Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Le attrezzature di interesse comune

Sono di norma individuate nella Carta D, nella Carta A e nella Carta E del R.U., con una differenziazione fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione ma potranno essere realizzate strutture di modeste dimensioni, all’interno di edifici esistenti, anche se non specificatamente individuate sulla cartografia sempre che le attrezzature in progetto siano compatibili con il contesto circostante. Nella Carta D e nella Carta E sono distinti con specifiche sigle le varie tipologie di attrezzature di interesse comune:

  • chiese e attrezzature religiose
  • attrezzature culturali (teatro del popolo, biblioteca, scuola di musica, musei, teatri minori, cinema, ecc)
  • attrezzature sociali e assistenziali (centri sociali, case di riposo, ecc)
  • attrezzature sanitarie (poliambulatori, canile sanitario, ecc.)
  • servizi amministrativi e pubblici servizi (comune, altri uffici amministrativi, ufficio postale, altri uffici statali, magazzini e centri operativi pubblici)
  • mercati

Per alcune tipologie di attrezzature di interesse comune e precisamente per le attrezzature sociali ed assistenziali (sigla S) ed i servizi amministrativi e pubblici servizi (sigla A), la destinazione individuata nella carta D per gli edifici esistenti può essere riferita anche solo ad alcuni piani di tali edifici e non all’intera volumetria. Dal punto di vista normativo le aree e gli edifici che costituiscono le attrezzature di cui al presente articolo corrispondono alle attrezzature prescritte dall’art. 3, punto 5), del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Gli interventi sugli edifici destinati alle attrezzature di interesse comune, di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, dovranno essere effettuati in base alla normativa specifica in vigore per le varie tipologie di impianti. Per gli edifici di valore storico–architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art.134 del titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai Monumenti. Sulla base comunque di motivate esigenze dettate dalle funzioni insediate, anche in riferimento alla conformità con le norme in vigore a carattere igienico sanitario, sono ammessi interventi di addizioni funzionali nei limiti dettati dall’art. 79, comma 2, lettera d), punto 3 della LR 1/2005, previo parere della CCE. In via generale gli ampliamenti dovranno essere ubicati sul retro degli edifici e comunque non compromettere le parti dell’edificio dove i valori storico-architettonici sono più marcatamente evidenti.

In ogni caso gli edifici destinati alle attrezzature di interesse comune dovranno caratterizzarsi come punti di riferimento dell’immagine urbana, con una qualità architettonica di alto livello e con la massima “leggibilità” delle funzioni svolte al loro interno. Le aree esterne agli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune dovranno essere sistemate in modo da consentire lo svolgimento di attività all’aperto, da valorizzare la vista degli edifici dall’esterno, da rendere agevoli e “leggibili” i collegamenti con le aree pubbliche esterne, in particolare con i parcheggi individuati dal R.U. a servizio delle attrezzature di interesse comune ed infine con funzioni ornamentali di schermatura, visiva ed acustica, verso le strade interessate dal traffico automobilistico. Altre indicazioni per gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune e per il rapporto con le aree pubbliche contermini sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II. Le attrezzature di interesse comune verranno realizzate in linea di principio dal Comune, dagli altri Enti Pubblici competenti e dagli Istituti Religiosi; potranno essere realizzati anche da privati sulla base di una convenzione da stipulare con il Comune, che precisi le caratteristiche costruttive e modalità di gestione che garantiscano l’uso collettivo. Il Regolamento Urbanistico individua nella Carta D, con apposite campiture e distinguendo fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione, altre attrezzature di interesse comune che non rientrano fra quelle prescritte dall’art. 3, punto b, del D.M. 1444/68. Tali attrezzature sono le seguenti:

  • cimiteri: sono localizzati nel Capoluogo e nelle frazioni. Il R.U. individua dove è necessaria la viabilità di accesso da realizzare ed i parcheggi di servizio. Il R.U. individua le aree cimiteriali vere e proprie, destinate alle sepolture (per tombe a terra, cappelle, loculi) e le aree di rispetto esterne. All’interno delle fasce di rispetto saranno consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla specifica disciplina in materia. Nelle aree cimiteriali potranno essere effettuati interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione in base alla normativa igienica e di altro tipo in vigore. Per gli edifici di valore storico-architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art.134 del Titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai monumenti. Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione dovranno essere inseriti in un quadro complessivo che preveda l’organizzazione del cimitero stesso e delle aree pertinenziali esterne;
  • impianti tecnologici: sono le aree ed i fabbricati destinati ad impianti tecnologici (Enel, acquedotto, metano, Telecom) non aperti al pubblico. Potranno essere utilizzate per la realizzazione degli impianti necessari da parte degli Enti preposti. Le sistemazioni esterne verranno realizzate in relazione allo svolgimento dell’attività negli impianti e nelle aree esterne a corredo; si dovrà comunque tendere all’inserimento di aree a verde alberato e di arredi vegetazionali (siepi, filari) in grado di schermare la vista degli impianti dall’esterno.

La carta D non individua l’ubicazione delle cabine Enel di trasformazione da media a bassa tensione. Tali cabine potranno essere realizzate all’interno dei tessuti insediativi e nell’ambito degli Interventi Unitari di Completamento, Ampliamento ed Espansione rispettando le distanze dalle strade extraurbane previste dal Codice della Strada; si potrà invece derogare dalle distanze minime previste dal R.U. per le strade urbane, tenendo conto esclusivamente delle esigenze inderogabili di visibilità. Si potrà derogare dalle distanze minime previste dal R.U. dai confini di proprietà, tenendo conto esclusivamente delle norme del Codice Civile e della distanza minima di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08