Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Categorie di intervento di manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio esistente

1. Rientrano nella categorie della manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio esistente, le seguenti opere:

  • - Opere di Manutenzione Ordinaria di cui all'Art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001.
  • - Opere di Manutenzione Straordinaria di cui all'Art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001.
  • - Opere di Restauro e Risanamento Conservativo di cui all' Art. 79 comma 2 lett. c) della L.R. 1/2005.

2. Le opere suddette sono articolate e specificate come segue:

  1. a) Manutenzione Ordinaria
    1. 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    2. 2. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.
    3. 3. Sono comunque interventi di manutenzione ordinaria le seguenti opere:
      • - pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;
      • - pulitura, riparazioni, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiale esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
      • - rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
      • - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; le opere non dovranno comunque comportare modifiche a elementi e parti significative dell'edificio;
      • - tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni;
      • - riparazione e rifacimento di infissi interni, grondaie, calate per le acque meteoriche e canne fumarie;
      • - riparazione di pavimenti e di rivestimenti interni.
  2. b) Manutenzione Straordinaria
    1. 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.
    2. 2. Sono comunque interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
      • - rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
      • - rifacimento degli infissi esterni;
      • - messa in opera di davanzali, soglie e cornici di riquadratura alle aperture esterne;
      • - rifacimento della sistemazione esterna e delle recinzioni;
      • - rifacimento pavimenti o rivestimenti esterni;
      • - rifacimento del manto di copertura, delle gronde, delle calate ,delle acque meteoriche, delle canne fumarie;
      • - rifacimento di pavimenti e di rivestimenti interni.
    3. 3. Sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:
      • - rifacimento o installazione di materiali di isolamento e impermeabilizzazione;
      • - rifacimento o installazione di impianti in genere.
    4. 4. Sono inoltre considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
      • - installazione di impianti igienico - sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare;
      • - realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
      • - interventi interni all'unità immobiliare anche interessanti le tramezzature che non alterino lo schema distributivo, sempre che siano finalizzati ad adeguamenti igienico - sanitari ed al miglioramento della utilizzazione;
      • - consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione;
      • - consolidamento e ricostruzione delle strutture di orizzontamento e di copertura condotte senza alcuna modifica della sagoma esterna dell'edificio;
      • - costruzione di vespai e scannafossi.
      • 4. Negli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere usati materiali e tecniche congrui rispetto al manufatto edilizio oggetto dell'intervento.
      • 5. Negli edifici per i quali sono prescritte le categorie d'intervento fino al restauro e risanamento conservativo si debbono usare i materiali e le tecniche di cui al successivo Art. 2.
  3. c) Restauro e risanamento - conservativo
    1. 1. Gli interventi di restauro sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall'esigenza dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorchè recenti.
    2. 2. Sono da comprendere nella definizione di cui sopra le seguenti categorie:
      • - Restauro scientifico (c1)
      • - Restauro (c2)
      • - Risanamento conservativo (c3)
      • - Ripristino tipologico o morfologico (c4)
      • - Restauro urbano (c5)

RESTAURO SCIENTIFICO (c1)

Gli interventi di restauro scientifico riguardano manufatti, palazzi, edifici specialistici o complessi di alto valore storico artistico per i quali è prescritta la conservazione. La conservazione consiste nella manutenzione sistematica del monumento da assoggettare ad una attenta analisi storico - critica ed alla salvaguardia integrale, storica e artistica, evitando usi che comportino alterazioni essenziali. Il monumento può essere eccezionalmente sottoposto a restauro: non sono ammessi ripristini, completamenti in stile o analogici e comunque interventi che cancellino il processo storico di formazione del monumento, salvi gli interventi indispensabili per la sua sopravvivenza, da attuare con tecniche e materiali di norma chiaramente individuabili se diversi da quelli originari.

