Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Percorsi urbani alternativi

Per quanto riguarda l’organizzazione di una rete di percorsi urbani alternativi si ripropongono, con alcune modifiche di dettaglio, le previsioni in merito contenute nel “Piano dei parcheggi e del traffico” per il capoluogo approvato dal consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 del 29/01/1996. Tale piano individua nel capoluogo una rete di percorsi alternativi (senza specificare se pedonali e/o ciclabili) ed un sistema di piazze pedonali completamente differenziate dai parcheggi. Il R.U. ripropone inoltre, per quanto non modificate con le previsioni planimetriche contenute nella carta D del R.U., le previsioni relative ai percorsi alternativi contenute nella tavola 7 del P.S., previsioni che integrano quelle del “PIANO DEI PARCHEGGI E DEL TRAFFICO” estendendole alle frazioni ed inserendo una differenziazione fra piste pedonali e ciclabili sulla base del progetto “PIZZIOLO” approvato dal C.C. con la delibera n. 100 del 18/12/96. Oltre a recepire i suddetti piani e progetti si individuano di seguito alcuni criteri generali da osservare per la realizzazione dei percorsi alternativi; per le piazze pedonali valgono i criteri già indicati nel precedente art. 27.

Percorsi pedonali attrezzati:

Dovranno costituire un sistema continuo nel centro commerciale e dei servizi e fra i quartieri periferici i parcheggi scambiatori e di margine ed il centro stesso; costituiranno percorsi alternativi alla viabilità carrabile interessando preferibilmente le aree a verde ed i viali alberati; avranno nelle piazze pedonali punti nodali principali; garantiranno un collegamento alternativo con le attrezzature sportive, scolastiche, di interesse comune e generale; dovranno essere caratterizzati da pavimentazioni, illuminazione ed arredi di pregio e riconoscibili anche nei tratti costituiti da un semplice marciapiede; saranno attrezzati con piazzole di sosta e panchine soprattutto nei punti nodali e in corrispondenza delle attrezzature pubbliche.

Piste ciclabili

Dovranno costituire un sistema continuo con funzioni analoghe a quelle indicate per i percorsi pedonali attrezzati; rispetto ai percorsi pedonali si caratterizzeranno per avere dei punti di contatto sui margini urbani con le piste ciclabili previste nella viabilità minore di cui al successivo art. 75 e per il fatto che non sono previsti percorsi specifici all’interno del tessuto TA della UTOE, dove i percorsi ciclabili non potranno avere corsie specifiche ma si articoleranno all’interno delle strade a transito limitato; le piste ciclabili specifiche dovranno avere una larghezza utile minima di ml. 2,40 (salvo situazioni particolari nei centri urbani, caratterizzate da vincoli dimensionali non eliminabili, nei quali si potrà arrivare in via eccezionale a una larghezza utile minima di 2,00 ml.); dovranno essere caratterizzati da una pavimentazione riconoscibile anche per il colore, che dovrà costituire possibilmente un elemento unificante per tutte le piste ciclabili delle UTOE urbane; dovranno essere separate nettamente dalla viabilità carrabile e differenziate dai percorsi pedonali (salvo il tessuto TA della UTOE 1); i punti di incrocio fra le piste ciclabili e la viabilità carrabile dovranno essere opportunamente attrezzati con elementi di arredo e di segnalazione specifici; nei punti terminali delle piste ciclabili ai margini del centro commerciale e nei punti nodali ed in corrispondenza delle aree verdi e delle attrezzature pubbliche dovranno essere realizzate piazzole specializzate di parcheggio attrezzate con rastrelliere.

Sui percorsi alternativi (percorsi pedonali, piazze pedonali, piste ciclabili) il Comune potrà elaborare uno specifico piano di settore che precisi in modo definitivo i tracciati e le altre caratteristiche funzionali e costruttive.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08