Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 43 Strade urbane alberate

Nel presente articolo si richiamano le regole relative alle strade urbane alberate contenute nei precedenti art. 28 (aree a verde: viali alberati e filari, slarghi con sistemazioni a verde) art. 31 (parcheggi) e art. 42 (sistema delle circonvallazioni del capoluogo: alberature di schermatura acustica; strade di penetrazione urbana: alberature di schermatura acustica; viabilità di quartiere: alberature di arredo) e nel successivo art. 45 (percorsi urbani alternativi: alberature di qualificazione funzionale e di arredo). Tutti gli articoli richiamati prefigurano una vasta gamma di possibilità di inserire alberature ed essenze arbustive in corrispondenza della viabilità urbana, possibilità che vanno ad integrare quelle offerte dalle aree a verde vere e proprie e dai resede degli edifici ad uso pubblico, oltre che dai resede degli edifici residenziali privati. Per sfruttare al meglio questa potenzialità complessiva è opportuno che gli interventi di realizzazione o di ripristino delle alberature siano il più possibile coordinati (o quanto meno coerenti) fra loro. In proposito all’art. 39 del precedente Capo III del Titolo 2 è previsto che il Comune possa elaborare un piano di settore per la scelta delle alberature lungo le strade.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08