Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 55 Regole urbanistiche per le aree sottoposte a vincolo

Nei punti che seguono sono individuate le zone del territorio aperto sottoposte a vincoli particolari, in attuazione delle previsioni del P.S., riprese a loro volta da quelle del PTCP; negli stessi punti sono indicate in modo analitico le norme corrispondenti a ciascuna categoria di vincolo.

Alcune categorie di vincolo e le relative norme derivano dagli studi specifici geologici ed idraulici di supporto allo Strumento Urbanistico Generale (effettuati sia in sede di P.S. che di R.U.); tali studi hanno condotto ad una definizione dettagliata del grado di pericolosità e di rischio geologico ed idraulico con indicazioni di fattibilità per ogni singolo intervento edilizio/urbanistico ed in generale in riferimento ad ogni tipologia di modifica del territorio.

Su alcune zone si sovrappongono varie categorie di vincolo; in tal caso si applicheranno le norme corrispondenti all’ ”insieme sommatoria” delle norme indicate per ciascuna categoria di vincolo.

Alcune delle categorie di vincolo elencate di seguito si riferiscono anche ad aree che in base alla cartografia del R.U., sono state inserite all’interno della UTOE dei sistemi insediativi; le norme del presente articolo valgono di conseguenza anche per tali aree.

Aree da tutelare in quanto aree instabili collinari

In base agli studi geologici di supporto allo Strumento Urbanistico Generale nel territorio comunale sono state rilevate aree collinari a pericolosità geologica elevata definite come Aree Instabili Collinari ed individuate nella Tavola 7 delle Indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. e nella Tavola A delle Indagini geologico-tecniche di supporto al R.U. come aree in classe di pericolosità geologica 4 elevata. In tali aree non si possono realizzare nuove edificazioni o modifiche morfologiche significative, se non quelle previste dal R.U. a seguito di studi geologico-tecnico ed indagini geognostiche eseguite a livello di S.U.G. e quelle che rispettano quanto indicato nella Del. C.R. 94/85.

Comunque per ogni intervento edilizio/urbanistico, modifica morfologica o che possa avere incidenza sul terreno e sul regime delle acque (superficiali e sotterranee) in qualsiasi classe di pericolosità individuata nelle Tavole suddette, per una corretta gestione del territorio e per evitare rischi geologici, si dovrà rispettare quanto prescritto nell’Allegato “Fattibilità Geologica – Normativa e Prescrizioni” di supporto al R.U. (allegato integrale alle presenti N.T.A.) ed alle relative Tavole allegate.

Aree da tutelare in quanto soggette a rischio idraulico

1) Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico. Sono individuate nella carta B del R.U. a conferma della perimetrazione effettuata nella tavola 5 di progetto del P.S., sulla base della analoga individuazione del PTCP.

Nelle aree sensibili non saranno consentite nuove costruzioni neppure legate alla conduzione dei fondi. Tale proibizione non dovrà applicarsi alle nuove costruzioni previste in lottizzazioni approvate sulla base della precedente normativa urbanistica, se convenzionate prima della adozione del Piano Strutturale e per il periodo di validità della convenzione previsto dalla legge. Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere effettuati i seguenti interventi fra quelli individuati nell’Allegato A: A, B, C1, C2, C3, C5, DP1, DP2, DP3, DA1, DT1, DH senza aumento della superficie coperta, E1 senza aumento del volume e della superficie coperta, E2 senza aumento del volume e della superficie coperta e con il mantenimento o l’aumento della differenza fra la quota di imposta del fabbricato e la quota di riferimento dell’argine più vicino.

Per quanto riguarda le destinazioni possibili valgono le norme dei successivi articoli 56 e 57 con il vincolo di non realizzare nuove abitazioni al piano terra.

Potranno essere realizzati manufatti in materiali leggeri, della superficie coperta massima di 200 mq, a servizio degli impianti sportivi pubblici, a servizio degli impianti sportivi privati aperti al pubblico, a servizio delle attività ricreative all’aperto. Per le strutture private la realizzazione dei manufatti precari sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno formale alla rimozione, al termine dello svolgimento delle attività sportive e ricreative. Potranno essere realizzati e potenziati i servizi e le attrezzature di interesse sovracomunale di cui all’art. 35 del Titolo 2 Capo III, corrispondenti alle attrezzature di interesse provinciale e regionale individuate dal PTCP. Potranno essere realizzate le infrastrutture viarie individuate nella carta A del R.U. Nelle aree sensibili dovranno essere attuati, in occasione degli interventi edilizi, urbanistici, di utilizzo del suolo, di sistemazione dei terreni, di regimazione idraulica, gli interventi necessari per mantenere in efficienza le reti naturali ed artificiali di drenaggio superficiale ed in generale per migliorare le condizioni fisiche ed ambientali delle aree e per valorizzare le funzioni idrauliche. Il proponente dovrà eseguire tali interventi sulla base delle risultanze di uno studio geologico ed idrologico che tenga in dovuta considerazione l’allegato “Fattibilità Geologico-Normativa e Prescrizioni” di supporto al R.U.

Nella carta B del R.U. sono individuate come “aree sensibili a termine” le aree che verranno messe in sicurezza con la realizzazione della cassa di espansione di Madonna della Tosse e delle opere collaterali, in fase di completamento sulla base della Concessione Edilizia n. 171/1999/Bis del 7/11/2000. Le “aree sensibili a termine” decadranno dopo il completamento ed il collaudo delle opere relative alla cassa di espansione e con la definizione di aree sensibili decadranno i vincoli indicati in precedenza.

