Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 Zone di saturazione produttiva: interventi unitari di ristrutturazione produttiva, regole urbanistiche generali

Sono le zone in prevalenza già edificate, nelle quali sono possibili interventi di conservazione, di riorganizzazione, di ampliamento dei complessi produttivi già insediati e di completamento mediante l’edificazione nei lotti residui. Sono individuate con apposita perimetrazione, campitura e sigle nelle tavole 1:2000 della carta D del R.U. Del raggruppamento fanno parte le seguenti sottozone:

  • SP sottozone di saturazione produttiva;
  • RP sottozone di ristrutturazione produttiva.

Tutte le zone di saturazione produttiva corrispondono ad aree già destinate ad insediamenti produttivi dal P.R.G., ad eccezione delle sottozone SP1 e RP1 (UTOE 7, San Martino alle Fonti) e della sottozona SP15 (UTOE 5P Casenuove) per le quali il R.U. prende comunque atto della situazione preesistente, non rilevata nel P.R.G. Per alcune zone SP il RU conferma e recepisce in modo integrale le previsioni del P.R.G.; tali zone sono individuate con specifica annotazione nelle schede dell’allegato C. Nelle sottozone RP gli interventi di riorganizzazione complessiva dell’area saranno subordinati alla elaborazione ed approvazione di Piani di Recupero. Il Regolamento Urbanistico Titolo III Capi 1 e 2 e nell’ Allegato C fornisce per ciascuna sottozona di saturazione e di ristrutturazione i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:

  • caratteristiche qualitative e quantitative delle eventuali aree pubbliche da realizzare;
  • destinazioni d’uso compatibili;
  • rapporto di copertura massimo, altezza massima e distanze dai confini;
  • precisazioni sulle eventuali integrazioni agli impianti pubblici.

I piani attuativi dovranno essere estesi a tutte le aree delle sottozone RP, salvo esclusioni marginali che potranno essere autorizzate nella fase di approvazione, sulla base del riconoscimento del carattere non essenziale dei settori esclusi. In carenza dei piani attuativi sugli edifici che ricadono nelle zone di ristrutturazione potranno essere realizzati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione DP, ristrutturazione DH, salvo diversa disposizione specifica inserita nella scheda.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08