Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 3 Categorie di intervento di trasformazione del patrimonio edilizio esistente

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1. Rientrano nella categorie di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, le seguenti opere:

  • - Opere di Ristrutturazione Edilizia di cui all'Art. 79, comma 2, lettera d) della L.R. 01/2005;
  • - Opere di Ristrutturazione Urbanistica di cui all'Art. 78, comma 1, lettera f) della L.R. 01/2005;
  • - Interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
  • - Interventi di sostituzione edilizia di cui all'Art. 78, comma 1, lettera h) della L.R. 01/2005.

2. Le opere suddette sono articolate e specificate come segue:

d) Ristrutturazione Edilizia

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia come sopra definiti, si suddividono nelle seguenti categorie.

Dp: Interventi di trasformazione parziale dell'organismo edilizio

  1. Dp1) - Opere che comportino la riorganizzazione delle unità immobiliari, anche mediante accorpamenti e suddivisioni delle unità stesse, con modifiche limitate agli elementi strutturali e con la riorganizzazione dei prospetti. L'intervento Dp1 comprende inoltre la disciplina sul recupero abitativo dei sottotetti di cui alla LR 5/2010. Nello specifico essa prevede:
    1. 1. Possono essere utilizzate ai fini abitativi le porzioni immobiliari sottostanti la copertura degli edifici residenziali, esistenti o in corso di realizzazione al 12.2.2010, data di entrata in vigore della L.R. 5/2010, purché presentino, anche tramite interventi di adeguamento, le caratteristiche di cui ai seguenti commi 2 e 3 e rispondano a quanto ivi richiesto nonché ad ogni altra previsione normativa applicabile. Tale intervento è consentito dove viene espressamente previsto e nei limiti della specifica disciplina applicabile per gli interventi sugli edifici.
    2. 2. L'altezza media interna netta, intesa come distanza tra solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio, ed il solaio stesso, deve essere non inferiore a ml. 2.30 per gli spazi ad uso abitazione e l'altezza minima non inferiore a ml. 1.50. Dovrà comunque essere garantito il volume minimo di mc 24,30 per le camere singole e di mc 37,80 per le camere matrimoniali e per il soggiorno e la cucina abitabile. Per i locali accessori o di servizio, l'altezza media interna netta è riducibile a ml. 2.10 e l'altezza minima non può essere inferiore a ml. 1.30. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure dovranno essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta già esistenti o realizzate per l'adeguamento; in tal caso la chiusura non è prescrittiva, tali spazi anche non chiusi non potranno comunque essere computati al fine del rispetto delle verifiche relative ai parametri igienico sanitari.
    3. 3. Il rapporto aeroilluminante presente, per i locali da destinare ad uso abitativo, deve essere non inferiore a un sedicesimo (1/16) della Superficie utile calpestabile. Nei locali di abitazione comunque dovrà essere sempre garantita la ventilazione naturale, mentre la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio. Qualora il rapporto aeroilluminante sia inferiore a 1/8, dovrà essere assicurata la ventilazione contrapposta o almeno quella a novanta gradi. Al fine di reperire la superficie minima aeroilluminante, la ventilazione contrapposta e/o a novanta gradi, è possibile realizzare all'interno delle falde di copertura o in parete esterna, finestre, portefinestre, abbaini e lucernari, se tali interventi edilizi risultano ammessi dalla disciplina del RU.
    4. 4. Gli interventi di recupero del sottotetto ai fini abitativi sono consentiti esclusivamente in ampliamento alle unità abitative esistenti direttamente collegate e non possono determinare un aumento del numero delle stesse. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, salvo le necessità tecniche di adeguamento tecnologico della sovrastruttura del tetto per adattarlo alla nuova destinazione funzionale.
    5. 5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, adeguando i locali a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici per le nuove costruzioni.
    6. 6. L'intervento di recupero del sottotetto è sottoposto alla presentazione del titolo abilitativo equivalente a quello necessario per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo relativo al costo di costruzione di cui all' Art. 119 della LRT 1/2005 calcolati come per le nuove costruzioni.
    7. 7. I volumi e le superfici recuperati ai fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non potranno essere oggetto di successivi autonomi frazionamenti e pertanto il titolo abilitativo dovrà contenere il vincolo pertinenziale. Resta invece frazionabile l'unità immobiliare principale, nei limiti consentiti dalla superficie netta derivata, determinata non considerando il sottotetto in ampliamento.
    8. 8. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non risultano rilevanti ai fini della dotazione di parcheggi privati ai sensi dell'Art. 2 della L. n. 122/1989.
  2. Dp2) - Opere che prevedano anche la demolizione dei volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.
  3. Dp3) - Opere che comportino la riorganizzazione delle unità immobiliari, la demolizione di volumi secondari, non congrui, con una loro ricostruzione in diversa collocazione nel lotto di pertinenza, nonché la demolizione parziale o totale dell'edificio con ricostruzione dello stesso, senza aumento di volume, senza modifiche sostanziali dei prospetti, con la possibilità di riorganizzazione dei prospetti stessi, nonché di introdurre modeste modifiche planivolumetriche, il tutto nel rispetto degli elementi tipologici ed architettonici originari.