Dalle aree sensibili potranno essere stralciate (nel rispetto dell’art. 3 delle Norme di Attuazione del PTCP) le aree per le quali, sulla base di studi geologici ed idraulici approfonditi, venga accertata l’assenza e/o la eliminabilità delle condizioni di rischio di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni, senza aumentare il rischio idraulico per le aree limitrofe.

Gli studi geologici ed idraulici dovranno essere esaminati dalla Commissione edilizia Comunale e, dopo l’espressione del parere favorevole e la realizzazione ed il collaudo delle opere eventualmente necessarie per l’eliminazione del rischi, decadranno la individuazione come area sensibile ed i vincoli indicati in precedenza.

2) Aree soggette ai vincoli idraulici indicati nella Delibera C.R. n. 12/00

In tali aree, individuate nelle Tavole 7 delle Indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. e nella Tavola A delle Indagini geologico-tecniche di supporto al R.U. (Ambito B, A1 e A2 in prossimità dei corsi d’acqua classificati, Pericolosità idraulica 3a e 3b e Pericolosità Idraulica 4), dovranno rispettarsi in maniera integrale le salvaguardie di cui agli artt. 73-74-75-76-77-78-79-80 della Delibera C.R. n. 12/00. In particolare per quanto concerne la classe di Pericolosità Idraulica 4 nel territorio aperto non si potranno realizzare nuove edificazioni o modifiche morfologiche in aree a rischio idraulico. Per la classe di pericolosità idraulica 3b, in assenza di Studi Idrologico-Idraulici che dimostrino l’assenza del rischio con T100 e ove vi sono notizie storiche di esondazione documentate e comunque prima del collaudo delle eventuali opere di messa in sicurezza idraulica, ogni intervento edilizio è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • per le nuove edificazioni il piano di calpestio del primo solaio fuori terra deve porsi ad una quota superiore di un franco di 0,50 m rispetto al massimo evento alluvionale registrato nella zona, tenendo in considerazione gli studi di base di supporto al P.S.;
  • gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione ove non esclusi dalle salvaguardie sovracomunali dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
    • non dovranno essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici a livello di piani interrati o seminterrati;
    • non potranno essere realizzati impianti elettrici con livello di protezione inferiore a IP 65 in piani interrati o seminterrati;
    • è vietata la chiusura dei piani interrati o seminterrati con basculanti in quanto in caso di allagamento l’apertura potrà essere impedita dalla pressione dell’acqua;
    • gli impianti elettrici dei piani interrati o seminterrati dovranno essere dotati di centralina di allarme per il rilevamento della presenza di acqua, che tolga la tensione al piano in caso di allagamento, e di dispositivo che impedisca la discesa dell’ascensore ai piani interrati o seminterrati;
    • i locali interrati o seminterrati dovranno essere impermeabilizzati e si dovrà provvedere a munire le rampe di accesso e le aperture verso l’esterno di paratoie opportunamente posizionate e di facile e rapida manovrabilità ;
    • i piani interrati o seminterrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato al piano terra.

Per la classe di pericolosità idraulica 3a, in considerazione del fatto che dagli studi di dettaglio allegati allo strumento urbanistico non risultano notizie storiche di esondazione (condizione di rischio medio-basso), pur trovandosi in una condizione di basso morfologico, si prescrive in linea generale che gli interventi di nuova edificazione o modifica morfologica devono prevedere le seguenti disposizioni:

  • non si crei ostacolo al normale flusso delle acque;
  • che le opere siano eseguite senza creare situazioni di ristagno o di impaludamento per difficoltà di drenaggio;
  • che si dia una corretta continuità ai rivoli esistenti in modo da consentire un normale deflusso superficiale.

3) Aree indicate nella “Carta guida delle aree esondate” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno

Per le aree censite nella “Carta Guida delle Aree esondate” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno approvato con il DPCM 05/11/1999, valgono e si applicano i disposti di cui alla norma 6 del suddetto DPCM; in attuazione di tali disposti, ai fini di tutelare l’incolumità dell’utente, si dovrà tener conto della valutazione degli eventi di piena fatta nella tavola n. 3 (Geomorfologica con indicazione delle aree allagate nel 66’ e nel 91-92-93) dello studio geologico allegato al P.S.; in base a tale valutazione per le nuove costruzioni e per gli interventi sull’esistente si dovranno adottare gli accorgimenti indicati di seguito, se pertinenti e sufficienti, o altri che si rendessero necessari:

non dovranno essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici a livello di piani interrati o seminterrati;

  • non potranno essere realizzati impianti elettrici con livello di protezione inferiore a IP 65 in piani interrati o seminterrati;
  • è vietata la chiusura dei piani interrati o seminterrati con basculanti in quanto in caso di allagamento l’apertura potrà essere impedita dalla pressione dell’acqua;
  • gli impianti elettrici dei piani interrati o seminterrati dovranno essere dotati di centralina di allarme per il rilevamento della presenza di acqua, che tolga la tensione al piano in caso di allagamento, e di dispositivo che impedisca la discesa dell’ascensore ai piani interrati o seminterrati;
  • i locali interrati o seminterrati dovranno essere impermeabilizzati e si dovrà provvedere a munire le rampe di accesso e le aperture verso l’esterno di paratoie opportunamente posizionate e di facile e rapida manovrabilità ;
  • i piani interrati o seminterrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato al piano terra.
  • Non potranno essere realizzate unità abitative che si sviluppino per intero e comunque per una parte prevalente al piano terra. Tale proibizione decadrà, limitatamente alle aree individuate come “aree sensibili a termine” nella Carta B, dopo la realizzazione ed il collaudo della cassa di espansione di Madonna della Tosse.

