Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 3 Termini di Attuazione
Il Regolamento Urbanistico è valido a tempo indeterminato. Decadono dopo cinque anni dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, se nel frattempo non siano stati approvati i relativi piani attuativi, i progetti edilizi di iniziativa privata o i progetti esecutivi delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
- a) gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale di cui al successivo art. 13
- b) gli interventi unitari di ampliamento e di espansione produttiva di cui ai successivi art. 22 e 23
- c) le nuove attrezzature ed i servizi costituenti urbanizzazioni primarie e secondarie di cui al successivo Capo III del Titolo 2
- d) le nuove infrastrutture viarie di cui al successivo Capo IV del Titolo 2
Non decadono i corridoi infrastrutturali di cui al comma 2 del successivo art. 40, in quanto non rappresentano previsioni definitive di tracciati infrastrutturali. I casi di decadenza indicati in precedenza sono dedotti in modo automatico dalle norme dell’art. 28 della L.R. 5/95. Gli interventi di tipo edilizio, urbanistico e territoriale sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni stabilite dalla normativa geologica allegata alla Carta della fattibilità con riferimento alla classificazione geologica delle diverse zone.
Tali indicazioni assumono carattere prescrittivo ai fini dello svolgimento dell’attività edilizia