Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 Inquadramento generale ed individuazione

L’articolazione funzionale e normativa del territorio edificato è rappresentata nella carta D del R.U. ed è basata essenzialmente sul sistema dei tessuti edilizi, sul sistema degli spazi pubblici e di interesse pubblico, sul sistema della mobilità con varie tipologie ed a vari livelli. Le singole UTOE in particolare quelle del sottosistema delle aree interne del Capoluogo, sono state individuate in base ai particolari rapporti morfologici e funzionali che intercorrono al loro interno fra i tessuti edilizi, il sistema degli spazi e degli edifici pubblici, il sistema della mobilità, rapporti che conferiscono alle UTOE stesse un carattere specifico ed un ruolo particolare nella struttura urbana ed in generale nei sistemi insediativi. Negli articoli che seguono vengono definiti gli spazi e gli edifici pubblici individuati dal R.U. e vengono dettate alcune regole generali di intervento sia per la valorizzazione dell’esistente che per le nuove realizzazioni. Gli spazi e gli edifici pubblici individuati dal R.U. verranno realizzati dal Comune e dagli Enti preposti, anche mediante procedura di esproprio; potranno essere realizzati anche dai Privati nei casi previsti in modo specifico negli articoli che seguono. Negli articoli del Titolo 3, Capo I e Capo II, vengono indicati per le singole UTOE gli obiettivi di valorizzazione e di integrazione da raggiungere per i rapporti organici, morfologici e funzionali, fra gli spazi e gli edifici pubblici e gli altri sistemi (tessuti edilizi e viabilità) delle UTOE, e vengono indicate le regole particolari da osservare per raggiungere tali obiettivi mediante gli interventi di valorizzazione dell’esistente e di nuova realizzazione.

Negli articoli del Titolo 3 Capo III vengono indicate le regole particolari relative ad alcune categorie di spazi e di edifici pubblici che costituiscono o dovranno costituire sistemi omogenei a servizi di varie UTOE e svolgere in certi casi un servizio di interesse sovracomunale. Per l’edilizia bioclimatica si richiamano le indicazioni del precedente art. 5.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08