4) Aree indicate nella “Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e dei suoi affluenti” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno.

Per le aree censite come sopra valgono e si applicano i disposti di cui alla norma 5 del DPCM 5/11/1999.

5) Aree individuate dal D.L. 180/98 (Decreto Sarno)

Per le aree individuate dal DL 180/98 (Decreto Sarno), valgono i vincoli e le prescrizioni contenute nella Normativa allegata a tale Decreto. Si prende atto che in data 1/08/2002 è stato adottato dalla Autorità di Bacino il PAI (Piano Assetto Idrogeologico) che sostituirà con specifica cartografia e normativa il DL 180/98 dopo l’approvazione definitiva.

6) Aree per il contenimento del rischio idraulico individuate dal DPCM 05/11/1999 ed ulteriori aree per il contenimento del rischio idraulico

Le aree destinate alla realizzazione delle opere per il contenimento del rischio idraulico, in base al DPCM 05/11/1999, sono individuate nella carta B del R.U. mediante specifica simbologia (campitura di colore più chiaro).

Tali aree corrispondono a quelle individuate nella “Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico del Bacino dell’Arno” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno approvato con il DPCM 05/11/1999. In tali aree si dovranno rispettare le prescrizioni ed i vincoli indicati nelle norme 2 e 3 del DPCM.

A seguito di eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale, essenzialmente sotto il profilo idraulico, si propongono ulteriori aree per il contenimento del rischio idraulico (bacino di accumulo del Rio Morto, canale scolmatore interno alle UTOE Praticelli, bacino di decantazione del Rio Pietroso) da sottoporre alle stesse salvaguardie indicate per le aree individuate dal DPCM 05/11/1999; anche tali aree sono individuate nella carta B del e nella carta D del R.U, mediante specifiche simbologie (campitura di colore più scuro per le aree, evidenziazione per i corsi d’acqua).

In base alla “relazione di fattibilità geologica” ed allo “studio idrologico idraulico”, redatti per l’inserimento nel R.U. del progetto definitivo della nuova SRT 429 elaborato dalla Provincia nell’ambito dell’Accordo di Programma per la realizzazione della strada, si individuano alcune aree destinate agli interventi di messa in sicurezza idraulica necessari per la realizzazione della strada stessa (risagomatura del Rio Petroso, modifica di tracciato e risagomatura del rio Morto, cassa di laminazione con bocca tarata sul corso del rio Grignana, risagomatura del rio Broccolino) da sottoporre alle stesse salvaguardie indicate per le aree individuate dal D.P.C.M. 05/11/1999; anche tali aree sono individuate nella carta B del R.U. mediante specifiche simbologie (campitura di colore più scuro per le aree, evidenziazione per i corsi d’acqua).

Gli interventi nelle aree destinate al contenimento del rischio idraulico verranno precisati con gli specifici progetti esecutivi sulla base della normativa vigente.

Oltre alle limitazioni previste dalla norma 6 del DPCM 05/11/1999, limitatamente a tali aree, non potranno essere realizzate nuove costruzioni neppure per le esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere effettuati i seguenti interventi, fra quelli individuati nell’allegato A: A, B, C1, C2, C3, C5, DP1, DP2, DP3, DA1, DT1, DH senza aumento della superficie coperta, E1 senza aumento del volume e della superficie coperta.

Per gli edifici ricadenti nelle aree destinate alle casse di espansione ed alle casse di laminazione sarà consentita, al momento della realizzazione della cassa, di effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica E2 anche con il trasferimento in altre UTOE, con le procedure e le modalità indicate nel successivo art. 58.

Per quanto riguarda le destinazioni possibili valgono le norme dei successivi articoli 56 e 57 con il vincolo di non realizzare nuove abitazioni al piano terra.

Per i corsi d’acqua minori per i quali sono previsti interventi di modifica del tracciato e/o di risagomatura, gli ambiti A1 e A2, di cui alla Delibera CR 12/2000, dovranno essere calcolatI a partire dal corso d’acqua spostato e risagomato.

Fra le opere per il contenimento del rischio idraulico individuate nella carta B e nella carta D del R.U. si possono distinguere le seguenti tipologie di opere comprensive di quelle individuate dal DPCM 05/11/1999 e delle ulteriori aree proposte in base al P.S.:

Canali scolmatori:

  • canale scolmatore di Castelfiorentino, dalla località Pettinamiglio fino a nord del Rio di Grignana, (comprendendo anche il prolungamento in fase di realizzazione);
  • canale scolmatore all’interno dell’UTOE Praticelli.

Casse di espansione e casse di laminazione:

  • di “Madonna della Tosse” in riva sinistra dell’Elsa a nord di Castelfiorentino;
  • della Pesciola in riva sinistra (nel tratto più a monte) e destra (nel tratto più a valle);
  • delle “Vecchiarelle” in riva sinistra dell’Elsa a sud di Castelfiorentino;
  • del Rio Orlo (laminazione con bocche tarate)
  • Del Rio Morto (laminazione con bocche tarate)
  • Del Rio Pietroso a monte della UTOE di Casenuove (invaso compensativo)
  • Del Rio Grignana (laminazione con bocche tarate)

Bacini di decantazione:

  • Per il Rio Pietroso prima della immissione nello scolmatore di Castelfiorentino.

