Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 3 Termini di Attuazione

Il Regolamento Urbanistico è valido a tempo indeterminato. Decadono dopo cinque anni dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, se nel frattempo non siano stati approvati i relativi piani attuativi, i progetti edilizi di iniziativa privata o i progetti esecutivi delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

  • a) gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale di cui al successivo art. 13
  • b) gli interventi unitari di ampliamento e di espansione produttiva di cui ai successivi art. 22 e 23
  • c) le nuove attrezzature ed i servizi costituenti urbanizzazioni primarie e secondarie di cui al successivo Capo III del Titolo 2
  • d) le nuove infrastrutture viarie di cui al successivo Capo IV del Titolo 2

Non decadono i corridoi infrastrutturali di cui al comma 2 del successivo art. 40, in quanto non rappresentano previsioni definitive di tracciati infrastrutturali. I casi di decadenza indicati in precedenza sono dedotti in modo automatico dalle norme dell’art. 28 della L.R. 5/95. Gli interventi di tipo edilizio, urbanistico e territoriale sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni stabilite dalla normativa geologica allegata alla Carta della fattibilità con riferimento alla classificazione geologica delle diverse zone.

Tali indicazioni assumono carattere prescrittivo ai fini dello svolgimento dell’attività edilizia

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08