Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 19 Regole urbanistiche generali

3. In conformità agli obiettivi, alle strategie e agli indirizzi del Piano Strutturale, alla suddivisione del sistema insediativo in sistemi territoriali, sub-sistemi e unità territoriali organiche elementari (UTOE) risultanti dalla cartografia del presente Regolamento Urbanistico, negli articoli seguenti sono stabilite le regole urbanistiche generali per gli interventi di conservazione, trasformazione e completamento dei complessi produttivi nelle zone di saturazione e di ristrutturazione (art. 21), di nuova edificazione mediante interventi unitari nelle zone di ampliamento produttivo (art. 22), di nuova edificazione mediante interventi unitari nelle zone di espansione produttiva (art. 23).

4. Nel successivo Titolo 3 – Capo II (Regole Urbanistiche specifiche di area, sistema insediativo delle aree produttive) sono stabilite per le singole UTOE, per le zone produttive di saturazione e di ristrutturazione e per gli interventi unitari di ampliamento e di espansione produttiva, i parametri urbanistici per gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione, la dotazione di spazi pubblici, gli interventi di completamento e di nuova realizzazione per gli impianti. Le suddette regole urbanistiche vengono fornite, relativamente alla UTOE 7 (MONTEMAGGIORI) e alla UTOE 8 (VIA PRATICELLI) del sottosistema del capoluogo, aree “esterne” con funzioni miste, nel Titolo III – Capo I.

5. Nella carta D del Regolamento urbanistico sono individuati, con apposite perimetrazioni, sigle e numerazioni, i piani attuativi approvati e convenzionati sulla base della precedente strumentazione urbanistica ed ancora in fase di realizzazione.

6. Per tutte le zone produttive di cui al presente Titolo 2 – Capo II valgono le seguenti regole di carattere generale. Destinazioni ammissibili:

  • impianti industriali e artigianali di ogni tipo e dimensione, nonché impianti commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita;
  • spazi coperti per veicoli, serbatoi, depositi e quanto altro concerne il processo produttivo industriale, artigianale o commerciale.
  • Attività direzionali
  • Le attività elencate di seguito se collegate con le singole attività produttive o in generale con le attività produttive presenti nella stessa UTOE del sistema insediativo a destinazione produttiva: uffici, mense aziendali, sale per mostre, magazzini, locali per la permanenza di persone che assicurano la continuità di speciali lavorazioni, attività di carattere ricreativo ed assistenziale a servizio degli addetti all’industria.
  • Attività di carattere ricreativo e per il tempo libero che comportino un numero significativo di addetti in relazione all’area impegnata e che si svolgano esclusivamente o almeno in prevalenza in orari diversi da quelli tipici delle attività produttive.
  • Locali per residenza esclusivamente in relazione a comprovate esigenze legate alla specifica attività produttiva o di sorveglianza, per la esecuzione di una sola abitazione, nella misura massima di mc. 500 quando la costruzione adibita all’attività produttiva o commerciale abbia una superficie coperta non inferiore a 400 mq. Le superfici utili degli appartamenti non dovranno essere inferiori a 60 mq.

Fermo restando il dimensionamento di P.S. e di R.U. nonché il rispetto dei parametri urbanistici delle singole zone, sono comunque consentite, anche se non espressamente indicato nelle apposite schede, le strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società della informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, sedi delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, di attrezzature culturali e sanitarie e di servizi degli Enti Territoriali.

5. Edilizia bioclimatica: si richiamano le indicazioni del precedente art. 5.

6. Nelle schede per le zone di saturazione e di ristrutturazione produttiva di cui all’allegato C è prescritto, se necessario, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riguardo alle reti energetiche (elettricità, metano, ecc.) all’approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, agli impianti di depurazione, alla viabilità ed ai parcheggi. Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire mediante convogliamento in fognatura fino al collettore fognario principale collegato con il Depuratore di Cambiano. Le acque reflue dovranno essere eventualmente pretrattate per rispettare i limiti di accettabilità in tale impianto. Qualora non sia realizzato il collegamento con il collettore fognario principale, potrà essere accettata in via straordinaria la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue compatibili con le specifiche disposizioni normative in materia.

7. Dovranno essere osservate le norme di legge riguardanti l’inquinamento atmosferico e l’inquinamento acustico.

8. Lungo le strade statali, provinciali e comunali di scorrimento esistenti o previste dal R.U., le recinzioni dovranno essere realizzate ad una distanza minima di ml. 5,00 dal filo strada. L’area risultante fra le recinzioni e la strada dovrà essere sistemata a parcheggio o a verde privato.

9. Per gli edifici di valore storico architettonico ubicati nelle aree del sistema insediativo a destinazione produttiva valgono le norme del precedente art. 9.

10. Anche per le aree del sistema insediativo a destinazione produttiva valgono, se pertinenti, le prescrizioni contenute nell’art. 55 per le aree sottoposte a vincolo.

11. La disciplina sul recupero dei sottotetti di cui all’art. 4 dell’Allegato A, si applica esclusivamente ai lotti interclusi, con destinazione residenziale, presenti all’interno del sistema insediativo a destinazione produttiva.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08