà consentito un ampliamento del 10% della volumetria esistente, fino ad un massimo di 300 mc. per ciascun annesso.

Per gli annessi condonati, costruiti con materiali precari (lamiera, legno, plastica) ed in prevalenza aperti, sarà consentito il consolidamento del 50% della volumetria condonata con corpi di fabbrica di altezza utile massima (o media) di 2,50 ml.; in alternativa tali manufatti potranno essere sostituiti con edifici in legno o con logge aperte di pari volumetria. Per gli annessi condonati costruiti con materiale precario non sarà consentita la deruralizzazione salvo quanto previsto all’art. 126 del Titolo 3 per il sottosistema delle “aree agricole periurbane”. Per gli annessi agricoli assoggettati ad interventi di ampliamento a seguito di accorpamenti e gli annessi agricoli derivanti da consolidamento di precari condonati dovrà essere sottoscritto un vincolo perpetuo di destinazione con obbligo di demolizione al momento della perdita della funzione originaria. Da tale vincolo perpetuo di destinazione sono esclusi gli annessi condonati ricadenti nel sottosistema delle “aree agricole periurbane”.

2.Edifici rurali ad uso abitativo (art.41, comma 2 della LR 1/2005)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della LR1/2005 riguardo al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita nel rispetto del presente regolamento urbanistico e con le modalità previste dall’articolo 41, comma 2 della l.r.1/2005, nonché nel relativo regolamento di attuazione. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale, è presentato al comune dall’imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia. Nel caso che il programma aziendale preveda la realizzazione o la ristrutturazione urbanistica di una volumetria complessiva maggiore di 1000 mc, assumerà valore di piano attuativo. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è fissata in 125 mq di superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975. Non sarà consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali, compresi i relativi resede, ad una distanza inferiore a 50 ml. dagli allevamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo nonché i materiali costruttivi e gli elementi tipologici sono definiti al successivo art. 60 del presente RU. In ogni caso dovrà essere privilegiato lo sviluppo della bio-edilizia e perseguito il contenimento ed il risparmio dei consumi energetici, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3.Annessi agricoli per imprese agricole professionali (art. 41, comma 4 della LR 1/2005)

La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP è consentita, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, della l.r. 1/2005 e art. 4 del DPGR 5R/2007. Le norme specifiche previste per ogni singola UTOE e l’art. 61 delle presenti norme disciplinano e definiscono in particolare i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali.

4. Annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole

Gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole. Nel rispetto dei valori paesaggistici nonché delle norme specifiche di ogni singola UTOE, l’installazione di tali annessi e di tali manufatti è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di semplice ancoraggio al suolo, non abbiano dotazioni e impianti che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo.

Nell’istanza sono indicate:

  • a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso o manufatto;
  • c) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • d) la verifica della conformità dell’intervento alla LR 1/2005, al DPGR 5-R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

I soggetti abilitati all’installazione di tali annessi o manufatti, sono: le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli, o comunque non risultino aver titolo di imprenditore agricolo professionale, ed i proprietari del fondo.

Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive di tali annessi o manufatti sono le seguenti:

  • a) caratteristiche costruttive e di finitura:
    • pareti laterali, infissi, copertura da realizzare in legno anche a pannelli, con verniciatura trasparente (macchiatura in tonalità chiara o media). In determinati sottosistemi, specificati al Titolo 3 Capo V, dovranno essere adottate soluzioni alternative per ciò che concerne la finitura degli elementi esterni al fine di migliorare l’inserimento dei manufatti stessi;
    • copertura a capanna con pendenza del 30% verso il lato lungo;
    • manto di copertura in lamiera grecata color rosso o marrone scuro o con lastre bitumate color rosso o marrone scuro;
    • una sola finestra della superficie complessiva di 1 mq.
  • b) non è consentito realizzare:
    • pavimentazioni interne di tipo stabile, murata o comunque non facilmente rimovibile. Questa potrà essere realizzata in legno o altro materiale su supporto facilmente rimovibile;
    • marciapiedi esterni;
    • impianti di qualsiasi genere;
    • servizi igienici interni ed esterni e locali ad uso cucina o lavanderia;
    • controsoffitti;
    • qualsiasi altro manufatto.
  • c) caratteristiche dimensionali:
    • SUL massima non superiore a 16 mq ;
    • l’altezza media non superiore a 3,00 ml.
  • d) collocazione del manufatto
    • i manufatti dovranno essere collocati possibilmente in posizione marginale rispetto all’area servita rispettando comunque la distanza minima di 5 ml. dai confini e con un orientamento corrispondente a quello prevalente nella partizione di dette proprietà.
  • e) superfici fondiarie minime e superficie agraria utilizzabile
    • per l’installazione degli annessi o manufatti è necessaria una superficie fondiaria minima di 5.000.
  • f) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso
    • al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo dovrà essere provveduto alla rimozione dell’annesso;
    • il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla costituzione di una obbligazione che preveda l’impegno alla rimozione della manufatto e il ripristino dell’originarie condizione dell’area ove questo era stato installato al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo e l’impegno al pagamento di una penale a favore del comune nel caso in cui il manufatto non venga rimosso. La penale è quantificata nel doppio del valore del manufatto al momento della costruzione rivalutato nel tempo secondo gli interessi legali maturati. La penale dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Per la mancata demolizione dell’annesso si applicano le disposizioni del Titolo VIII della LR 1/2005.
  • g) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi e manufatti:
    • l’installazione di tali annessi non è consentita nelle aree individuate esplicitamente come non compatibili dalle Norme specifiche per le UTOE del territorio aperto del Titolo 3 Capo V.
    • per terreni che siano stati oggetto di frazionamento e/o trasferimento dopo l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Titolo IV capo III “Il territorio rurale” della L.R. 1/2005 non sarà consentita l’installazione di tali annessi facendo riferimento alle attuali superfici fondiarie, ma bensì a quelle risultati a tale data.

5. Serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari

Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dal presente Regolamento Urbanistico alle aziende agricole è consentita, previa comunicazione al comune, l’installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari sopradetti. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:

  • a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
  • c) le distanze minime non siano inferiori a:
    • metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    • metri 10 da tutte le altre abitazioni;
    • metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
    • distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nel presente RU:

  • le esigenze produttive;
  • la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • i materiali utilizzati;
  • l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • la data di installazione e la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • la verifica della conformità dell’intervento alla L.R. 1/2005, al regolamento regionale di attuazione DPGR 5R/2007, ed al presente regolamento urbanistico.

Per le serre con copertura stagionale, l’impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, previa ulteriore comunicazione. All’installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente comma si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

6. Annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttive aziendali

La costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita alle aziende agricole che rispettino i requisiti dell’art. 5 comma 1 del DPGR 5R/2007.

La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative. La costruzione di annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie è ammessa esclusivamente nelle aree individuate esplicitamente come compatibili dalle Norme specifiche per le UTOE del territorio aperto del Titolo 3 Capo V.

La costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è subordinata ai seguenti parametri:

  • superficie fondiaria minima di 5 ettari;
  • dimensione max dell’annesso mq 150, con esclusione degli allevamenti intensivi di bestiame.

Le caratteristiche tipologiche dovranno essere analoghe a quelle indicate al successivo art. 61 ; potranno essere inseriti elementi architettonici legati alla particolare destinazione d’uso anche se si dovrà evitare di realizzare fabbricati simili a capannoni industriali. Si dovrà comunque tendere ad una articolazione volumetrica analoga a quella dei fabbricati tradizionali, anche nell’ambito di un organismo unitario dal punto di vista funzionale.

Il permesso a costruire dovrà essere presentato dal titolare dell’azienda agricola, nel quale, oltre agli elaborati specifici previsti per il permesso a costruire, dovranno essere riportate:

  • a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;
  • c) la verifica della conformità dell’intervento alla L.R. 1/2005, al D.P.G.R. 5-R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
  • d) relazione sugli aspetti agronomici in rapporto agli interventi edilizi progettati, redatta da professionista abilitato;
  • d) parere dell’Ente competente in materia.

Per le attività di cui al presente punto potranno essere utilizzati anche gli edifici esistenti.

7. Manufatti precari

L’installazione di manufatti precari di cui all’art. 7 del DPGR 5R/2007 è consentita esclusivamente alle aziende agricole. Per la loro realizzazione valgono le regole del precedente punto 4 “Annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole” con esclusione del punto f). Al fine della definizione del titolo abilitativo per la realizzazione dei manufatti precari si applicano i punti 4 e 5 dell’art. 7 del DPGR 5R/2007.

8. Abitazioni civili esistenti alla data di adozione del R.U.

Non sarà possibile realizzare nuove abitazioni civili al di fuori dei nuclei regolamentati dal successivo art. 76. Per le unità abitative in oggetto si potrà arrivare fino all’incremento volumetrico di 60 mc.(categoria DA4) ed alla realizzazione di autorimesse al piano interrato o terra (categoria DA5). Gli ampliamenti saranno applicabili alle unità abitative esistenti alla data di adozione del primo R.U. (12.05.2003). Qualunque operazione di frammentazione rispetto alla situazione alla data di adozione del primo R.U. farà decadere la possibilità di utilizzare gli ampliamenti. Ad eccezione che per le aree agricole di margine, nelle quali è consentita la costituzione di unità abitative della superficie utile superiore a 45 mq, non saranno consentite frammentazioni in unità abitative di superficie utile inferiore a 60 , con 2 vani grandi. In relazione a motivati impedimenti strutturali o caratteristiche tipologiche del fabbricato potrà comunque essere sottoposta all’approvazione da parte della Commissione Edilizia Comunale una soluzione progettuale, estesa all’intero immobile, che preveda unità abitative anche di superficie utile inferiore a tali limiti dimensionali. Per gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo art. 58 le possibilità di ampliamento saranno utilizzabili con le limitazioni indicate di seguito:

