Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 20 Definizioni
Per le definizioni ed i parametri urbanistici ed edilizi si rimanda al “Regolamento Edilizio Comunale” ed alle disposizioni di cui all’art. 6 delle presenti norme. Nel suddetto art. 6 sono contenute le definizioni riportate di seguito:
- Superficie territoriale
- superficie fondiaria di pertinenza
- indice di densità territoriale
- superficie coperta e rapporto di copertura fondiario
- volume e indice di fabbricabilità fondiario
- superficie utile lorda
- altezza degli edifici
- distanza dalle strade, dai fabbricati, dai confini.
Di norma per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, di completamento e di sostituzione nelle zone di saturazione e di ristrutturazione produttiva, di nuova edificazione nelle zone da assoggettare ad interventi unitari di ampliamento e di espansione produttiva, si applicheranno le seguenti distanze minime:
- d. minima dalle strade ml. 10
- d. minima dai confini ml. 5 dai confini laterali o posteriore
(anche in aderenza sui confini interni agli isolati) - d. minima dai fabbricati ml. 10 o in aderenza con i fabbricati
sui confini interni degli isolati
Distanze maggiori, in particolare dalle strade, vengono fissate per alcune sottozone nelle schede dell’allegato C. Per i parcheggi interni ai lotti destinati ai complessi produttivi valgono le seguenti regole di dimensionamento, di posizionamento e di calcolo delle superfici ai fini della verifica della dotazione di parcheggi privati previsti dalla legge 122/89 e/o della dotazione di parcheggi pubblici e ad uso pubblico in caso di inserimento di attività commerciali:
- per la verifica dello standard previsto dalla legge 122/89 potrà essere preso a riferimento un volume virtuale calcolato assegnando una altezza libera di ml. 4,0 a tutti i locali che presentano una altezza libera maggiore;
- i parcheggi dovranno essere posizionati in modo da essere facilmente utilizzabili con manovre agili, dovranno essere utilizzabili in parte anche per gli autotreni;
- non potranno essere posizionati parcheggi nei percorsi di collegamento diretti fra gli accessi ai lotti e gli ingressi carrabili ai fabbricati;
- non potranno essere posizionati parcheggi nei piazzali necessari per lavorazioni all’aperto e stoccaggio dei materiali;
- per il calcolo delle superfici potranno essere conteggiate le superfici dei posti auto e quelle degli spazi di manovra e di accesso strettamente necessari.
Per le definizioni relative alle attività commerciali e le relative dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione si richiama l’art. 78 bis delle presenti norme. All’interno delle aree del sistema insediativo a destinazione produttiva la Carta D individua come “lotti interclusi con destinazione residenziale” gli edifici preesistenti agli insediamenti produttivi, che hanno conservato le preesistenti destinazioni residenziale, di pubblico esercizio ecc.