DA: Interventi di trasformazione parziale dell'organismo edilizio che prevedano anche incrementi volumetrici

  1. DA1) - Interventi che prevedano, nell'ambito della copertura dell'edificio, il rialzamento alla quota d'imposta della copertura fino ad un massimo di cm 30 per formazione di cordolo perimetrale.
  2. DA2) - Interventi che prevedano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del volume esistente su edifici o singole unità immobiliari con destinazione residenziale. Non sono computate, ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto, avente già destinazione abitativa, al fine di adeguarlo ai requisiti minimi di abitabilità o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come definito dall'Art. 55, comma 2, lett. b). Tale incremento potrà essere utilizzato sia per il rialzamento dell'ultimo piano fino ad un massimo di 80 cm e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari sia per ampliamenti in orizzontale, preferibilmente sul lato tergale e dovrà costituire con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile. Gli incrementi in orizzontale saranno vietati sui fronti prospicienti strade, piazze o aree pubbliche nel caso in cui l'ampliamento comporti avanzamento rispetto agli allineamenti precostituiti. I rialzamenti della copertura dovranno essere messi in relazione con gli edifici contigui. Gli interventi sugli edifici condominiali saranno subordinati alla presentazione di un progetto d'insieme che dimostri la compatibilità dell'ampliamento con le caratteristiche planivolumetriche e di finiture originarie dell'edificio. Sul progetto di insieme dovrà essere acquisito il parere preliminare della C.C.E. Il richiedente dell'intervento di ampliamento dovrà acquisire preliminarmente il consenso dei condomini. Tali addizioni funzionali non potranno essere cumulate alle addizioni volumetriche di cui al successivo intervento DA4. In caso di edifici sui quali sia già stato effettuato l'intervento di tipo DA4 la volumetria dall'addizione volumetrica realizzata dovrà essere decurtata dalla volumetria realizzabile ai sensi del presente punto. Nel caso in cui pur tenendo fermo l'incremento volumetrico del 20%, sia possibile innalzare di una quota maggiore di 80 cm la copertura, al fine anche di un miglior inserimento dell'edificio nel contesto circostante, sul progetto dovrà essere acquisito il parere preliminare della CCE.
  3. DA3) - Interventi che prevedano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del volume esistente su edifici o singole unità immobiliari con destinazione commerciale, direzionale, ricettiva, produttiva. Non sono computate, ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto, avente già le destinazioni di cui sopra, al fine di adeguarlo ai requisiti minimi di agibilità o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come definito dall'Art. 55, comma 2, lett. b). Tale incremento potrà essere utilizzato sia per il rialzamento dell'ultimo piano fino ad un massimo di 80 cm e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari sia per ampliamenti in orizzontale, preferibilmente sul lato tergale e dovrà costituire con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile. Gli incrementi in orizzontale saranno vietati sui fronti prospicienti strade, piazze o aree pubbliche nel caso in cui l'ampliamento comporti avanzamento rispetto agli allineamenti precostituiti. I rialzamenti della copertura dovranno essere messi in relazione con gli edifici contigui. Gli interventi sugli edifici condominiali saranno subordinati alla presentazione di un progetto d'insieme che dimostri la compatibilità dell'ampliamento con le caratteristiche planivolumetriche