Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37 Regole generali per la realizzazione di nuovi spazi pubblici e di interesse comune

L’attuazione delle attrezzature, degli spazi, degli impianti pubblici, di interesse comune o comunque riservati ad attività collettive di cui al presente Capo III del Titolo 2 sarà soggetta esclusivamente alla normativa specifica di settore, oltre che alle prescrizioni contenute nel precedenti articoli. Gli interventi verranno realizzati dal Comune, dagli Enti competenti e dai privati nei limiti indicati nei precedenti articoli, mediante interventi diretti. La realizzazione di costruzioni o attrezzature da parte di società sportive e/o soggetti privati nelle aree destinate a verde pubblico dovrà essere preceduta: da un Piano di Utilizzo complessivo dell’intera area che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; da un progetto esecutivo approvato; dalla stipula di una Convenzione che regoli modalità e tempi di costruzione, criteri d’uso delle attrezzature nonché ogni rapporto fra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto richiedente, compresa l’eventuale cessione del terreno o dell’impianto al Comune con tempi e modi da definirsi caso per caso. Gli spazi pubblici, comprese le strade, prescritti dalle regole specifiche di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II per gli interventi di saturazione edilizia, per le zone di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, per gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale, per le zone di completamento e di ristrutturazione produttiva, per le zone di ampliamento e di espansione produttiva dovranno essere attuati nell’ambito degli interventi edilizi ed urbanistici previsti per le suddette zone, sulla base di progetti e di piani di dettaglio complessivi e con le modalità previste nelle relative Convenzioni. Gli spazi pubblici di cui al precedente capoverso dovranno essere progettati e realizzati rispettando le prescrizioni quantitative e qualitative contenute nel Titolo 3, Capo I e Capo II e nelle schede allegate al R.U. alle lettere B, C; dovranno comunque essere rispettati in ogni caso i seguenti criteri: non dovranno essere collocati in posizione marginale nè eccessivamente frazionati, dovranno invece costituire il centro delle relazioni funzionali dell’insediamento; dovranno essere in continuità fisica e morfologica sia con gli spazi pubblici esterni adiacenti agli interventi sia con le aree a verde condominiali e private dei lotti interni; si dovrà porre particolare attenzione alle condizioni di sicurezza dei bambini e degli anziani rispetto al traffico veicolare.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08