Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 27 Le piazze pedonali

Sono individuate con una specifica simbologia nella carta D del R.U., con una differenziazione fra le piazze esistenti e quelle di previsione. Sono spazi a carattere unitario per forma e per funzioni, che si caratterizzano in ogni caso come spazi di relazione con valenze proprie o rapportate agli edifici che vi si affacciano. Possono essere pavimentate e/o sistemate a verde. Gli edifici prospicienti sono prevalentemente pubblici o di interesse pubblico (servizi, attività commerciali, attività direzionali) almeno al piano terreno; talvolta sulle piazze si affacciano edifici pubblici di importanza primaria, individuati nella Carta D del R.U. (chiese, teatro, uffici amministrativi, ecc.). Per quanto riguarda i criteri di sistemazione (per le piazze esistenti) e di nuova realizzazione (per le piazze di previsione) valgono in ogni caso le indicazioni riportate di seguito: le sistemazioni dovranno tendere a valorizzare al massimo il rapporto visivo con gli edifici pubblici di importanza primaria; non sarà ammessa la realizzazione di parcheggi salvo quelli esplicitamente individuati in posizione collaterale nella Carta D del R.U.; per le piazze esistenti di valore storico dovranno essere valorizzati e/o ripristinati le pavimentazioni, gli arredi di carattere monumentale, gli arredi vegetazionali originari. Ulteriori indicazioni di carattere particolare sono riportate nella Carta D (quinte alberate, ecc.) e nelle regole di carattere specifico di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II. Per i Piani Attuativi relativi ad aree con affacci sulle piazze e per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione con modifiche significative sulle facciate (DA, DT, E1, E2 come individuato nell’allegato A) di edifici che si affacciano sulle piazze dovrà essere presentata una documentazione adeguata finalizzata a controllare gli effetti degli interventi sulle piazze stesse.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08