e di finiture originarie dell'edificio. Sul progetto di insieme dovrà essere acquisito il parere preliminare della C.C.E. Il richiedente dell'intervento di ampliamento dovrà acquisire preliminarmente il consenso dei condomini. In caso di edifici sui quali sia già stato effettuato l'intervento di tipo DA4 la volumetria dall'addizione volumetrica realizzata dovrà essere decurtata dalla volumetria realizzabile ai sensi del presente punto. Nel caso in cui pur tenendo fermo l'incremento volumetrico del 20%, sia possibile innalzare di una quota maggiore di 80 cm la copertura, al fine anche di un miglior inserimento dell'edificio nel contesto circostante, sul progetto dovrà essere acquisito il parere preliminare della CCE.
  4. DA4) - Interventi che prevedano addizioni volumetriche fino a 60 mc per esigenze igienico - sanitarie e funzionali delle singole unità immobiliari, con destinazione residenziale, e per rendere abitabili i sottotetti praticabili. Tale incremento potrà essere utilizzato per il rialzamento dell'ultimo piano fino ad un massimo di 80 cm. per ampliamenti in orizzontale preferibilmente sul lato tergale e dovrà costituire con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile. Gli incrementi in orizzontale saranno vietati sui fronti prospicienti le strade, piazze ed aree pubbliche nel caso in cui l'ampliamento comporti avanzamento rispetto agli allineamenti precostituiti. I rialzamenti della copertura dovranno essere messi in relazione con gli edifici contigui. Gli interventi sugli edifici condominiali saranno subordinati alla presentazione di un progetto d'insieme che dimostri la compatibilità dell'ampliamento con le caratteristiche planivolumetriche e di finiture originarie dell'edificio. Sul progetto di insieme dovrà essere acquisito il parere preliminare della C.C.E. Il richiedente dell'intervento di ampliamento dovrà acquisire preliminarmente il consenso dei condomini. La categoria di intervento DA4 sarà da considerare addizione volumetrica e quindi i relativi interventi dovranno essere assoggettati a Permesso di Costruire. Nel caso in cui pur tenendo fermo l'incremento volumetrico di 60 mc, sia possibile innalzare di una quota maggiore di 80 cm la copertura, al fine anche di un miglior inserimento dell'edificio nel contesto circostante, sul progetto dovrà essere acquisito il parere preliminare della CCE.
  5. DA5) - Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Sono compresi negli interventi di cui sopra anche le opere che prevedano la realizzazione di autorimesse pertinenziali per le singole unità immobiliari, fino al raggiungimento dello standard di 1mq/10mc di costruzione previsto dalla legge 122/89. Ai fini del dimensionamento delle autorimesse le superfici realizzabili dovranno essere calcolate escludendo quelle già realizzate ai sensi della legge 765/77 e della stessa legge 122/89. L'altezza media dei nuovi volumi pertinenziali dovrà essere inferiore a ml 2,70. I nuovi volumi pertinenziali potranno essere autorizzate o in ampliamento dell'organismo edilizio principale o come corpo di fabbrica staccato ma in ogni caso dovrà essere verificata la compatibilità morfologica dell'insieme, sia all'interno del resede che in relazione al contesto urbano o ambientale. Gli interventi sugli edifici condominiali saranno subordinati alla presentazione di un progetto d'insieme che dimostri la compatibilità dell'ampliamento con le caratteristiche planivolumetriche e di finiture originarie dell'edificio. Sul progetto di insieme dovrà essere acquisito il parere preliminare della C.C.E. Il richiedente dell'intervento di ampliamento dovrà acquisire preliminarmente il consenso dei condomini.

