Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 50 Regole generali per la realizzazione di nuove infrastrutture per la viabilità

La realizzazione delle infrastrutture di cui al presente Capo IV del Titolo 2 sarà soggetta esclusivamente alla normativa specifica di settore, oltre che alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli ed alle prescrizioni specifiche contenute nel successivo Titolo 3 Capo I e II. Le caratteristiche delle nuove infrastrutture dovranno essere adeguate ai livelli “gerarchici” ed alle funzioni specifiche indicate nei precedenti articoli 41 e 42. Le infrastrutture viarie ed in generale le infrastrutture per la mobilità prescritte dalle regole specifiche di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II per gli interventi di saturazione edilizia, per le zone di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, per gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale, per le zone di completamente e ristrutturazione produttiva, per le zone di ampliamento e di espansione produttiva, dovranno essere realizzate nell’ambito degli interventi edilizi ed urbanistici previsti per le suddette zone, sulla base di progetti e di piani di dettaglio complessivi e con le modalità previste nelle relative convenzioni. Le infrastrutture di cui al precedente capoverso dovranno essere progettate e realizzate rispettando le prescrizioni funzionali, quantitative e qualitative contenute nel Titolo 3 Capo I e Capo II e nelle schede allegate al R.U. alle lettere B e C.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08