Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 31 Parcheggi pubblici

Sono individuati nella Carta D e nella Carta E del R.U. con una differenziazione fra i parcheggi esistenti e quelli di previsione. Dal punto di vista normativo le aree per i parcheggi pubblici corrispondono alle aree previste dall’art. 3, punto d) del D.M. 2.4.1968 n. 1444 a servizio degli insediamenti residenziali. Per la realizzazione dei nuovi parcheggi e per la ristrutturazione di quelli esistenti si dovranno rispettare i criteri riportati di seguito: le superfici di pavimentazione dovranno essere permeabili almeno per il 25%, tendenzialmente dovranno essere permeabili almeno gli spazi di sosta veri e propri; i parcheggi dovranno essere preferibilmente alberati, con finalità funzionali (ombreggiatura dei posti auto nel periodo estivo) di schermatura e ornamentali; dovranno essere inseriti ulteriori accorgimenti di schermatura, preferibilmente con essenze arbustive, in corrispondenza dei punti di contatto con i percorsi pedonali e ciclabili più importanti ed in coincidenza dei coni visivi verso gli edifici monumentali.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08