Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36 Aree ferroviarie

Nelle aree ferroviarie individuate nel successivo art. 48 del Titolo 2 Capo IV potranno essere realizzate attrezzature di interesse collettivo, compresi i centri commerciali e le attrezzature culturali e ricreative, finalizzate alla piena utilizzazione delle aree e dei fabbricati ed alla valorizzazione del rapporto funzionale fra le stazioni ferroviarie ed i sistemi insediativi. Le attrezzature di interesse collettivo potranno essere realizzate direttamente dalle FF.SS, dal Comune sulla base di una convenzione con le FF.SS, da altri soggetti pubblici o privati sulla base di una convenzione con tre firmatari (Soggetto attuatore, FF.SS., Comune) nella quale il Comune interverrà al fine di salvaguardare l’interesse collettivo dell’intervento.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08