INTERVENTI DI MODIFICA DEL TRACCIATO E DI RISAGOMATURA DI CORSI D’ACQUA MINORI:

  • del rio Pietroso (risagomatura)
  • del rio Morto (modifica di percorso e risagomatura)
  • del rio Broccolino (risagomatura)

AREE DI PROTEZIONE DEI POZZI PER USO POTABILE ED AREE VULNERABILI ALL’INQUINAMENTO

Sono individuate nella carta B del R.U. e nella tavola 1:5000 dal titolo “CARTA DI SINTESI DELLE ZONE DI RISPETTO “allegata al P.S. sulla base dell’analisi specifica redatta dallo studio GETAS in occasione del P.S. Nella carta B e nella tavola 1/5000 indicata in precedenza sono individuate le tipologie di vincolo riportate di seguito; i vincoli valgono, oltre che nel territorio aperto, anche nei sistemi insediativi.

  • Nella zona di tutela assoluta attorno a sorgenti, pozzi e punti presa, di raggio non inferiore a ml 10.00, sono ammesse esclusivamente opere di presa e strutture di servizio. Tale area deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche, protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi;
  • Nella zona di rispetto compresa entro l’isocrona di 60 giorni dal campo pozzi sono vietati gli interventi, le opere, le destinazioni d’uso e le attività indicate dal D.L. 258/2000.
  • Nelle suddette zone di rispetto è comunque vietata la trivellazione di pozzi con la sola esclusione di quelli da adibirsi ad uso pubblico per reperimento di risorse idriche ad uso potabile. Le zone di rispetto, dovranno essere preservate dal degrado tramite la destinazione ad attività, insediamenti ed infrastrutture che non rechino pregiudizio alla risorsa idrica, nonché tramite il monitoraggio della qualità delle acque e la conservazione del territorio anche attraverso interventi di manutenzione e/o riassetto. Per la gestione delle aree di salvaguardia vigono le disposizioni dell’art.13 della legge n. 36/1994, e per quanto applicabili, si richiamano le disposizioni dell’art.24 della stessa legge.
  • Nella zona di protezione compresa entro l’isocrona di 180 giorni dal campo pozzi sono vietati l’utilizzazione di diserbanti, pesticidi o simili nelle zone messe a coltura; l’inquinamento da sostanze indesiderabili utilizzate nelle attività classificate come insalubri; gli sversamenti di sostanze pericolose sulle strade; lo sversamento di sostanze indesiderabili nei pozzi privati esistenti; la creazione di pozzi irrigui. Inoltre dovranno essere attuate, ai fini della tutela dell’esistente, verifiche della rete fognaria, della compatibilità di eventuali attività insalubri, dell’impermeabilizzazione di scoline di tratti della viabilità, delle condizioni dei pozzi privati. Dovranno inoltre essere adottati idonei sistemi di monitoraggio da parte dell’ARPAT affinché l’eventuale fonte inquinante venga intercettata prima del raggiungimento della falda.
  • Nelle aree previste per l’espansione dei campi pozzi per uso potabile valgono tutti i vincoli indicati per le zone di protezione entro l’isocrona di 180 giorni e valgono inoltre i vincoli e le prescrizioni indicati di seguito:
    • le attività con presenza di animali dovranno esser oggetto di particolari precauzioni al fine di contenere lo sversamento di sostanze inquinanti: la permanenza degli animali sul terreno dovrà essere limitata nel tempo; i ricoveri per gli animali e le aree immediatamente adiacenti dovranno essere opportunamente pavimentati ed attrezzati con canali di scolo e fognatura delle acque reflue, con recapito in depositi a tenuta da svuotare periodicamente (con convogliamento al depuratore) o con recapito diretto in fognatura;
    • le cisterne ed i depositi interrati dovranno essere attrezzati con dispositivi di tenuta, per evitare la filtrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose;
    • in presenza di strade di scorrimento dovranno essere realizzati opportuni pozzetti di intercettazione per le sostanze pericolose eventualmente sversate sulle strade;
    • le nuove fognature dovranno essere realizzate con manufatti e criteri costruttivi che garantiscano la impermeabilità; le fognature esistenti dovranno essere opportunamente controllate ed eventualmente ristrutturate;
    • in presenza di manufatti e di attività che comportino un pericolo di inquinamento il Comune potrà prescrivere la predisposizione di pozzi per il controllo periodico delle acque di falda, da effettuare da parte dell’ARPAT;
    • non sarà consentita la realizzazione di vivai.

AREE DI PERTINENZA DEI CORSI D’ACQUA INDIVIDUATE AI SENSI DEL D.LGS. 490/99 (EX L. 431/85)

Sono individuate nella carta C del R.U. Per gli interventi che comportano modifiche esterne ai fabbricati ed al terreno dovrà essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica a norma di legge. Nel merito degli interventi, nelle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, dovranno essere limitate al massimo le recinzioni, dovranno essere salvaguardate ed integrate le reti di drenaggio superficiale, dovranno essere mantenute il più possibile l’orditura e la dimensione dei campi, dovrà essere mantenuta e se necessario ripristinata la vegetazione riparia, dovrà essere mantenuta e se necessario ripristinata ed integrata la viabilità minore, in particolare i percorsi d’argine.

