Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Le attrezzature scolastiche

Le attrezzature scolastiche sono individuate nella Carta D del R.U. con una differenziazione fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione. La Carta D del R.U. individua anche le attrezzature scolastiche private esistenti. Nella Carta D sono distinti con specifiche sigle i vari livelli della scuola dell’obbligo:

  • Scuole Materne
  • Scuole Elementari
  • Scuole Medie

Dal punto di vista normativo le aree e gli edifici che costituiscono le attrezzature scolastiche di cui al presente articolo corrispondono alle attrezzature prescritte dall’art. 3 punto a) del D.M. 2/4/68, n. 1444. Gli interventi sugli edifici scolastici, di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, dovranno essere effettuati in base alla normativa specifica in vigore per le varie tipologie di impianti. Per gli edifici di valore storico–architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art. 134 del titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai Monumenti. In ogni caso gli edifici scolastici dovranno caratterizzarsi come punti di riferimento dell’immagine urbana, con una qualità architettonica di alto livello e con la massima “leggibilità” delle funzioni svolte al loro interno. Le aree esterne agli edifici scolastici dovranno essere sistemate in modo da consentire lo svolgimento delle attività all’aperto delle scuole, da rendere agevoli i percorsi di accesso e di collegamento con gli spazi di sosta dei mezzi per il trasporto scolastico ed infine con funzioni ornamentali e di schermatura, visiva e acustica, verso le strade interessate dal traffico automobilistico. Altre indicazioni per gli edifici scolastici e per il rapporto di tali edifici con le aree pubbliche contermini sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui ai Titolo 3, Capo I.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08