  • per gli edifici di valore monumentale ed architettonico e per gli edifici di notevole valore ambientale e tipologico non sarà consentito alcun ampliamento;
  • per gli edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale nel caso di ampliamento delle unità abitative interne agli edifici, con accorpamenti coerenti con le caratteristiche tipologiche e con le fasi dei crescita dell’edificio, i volumi abitativi destinati a tali ampliamenti potranno essere utilizzati per recuperare le unità abitative soppresse mediante la costruzione di nuovi corpi di fabbrica compatibili per tipologia, dimensione e posizione con gli edifici di valore. La realizzazione di tali corpi di fabbrica sarà subordinata alla elaborazione di un piano di insieme su cui dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia.
  • Le eventuali suddivisioni in unità immobiliari, oltre a rispettare il limite di 60 mq. come superficie utile minima, dovranno essere coerenti con le fasi di crescita dell’edificio.

9. Abitazioni civili in fabbricati agricoli deruralizzati (da abitazioni rurali e da annessi agricoli)

La deruralizzazione di fabbricati agricoli finalizzata alla destinazione di civile abitazione sarà consentita con le procedure previste dagli art. 43 e 44 della L.R. 01/2005. In caso di deruralizzazione con le procedure di cui all’art. 44 sulle aree deruralizzate e sui fondi di origine non potranno essere realizzati nuovi fabbricati ad uso agricolo per un periodo di 10 anni.

Non sarà consentita la deruralizzazione finalizzata alla destinazione di civile abitazione per gli edifici, compresi i relativi resede, ubicati ad una distanza inferiore a 50 ml. dagli allevamenti esistenti.

Sugli edifici deruralizzati per essere destinati a civile abitazione non potrà essere realizzato alcun ampliamento.

Ad eccezione che per le aree agricole di margine, nelle quali è consentita la realizzazione di unità abitative della superficie utile superiore a 45 mq, con le eventuali frammentazioni delle unità abitative esistenti (nel caso di utilizzazione di abitazioni rurali) e con la realizzazione di nuove unità abitative negli annessi agricoli non potranno essere realizzate unità abitative di superficie utile inferiore a 60 mq., con 2 vani abitabili. In relazione a motivati impedimenti strutturali o caratteristiche tipologiche del fabbricato potrà comunque essere sottoposta all’approvazione da parte della Commissione Edilizia Comunale una soluzione progettuale, estesa all’intero immobile, che preveda unità abitative anche di superficie utile inferiore a tali limiti dimensionali.

Per tutti gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo articolo 58 le eventuali suddivisioni in unità immobiliari, oltre a rispettare il limite di 60 mq. come superficie utile minima, dovranno essere coerenti con le fasi di crescita dell’edificio.

In caso di deruralizzazione di annessi agricoli, con SUL maggiore di 80 mq, è ammissibile un intervento che consenta il recupero almeno della stessa superficie utile lorda (superficie in pianta realmente utilizzabile al lordo delle murature) o comunque per un volume, calcolato secondo i criteri di cui all’art. 6 delle presenti norme, urbanistico non superiore al 60% di quello originario. Sono esclusi da tale limitazione le deruralizzazioni riguardanti il cambio di destinazione turistico-ricettiva, e le deruralizzazioni già previste in PMAA già approvati e quindi in corso di validità.

A meno che tale possibilità sia prevista in modo esplicito nelle norme specifiche per le singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V, non sarà consentita la deruralizzazione con destinazione a civile abitazione degli annessi agricoli condonati costruiti con materiali precari (lamiera, legno, plastica), ma solo la possibilità di un recupero per la realizzazione di posti auto coperti, porticati, logge, o similari, non aventi alcuna valenza di tipo urbanistico.

10. Attività produttive (industriali ed artigianali, ecc.)

Non sarà consentita in alcun caso la nuova destinazione ad attività produttive tipiche del sistema insediativo specifico (Titolo 2 Capo II e Titolo 3 Capo II) dei fabbricati in zona agricola. Le attività produttive esistenti sono individuate con esplicita perimetrazione nella Carta A del R.U.

Per tali attività le norme di intervento sono indicate nelle normative specifiche delle singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V e nelle schede grafiche e normative contenute nella carta E.

11. Recupero abitativo dei sottotetti

La disciplina sul recupero abitativo dei sottotetti, di cui all’art. 136 delle presenti norme, si applica alle residenze rurali e civili presenti nel Sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto, con le limitazione relative all’ammissibilità degli interventi edilizi sugli edifici.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08