Aree soggette a vincolo idrogeologico

Sono individuate nella carta C del R.U. e sono sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e della Legge Regionale 39/2000. Per le aree di protezione idrogeologica il R.U. non individua vincoli particolari in aggiunta a quelli che già insistono su tali aree in base agli altri punti del presente art. 55. Per gli interventi nelle aree di protezione idrogeologica si dovranno seguire le disposizioni procedurali contenute nella L.R. 39/2000, nel regolamento R. n.44 del 5/9/2001 (che distinguono fra l’altro tra le opere per le quali è necessaria l’autorizzazione della Provincia e le opere per le quali è sufficiente la Dichiarazione di Inizio Lavori) e nelle successive modifiche ed integrazioni.

Corridoi biologici

Sono individuati nella carta A del R.U. Sono individuate come corridoi biologici tutte le valli (aree di pertinenza, di invaso) dei corsi d’acqua minori. I corsi d’acqua minori con le relative valli pur non costituendo un ambito a se stante costituiscono un sistema unico. La loro individuazione come elementi unitari è data dal fatto che essi sono corridoi con valenze biologiche e paesaggistiche degli ambienti fluviali. Nei corridoi biologici dovranno essere mantenute e ripristinate le caratteristiche tipiche degli ambienti fluviali attraverso il divieto di coltivazioni inquinanti, il mantenimento e il ripristino della vegetazione lungo i corsi d’acqua, il mantenimento ed il ripristino delle reti di drenaggio superficiale, il divieto di nuove costruzioni. Non potrà essere modificata la dimensione e l’orditura dei campi che dovrà essere, comunque, con direzione perpendicolare al corso d’acqua. Sono ammesse le sistemazioni a terra finalizzate alla utilizzazione turistica, sportiva e ricreativa a condizione che non alterino l’orditura dei campi e le reti di drenaggio superficiale.

Per esigenze legate alla conduzione dell’attività agricola è ammessa la realizzazione di annessi agricoli, nei limiti consentiti dal PMAA o dalle norme del presente R.U., a condizione che venga dimostrata la effettiva impossibilità di individuare altre ubicazioni e comunque ad una distanza non minore di 50 ml. dai corsi d’acqua centrali ai corridoi biologici. Potrà essere consentita, altresì, la realizzazione dei locali di servizio e delle strutture ricreative e sportive previste per i campeggi nell’art. 68; tali costruzioni non potranno comunque essere realizzate ad una distanza minore di 50 ml. dai corsi d’acqua centrali ai corridoi biologici.

Saranno consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dai successivi articoli 56, 57, 58, 59 con i seguenti ulteriori limiti:

  • gli ampliamenti volumetrici dovranno essere al massimo del 10% della volumetria esistente;
  • non sarà consentito alcun ampliamento agli edifici classificati “di rilevanza storico ambientale”;
  • sarà consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione che gli edifici spostati vengano ubicati in posizione più lontana dai corsi d’acqua, con aumento della differenza fra le quote d’imposta dei fabbricati e la quota di riferimento dell’argine, in modo da costituire un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.

AMBITI DI REPERIMENTO PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI, RISERVE ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE

Sono individuati nella carta B del R.U. Sono costituiti dalle aree di fondovalle del Fiume Elsa (comprese le aree golenali del tratto di attraversamento di Castelfiorentino) e di alcuni affluenti (rio Morto, torrente Pesciola, borro di Corniola) che sono rimaste fuori dai sistemi insediativi. Tali aree costituiscono un settore di territorio caratterizzato da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di colture agrarie, di presenza antropica che si è concretizzato in edifici tipici per il loro valore formale e caratteristici di una determinata cultura e civiltà.

Negli ambiti territoriali di cui sopra si potranno istituire, ai sensi della legge regionale 49/95, parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale e si potranno prevedere comunque forme di organizzazione del territorio tali da garantire gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione fissati dal Piano. Prima della istituzione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette all’interno degli ambiti potranno essere effettuati gli interventi e valgono i vincoli e le prescrizioni indicati di seguito:

dovranno essere mantenute e ripristinate le caratteristiche tipiche degli ambienti fluviali attraverso il divieto di coltivazioni inquinanti, il mantenimento ed il ripristino della vegetazione lungo i corsi d’acqua e degli elementi vegetazionali tipici lungo le strade ed intorno agli edifici di valore storico, il mantenimento dell’orditura e possibilmente della dimensione dei campi, il mantenimento ed il ripristino della rete di drenaggio superficiale. Dovrà essere mantenuta e ripristinata la viabilità minore, in particolare i percorsi d’argine e la viabilità di accesso ai corsi d’acqua. Saranno consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dai successivi articoli 56, 57, 58, 59 con i seguenti ulteriori limiti:

  • gli ampliamenti volumetrici dovranno essere al massimo del 10% della volumetria esistente
  • non sarà consentito alcun ampliamento agli edifici classificati “di rilevanza ambientale e storico culturale” di cui al successivo art. 58;
  • sarà consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica alle seguenti condizioni: che i nuovi edifici vengano collocati in posizione più lontana dai corsi d’acqua; che ci sia aumento della differenza fra le quote di imposta dei fabbricati e la quota di riferimento dell'argine più vicino; che gli edifici spostati costituiscano un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.
  • I nuovi edifici rurali e non disciplinati dai successivi art. 56 e 57 potranno essere realizzati esclusivamente quando sia dimostrato mediante il programma aziendale di cui all’art. 42 della LR 1/2005 la assoluta impossibilità della localizzazione al di fuori degli ambiti di reperimento; per la dimostrazione di tale impossibilità si dovrà fare riferimento alla situazione della proprietà alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  • i nuovi annessi agricoli potranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione di insediamenti esistenti;
  • sono vietate le autorimesse esterne di cui al punto c dell’art. 61;
  • sono vietati gli impianti di servizio in vista, fabbricati ad uso servizi agricoli ecc, silos di cui ai punti e), f), g) dell’art. 61;
  • è vietata la realizzazione di serre fisse.

