Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 Ripetitori per la telefonia cellulare

Il R.U. individua nelle aree dei sistemi insediativi le aree compatibili con la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare. Le aree compatibili sono indicate nella Carta F del R.U. e corrispondono a tutte le aree delle UTOE dei sistemi insediativi con l’esclusione delle aree “sensibili” e della intera UTOE 1, corrispondente al Centro Storico del Capoluogo, e delle porzioni delle UTOE 1 (Castelnuovo) 10 (Dogana) 11 (Granaiolo) 12 (Cambiano) 13 (Petrazzi) corrispondenti ai nuclei storici e ad un congruo intorno degli edifici monumentali. Il Comune elaborerà per la telefonia cellulare uno specifico piano di settore per precisare meglio le aree compatibili e le aree sensibili e per individuare, le procedure da seguire per promuovere l’accorpamento degli impianti e la localizzazione degli impianti accorpati in aree di proprietà pubblica facilmente accessibili e con destinazione compatibile. Nelle more dell’approvazione di tale piano potrà essere consentito l’inserimento di ripetitori all’interno delle aree sensibili e dei centri storici sulla base del criterio della parcellizzazione, finalizzata alla riduzione del livello delle emissioni elettromagnetiche a valori assolutamente trascurabili ed alla “miniaturizzazione” ed al conseguente occultamento degli impianti. Tali inserimenti potranno essere consentiti solo dopo l’acquisizione del parere favorevole sia da parte dell’Arpat che da parte della Commissione Edilizia Comunale in merito al corretto inserimento visivo dell’impianto.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08