Sono consentiti inoltre una tantum, negli spazi di pertinenza dei singoli edifici, piccoli manufatti eseguiti in deroga agli indici urbanistici. Dovranno essere preferibilmente posizionati nella parte tergale del lotto e realizzati con caratteri coerenti a quelli dell'edificio principale e del contesto ambientale. Le dimensioni sono le seguenti; 12 mq di Sc e H max all'imposta della copertura m 2,20. Non potranno essere dotati di impianti tecnologici, né essere collegati ai servizi urbani. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. La loro realizzazione dovrà prevedere che gli standard superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, area a parcheggio) siano mantenuti entro i limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero senza creare pregiudizio alla situazione attuale, nel caso in cui già nello stato di fatto non vi sia il rispetto di tali norme. L'installazione del manufatto, di carattere pertinenziale anche ai fini urbanistico - edilizi, dovrà essere eseguita con SCIA. Si riporta qui di seguito le varie tipologie di tali costruzione con alcune particolari specifiche

Tunnel mobili a servizio degli insediamenti produttivi

L'esecuzione di tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi, o comunque con destinazione ad essi assimilabile, è consentita, quali opere accessorie e complementari, assimilabili a volumi tecnologici, funzionali all'attività esercitata. Ciò premesso, fermo restando che l'esecuzione di detti manufatti dovrà essere valutata in rapporto anche al contesto urbano nel quale si inseriscono, essi dovranno comunque rispettare le seguenti caratteristiche, e cioè:

  • - assolvere esclusivamente alla funzione di carico, trasporto e scarico a servizio dell'attività produttiva esercitata, o comunque ad essa assimilabile, e pertanto in tale veste dovranno essere posizionati in diretta prossimità degli accessi carrabili;
  • - essere realizzati con strutture leggere completamente amovibili tali da assolvere alla funzione di mobilità richiesta;
  • - avere dimensioni tali da configurarsi come opere accessorie e complementari rispetto all'attività esercitata alla quale dovranno risultare asservite, avuto riguardo anche dell'incidenza rispetto all'inserimento con il contesto urbano;
  • - mantenere gli standard superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile e parcheggi) entro i limiti prescritti dalle vigenti norme. Non dovrà essere peggiorata la situazione esistente nel caso in cui lo stato di fatto già non rispetti dette norme.

Realizzazione di piscine

La realizzazione delle piscine è ammessa solo se non comporta rilevanti movimenti di terra né rilevante impatto visivo, le vasche non potranno avere superficie superiore a mq. 100, il colore del rivestimento interno dovrà essere chiaro e tale da minimizzarne l'impatto. L'approvvigionamento di acqua dovrà avvenire in modo autonomo. Nel caso non sia possibile il progetto sarà corredato del parere favorevole di Acque spa. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in piccoli incassi interrati. Le attrezzature di supporto (spogliatoio e deposito attrezzi) non potranno essere di dimensione superiore a mq. 16 e dovranno essere realizzate utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto e del paesaggio, utilizzando eventuali dislivelli esistenti e comunque senza comportare rilevanti movimenti di terra. La presente disposizione si integra con quella definita all'Art. 63 delle NTA del RU.

Volumi tecnici

I volumi tecnici, sono ammessi, allo scopo di accogliere impianti tecnici, nel resede di pertinenza di edifici a cui risultino asserviti. La loro realizzazione dovrà prevedere che gli standard superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, area a parcheggio) siano mantenuti entro i limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero senza creare pregiudizio alla situazione attuale, nel caso in cui già nello stato di fatto non vi sia il rispetto di tali norme. Il progetto dovrà essere corredato da una specifica documentazione tecnica dalla quale risulteranno motivate e giustificate le dimensioni, che dovranno comunque essere quelle strettamente necessarie a contenere l'impianto ed ad assicurare le esigenze di manutenzione ed installazione. La presente disposizione si integra con quella definita all'Art. 6 delle NTA del RU.

Gazebi & Pergolati

Si tratta di struttura astiforme aperta su tutti i lati, eseguita con materiali coerenti al contesto in cui viene inserita (legno, ferro, calcestruzzo armato o materiali misti, con esclusione di alluminio anodizzato), sulla quale potranno essere installate solo coperture mobili come cannicciati o teli permeabili, eventualmente schermati da piante rampicanti. Potranno avere un'altezza non superiore a 3 ml. e potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza.

DT: Interventi di trasformazione totale dell'organismo edilizio

  1. DT1) - Interventi che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali anche orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio, anche con modifiche dei prospetti, apertura e chiusura di vani, realizzazione di balconi ecc.

DH: Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti ed in deroga agli indici di fabbricabilità.

E) Ristrutturazione Urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

  1. E1) - Sostituzione Edilizia - Interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione (Art. 78 comma 1 lettera h) L.R. 1/2005)
  2. E2 ) - Ristrutturazione urbanistica - Opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (Art. 78 comma 1 lett. f) L.R. 1/2005). In base a previsioni specifiche delle Norme di Attuazione gli interventi di ristrutturazione urbanistica E2 potranno essere subordinati a preventiva approvazione di Piano di Recupero.
  3. E3) - Interventi di demolizione di edifici o di parti di essi non compatibili, dal punto di vista morfologico.

F) Demolizioni

Rientrano in questa categoria gli interventi di totale o parziale demolizione di edifici, senza ricostruzione, al fine della formazione di strade, piazze, giardini e qualsiasi altro tipo di spazio libero, pubblico o privato.

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Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08