Dopo l’istituzione dei parchi, risorse ed aree naturali protette, al loro interno valgono le normative specifiche individuate per le aree interessate; nelle aree che risulteranno escluse verranno invece applicate, senza ulteriori vincoli, le altre regole delle Norme Tecniche del RU.

Il Comune di Castelfiorentino potrà essere parte proponente per la istituzione dei parchi, riserve, ed aree naturali protette e per la elaborazione delle normative urbanistiche relative alle aree interessate.

Il Comune eserciterà il diritto di proposta mediante un atto con il quale individuerà le finalità dell’istituzione dei parchi, le aree interessate, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere, gli strumenti di pianificazione e di programmazione da utilizzare, fra i quali potranno essere previsti accordi di pianificazione e di programma con la Regione, la Provincia, gli altri comuni del Circondario ed in generale con tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

In tutte le aree inserite nella perimetrazione della “area naturale protetta di interesse locale” approvata con la Deliberazione C.P. n.41 del 15.03.99 e trasmessa ai comuni interessati il 14.06.99 n.26589, perimetrazione che coincide sostanzialmente con il perimetro degli “ambiti di reperimento…”, si dovrà tenere conto degli “OBIETTIVI ED INTERVENTI” indicati nella suddetta deliberazione C.P. n. 41/99.

Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio

Sono individuate nella carta B del R.U. Sono costituite dalle aree delle colline argillose intorno al rio Morto comprese fra lo scolmatore di Castelfiorentino (con l’esclusione delle “enclave” insediative costituite dalla UTOE dei Praticelli e dalla UTOE di Dogana) la strada vicinale “delle colline” per Montaione, il confine comunale con Montaione, la linea costituita dal corso inferiore del rio Morto e dal rio della Campera. Tali aree costituiscono un ecosistema naturale con caratteristiche specifiche dovute in prevalenza alla geologia dei terreni, caratteristiche che hanno determinato anche colture agrarie ed insediamenti antropici particolari; sia l’ecosistema particolare che le caratteristiche delle colture agrarie e degli insediamenti antropici costituiscono un patrimonio da tutelare.

Il Programma di paesaggio verrà attuato dalla Provincia attraverso azioni speciali di programmazione e di intervento da inserire nel Piano di Sviluppo Provinciale.

Il Programma di paesaggio sarà costituito da studi, politiche ed azioni coordinate, finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche delle aree, con i contenuti individuati dal PTCP; in particolare il Programma definirà indirizzi, criteri e parametri di valutazione per:

  1. 1) i Programmi Aziendali di cui all’art. 42 della LR 1/2005;
  2. 2) gli interventi di miglioramento fondiario finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale;
  3. 3) gli interventi di valorizzazione ambientale da collegare al recupero degli edifici deruralizzati e delle relative pertinenze;
  4. 4) la valorizzazione, il rilancio e la promozione delle risorse locali.

Il Comune di Castelfiorentino potrà essere parte proponente per l’elaborazione del Programma di paesaggio. Il Comune eserciterà il diritto di proposta mediante un atto con il quale individuerà le finalità del Programma di paesaggio, le aree interessate, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere, gli strumenti di pianificazione e di programmazione da utilizzare fra i quali potranno essere previsti accordi di pianificazione e di programma con la Provincia, gli altri comuni del Circondario (in particolare il comune di Montaione) ed in generale con tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Il perimetro delle “aree fragili” coincide sostanzialmente con quello della UTOE E3 (area delle colline nude) del sistema del territorio aperto. Le norme per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree interessate, norme da applicare anche prima della elaborazione e della attuazione del programma di paesaggio sono indicati pertanto nel Titolo 3 Capo V , come norme specifiche per l’UTOE E3.

Aree di protezione paesistica e storico ambientale

Sono individuate nella carta B del R.U. in quanto ambiti particolarmente significativi per la presenza contestuale di valori naturalistici e di valori storici da conservare e tramandare. Corrispondono a due aree collinari di limitate dimensioni intorno al castello di Oliveto ed al nucleo (con la pieve e la fattoria) di Coiano. Dovranno essere mantenute e ripristinate le caratteristiche tipiche delle aree collinari attraverso il mantenimento ed il ripristino delle aree boscate e degli elementi vegetazionali tipici lungo le strade ed intorno agli edifici, il mantenimento dei coni visivi verso gli edifici monumentali, il mantenimento dell’orditura e possibilmente delle dimensioni dei campi e delle colture tradizionali, il mantenimento ed il ripristino della rete di drenaggio superficiale. Dovrà essere mantenuta e ripristinata la viabilità minore, in particolare quella di crinale e di accesso agli edifici monumentali. Dovrà essere limitata al massimo la realizzazione di nuove strade carrabili, che saranno ammesse solo per esigenze agricole, agrituristiche, di sicurezza e che dovranno essere realizzate con pavimentazioni in terra. Non sarà consentita in alcun caso la realizzazione di muri a retta neppure in pietra o mattoni.

