Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20 Definizioni

Per le definizioni ed i parametri urbanistici ed edilizi si rimanda al “Regolamento Edilizio Comunale” ed alle disposizioni di cui all’art. 6 delle presenti norme. Nel suddetto art. 6 sono contenute le definizioni riportate di seguito:

  • Superficie territoriale
  • superficie fondiaria di pertinenza
  • indice di densità territoriale
  • superficie coperta e rapporto di copertura fondiario
  • volume e indice di fabbricabilità fondiario
  • superficie utile lorda
  • altezza degli edifici
  • distanza dalle strade, dai fabbricati, dai confini.

Di norma per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, di completamento e di sostituzione nelle zone di saturazione e di ristrutturazione produttiva, di nuova edificazione nelle zone da assoggettare ad interventi unitari di ampliamento e di espansione produttiva, si applicheranno le seguenti distanze minime:

  • d. minima dalle strade ml. 10
  • d. minima dai confini ml. 5 dai confini laterali o posteriore
    (anche in aderenza sui confini interni agli isolati)
  • d. minima dai fabbricati ml. 10 o in aderenza con i fabbricati

sui confini interni degli isolati

Distanze maggiori, in particolare dalle strade, vengono fissate per alcune sottozone nelle schede dell’allegato C. Per i parcheggi interni ai lotti destinati ai complessi produttivi valgono le seguenti regole di dimensionamento, di posizionamento e di calcolo delle superfici ai fini della verifica della dotazione di parcheggi privati previsti dalla legge 122/89 e/o della dotazione di parcheggi pubblici e ad uso pubblico in caso di inserimento di attività commerciali:

  • per la verifica dello standard previsto dalla legge 122/89 potrà essere preso a riferimento un volume virtuale calcolato assegnando una altezza libera di ml. 4,0 a tutti i locali che presentano una altezza libera maggiore;
  • i parcheggi dovranno essere posizionati in modo da essere facilmente utilizzabili con manovre agili, dovranno essere utilizzabili in parte anche per gli autotreni;
  • non potranno essere posizionati parcheggi nei percorsi di collegamento diretti fra gli accessi ai lotti e gli ingressi carrabili ai fabbricati;
  • non potranno essere posizionati parcheggi nei piazzali necessari per lavorazioni all’aperto e stoccaggio dei materiali;
  • per il calcolo delle superfici potranno essere conteggiate le superfici dei posti auto e quelle degli spazi di manovra e di accesso strettamente necessari.

Per le definizioni relative alle attività commerciali e le relative dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione si richiama l’art. 78 bis delle presenti norme. All’interno delle aree del sistema insediativo a destinazione produttiva la Carta D individua come “lotti interclusi con destinazione residenziale” gli edifici preesistenti agli insediamenti produttivi, che hanno conservato le preesistenti destinazioni residenziale, di pubblico esercizio ecc.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08