Saranno consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dai successivi articoli 56, 57, 58, 59 con i seguenti ulteriori limiti:

  • gli ampliamenti volumetrici dovranno essere al massimo del 10% della volumetria esistente
  • non sarà consentito alcun ampliamento agli edifici classificati “di rilevanza storico-ambientale”
  • sarà consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione che gli edifici spostati costituiscano un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.

I nuovi edifici rurali disciplinati dai successivi art. 56 e 57 saranno consentiti con i seguenti ulteriori limiti:

  • non potranno essere realizzati nuovi edifici con destinazione di residenza rurale;
  • nuovi edifici per annessi agricoli potranno essere realizzati esclusivamente quando sia dimostrato mediante il programma aziendale di cui all’art. 42 della LR 1/2005, la assoluta impossibilità della localizzazione al di fuori dell’area di protezione paesistica e storico culturale; per la dimostrazione di tale impossibilità si dovrà fare riferimento alla situazione della proprietà alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • i nuovi annessi agricoli di cui all’art. 56, punto 3, potranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione di insediamenti esistenti;
  • sono vietate le autorimesse esterne di cui al punto c dell’art. 61;
  • è vietata la realizzazione di annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole di cui all’art. 56, punto 4, di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttive aziendali di cui all’art. 56, punto 6 e di manufatti precari di cui all’art. 56, punto 7;
  • vietati gli impianti di servizio in vista, silos di cui ai punti e) f) g) dell’art. 61;
  • è vietata la realizzazione di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all’art. 56, punto 5.
  • la sagoma dei nuovi edifici o degli edifici ristrutturati ed ampliati non dovrà comunque superare il profilo dei crinali od ostacolare la visibilità degli elementi vegetazionali tipici o degli edifici monumentali o di valore storico-architettonico.

Potranno essere realizzati impianti tecnologici per pubblica utilità limitati agli impianti a rete, con l’esclusione di tralicci metallici per l’ENEL e di ripetitori per la telefonia cellulare, a condizione che venga dimostrata l’impossibilità di una localizzazione al di fuori delle aree di protezione paesistica e che vengano adottati idonei sistemi di occultamento e comunque di mitigazione di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale.

Aree e manufatti di interesse archeologico

Sono individuate nella carta B del R.U. e nell’elenco che segue:

N. D’ORDINE LOCALITA’ Note
1Poggio CarlottaScavo stratigrafico 1986-1989. Individuato un accumulo di materiali, avvenuto in più fasi, attribuibile ad una "discarica" pertinente ad abitato. Molto probabile la presenza di una fornace nei pressi. Dal VI sec. alla prima metà IV sec. a.C.
2Il CastellareRinvenuta negli anni ‘90 un'area di concentrazione di frammenti "di ceramica di impasto e depurata". Materiali: A .A.V.F. Età etrusca o romana
3Dogana Collepatti
4Dogana Castell. Sopra
5Castelfiorentino
Non precisata
Rinvenute nel 1877 due tegole con bolli, probabilmente disperse (CIL XI 6689, 81; 6689, 222). Età romana
Rinvenuti nel 1926 frammenti ceramici ritenuti pertinenti ad “anfore comunissime di epoca romana. Collocazione del materiale non riportata
6Castelfiorentino Poggio Fate
7Castelfiorentino S.Donato
8Castelfiorentino
9CabbiavoliNegli anni '80-'90 rinvenuti alcuni frammenti di ceramica a vernice nera. Materiali: A.A.V.F. Età etrusca
Rinvenute fortuitamente nel 1930 quattro tombe a pozzetto disposte in linea parallela. Rito funerario incerto, forse ad incinerazione. Materiali probabilmente dispersi.
II sec. d.C.
10Porta RossaRinvenuto in epoca non precisata un tratto di strada “selciata a lastre". Il toponimo non è rintracciabile nell'attuale cartografia.
Età romana
11CastelfiorentinoReperti sporadici Età Romana
12Castelf.no v.la MontorsoliRinvenuta prima del 1726 un’iscrizione funeraria marmorea (CIL XI 1602). Già proprietà Tempi, attualmente risulta dispersa.
79 – 96 d.C.
13Castelf.no Pieve VecchiaInsediamenti non determinabili
14Castelnuovo d’Elsa, Podere CarpinetoNel 1929, circa 200 m a NE della casa poderale, in occasione di lavori agricoli, rinvenute due anfore "a lungo collo coneiformi" frammentarie, "di argilla d'impasto rosso pallido" e "cocci di anfore dello stesso tipo".
II sec. d.C. (?)
15Castelnuovo d’Elsa, Podere CarpinetoRinvenuta negli anni '80-'90 area di concentrazione di laterizi e frammenti di ceramica romana. Materiali: A.A.V.F.
Età romana
16Cambiano, PoggimontiSegnalata nel 1969 la presenza di un presunto "tumulo etrusco".
non determinabile
17CoianoNegli anni '80-'90, durante lavori di sbancamento per la costruzione del parcheggio, è stata rinvenuta ceramica a vernice nera e di impasto. Materiali: A.A.V.F.
Età etrusca
18CoianoNegli anni '80-'90 sono stati rinvenuti, presso il cimitero, un’ansa e vari frammenti dell'età del bronzo". Materiali: A.A.V.F.
Età del Bronzo*
19Il VillinoNegli anni '80-'90 sono stati rinvenuti frammenti di “ceramica sigillata e acroma". Materiali: A.A.V.F.
Età romana
20Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un'area di concentrazione di frammenti di ceramica a vernice nera, di impasto e acroma. Materiali: A.A.V.F. età etrusca
21Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un'area di concentrazione di frammenti di ceramica presumibilmente altomedievale. Materiali: A.A.V.F
Età altomedie-vale (?)
22Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un’area di concentrazione di materiali, tra cui frammenti di ceramica neolitica e una fuseruola. Materiali: A.A.V.F.
Neolitico
23Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un'area di concentrazione di materiali, tra cui numerosi laterizi, frammenti di ceramica a vernice rossa e una moneta illeggibile. Materiali: A.A.V.F.
Età romana
24Chiesa di Santa VerdianaNella metà degli anni '90, sul lato sinistro della chiesa, erano visibili i resti di una strada basolata, poi reinterrata.
Età romana o medievale
25Podere Le CollineSegnalata la presenza di due grossi cippi sferici in arenaria locale, in un campo dietro alla casa.
Età etrusca (?)

I siti di interesse archeologico sono stati individuati in base all’”Atlante dei siti archeologici della Toscana” e/o alla “arta archeologica della Provincia di Firenze” (siti 1/9/10/11/12/13), e su indicazione del Dipartimento archeologico dell’Università di Siena (siti 2/3/4/5/6/7/8) e implementati a seguito di indicazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze.

Nelle aree individuate dal R.U. si procederà, insieme alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Firenze e (per le aree segnalate) al DPT archeologico dell’università di Siena, alle verifiche necessarie per arrivare ad una perimetrazione precisa del sito, all’accertamento della presenza e della consistenza dei reperti archeologici, alla individuazione dei vincoli e delle limitazioni d’uso necessari. Tali vincoli e limitazioni d’uso dovranno tendere alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree e dei manufatti tenendo conto di quanto stabilito dal Titolo II cap. 8.4 dello Statuto del Territorio del PTCP.

All’interno dei siti perimetrati (dopo le verifiche indicate in precedenza) o in un congruo intorno dei siti indicati nell’elenco (prima delle verifiche) preliminarmente al rilascio degli atti autorizzativi (Concessione, Autorizzazione edilizia) o all’attuazione delle previsioni della DIA e comunque prima di qualunque intervento che comporti movimento di terra o alterazione dello stato dei luoghi dovrà essere acquisito il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici, che potrà subordinare tale nulla osta alla effettuazione di accertamenti preliminari “in loco”.

Aree boscate e forestali

Sono individuate nella carta C del R.U. Sulle aree boscate si dovrà perseguire l’obiettivo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio boschivo con le seguenti finalità: difesa dagli incendi, promozione dell’ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, rimboschimenti. Sarà vietata ogni nuova costruzione all’interno delle aree boscate. Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere effettuati i seguenti interventi fra quelli individuati nell’allegato A: A, B, C1, C2, C3, C5, DP1, DP2, DP3, DA1, DT, DH senza aumento della superficie coperta, E1 senza aumento del volume e della superficie coperta e senza interferire con le essenze di alto fusto presenti. Per quanto riguarda le destinazioni possibili valgono le norme dei successivi art. 56 e 57.

Dovranno essere limitate al minimo indispensabile, in corrispondenza degli edifici esistenti, le opere di sistemazione del resede e le opere di recinzione; in ogni caso tali opere non dovranno interferire con le essenze di alto fusto presenti. Non sarà consentita la realizzazione di muri a retta neppure in pietra e mattoni. Non sarà consentita la realizzazione di nuove strade o passaggi, salvo che per motivi di pubblica utilità, per la difesa dei boschi dagli incendi, per la valorizzazione delle aree a sviluppo programmato. In ogni modo le aree a bosco individuate nella carta C non potranno essere ridotte per nessun motivo e nei casi indicati in precedenza dovrà essere previsto il reimpianto contemporaneo di bosco per una superficie almeno doppia di quella originaria.

Non sarà ammessa la installazione di insegne e di cartelli pubblicitari, salvo quelli relativi a percorsi di servizio ciclabili; su tali percorsi potranno essere realizzate piccole piazzole attrezzate per la sosta, che non dovranno interferire con le essenze di alto fusto presenti.

Sul bosco potranno essere effettuate le opere di governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, gli interventi fitosanitari, gli interventi di taglio, da attuare con le necessarie misure di tutela ecologica per gli aspetti di vita naturale presenti nel bosco. Sarà vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali.

I proprietari dovranno intervenire periodicamente per il diradamento del sottobosco, l’eliminazione delle piante infestanti, il mantenimento dei tracciati pedonali, gli interventi di prevenzione degli incendi ritenuti necessari dal Corpo Forestale dello Stato.

Nel bosco potranno essere svolte le attività di raccolta regolamentata e le attività per il tempo libero compatibili. La integrazione delle aree boscate potrà essere prevista nei parchi urbani e territoriali, nei parchi riserve ed aree naturali protette di interesse locale, con i programmi di paesaggio per le aree fragili, con i progetti di recupero delle aree di cava, con i programmi aziendali e con gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla Legge n. 1/2005 in particolare fra le opere di sistemazione ambientale da prescrivere per i programmi aziendali, nelle aree collinari instabili di pericolosità 3 o 4, trattate nel precedente punto sulle aree instabili.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08