RESTAURO (c2)

Gli interventi di restauro riguardano gli organismi edilizi che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro consistono in un insieme di opere che, sulla base di una attenta analisi storico - critica e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

  1. a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:
    • - il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
    • - il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
    • - la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite comunque in presenza di una documentazione adeguata;
    • - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativo originale;
    • - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
  2. b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione, la quota ed i materiali dei seguenti elementi strutturali:
    • - murature portanti sia interne che esterne;
    • - solai e volte;
    • - scale;
    • - tetto con ripristino del manto di copertura originale;
  3. c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; la eliminazione di elementi e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone la stabilità e la fruibilità.
  4. d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

RISANAMENTO CONSERVATIVO (c3)

Gli interventi di risanamento conservativo riguardano gli organismi edilizi per i quali sono perseguiti la conservazione degli elementi formali, tipologici e strutturali fondamentali. Sono ammessi interventi di riorganizzazione funzionale interna, compresi gli accorpamenti e le suddivisioni delle unità immobiliari purché non alterino le parti comuni (atrio, androne, scale) e assicurino la conservazione del tipo edilizio originario e degli elementi aventi pregio architettonico decorativo. Sarà consentita in via eccezionale la modifica delle scale condominiali nel caso che tali scale, per le caratteristiche di larghezza e di sezione dei gradini, non siano corrispondenti ai parametri previsti dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Art. 8.1.10 del D.M. 236 del 14/6/89 e Art. 4.1.7 del Regolamento Edilizio) e/o determinino nell'edificio una suddivisione in unità immobiliari poco funzionale (separazione netta fra i locali posti allo stesso piano sui due fronti dell'edificio ecc). La modifica delle scale dovrà essere limitata agli interventi strettamente necessari per l'eliminazione della difformità con i parametri dell'Art. 8.1.10 e delle separazioni poco funzionali e non dovrà comunque comportare la eliminazione o l'alterazione di elementi strutturali, tipologici e di finitura di pregio architettonico - decorativo. È consentito l'inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e decorative dell'edificio e delle esigenze di decoro dell'edificio stesso e del contesto urbano. I fronti prospettanti gli spazi pubblici devono essere conservati unitariamente nei loro aspetti architettonici e decorativi. L'apposizione di insegne, corpi illuminanti e serramenti, dovrà essere conforme ai caratteri originari dei fronti interessati e comunque adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo Art. 2. Devono essere mantenute le quote di imposta delle coperture, la loro geometria e gli andamenti delle falde. Sono ammessi gli interventi di riparazione e sostituzione degli elementi di finitura, fermi restando i materiali e i colori originali, ed il loro ripristino in caso di avvenuta manomissione, a norma di quanto prescritto al successivo Art. 2. Sono consentiti interventi di sostituzione e di consolidamento degli elementi strutturali mediante l'uso di tecniche e materiali originari, nonché la sostituzione degli elementi strutturali interni privi di particolare pregio per l'inserimento di funzioni particolarmente qualificate finalizzate alla rivitalizzazione ed alla valorizzazione del contesto urbano dell'edificio (servizi pubblici, attività direzionali, attività turistico - ricettive, attività commerciali ecc..), o comunque necessari per l'adeguamento sismico. In caso di grave e documentato degrado fisico è ammessa la demolizione con perfetta fedele ricostruzione dell'edificio, da intendersi, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, come quella realizzata con identici materiali, stesso ingombro planivolumetrico, ed interventi di modifiche interne e dei prospetti compatibili e nei limiti di quanto specificato ai precedenti e successivi commi del presente punto (risanamento conservativo). È ammesso lo spostamento del controsoffitto dell'ultimo piano e la sostituzione con solaio portante, ai fini del recupero abitativo del sottotetto, purché questo sia collegato esclusivamente con la sottostante unità immobiliare, di cui costituisce estensione, mediante scala interna. Il nuovo solaio può occupare parzialmente la superficie del sottotetto in modo da costituire ballatoi di un doppio volume. L'intervento non deve comunque alterare la quota di imposta della copertura. la geometria della copertura stessa e l'andamento delle falde, né deve modificare le dimensioni e le posizioni delle finestre né tamponarle, anche parzialmente, sui fronti prospettanti gli spazi pubblici e, per gli edifici isolati, sul fronte principale e sugli altri fronti caratterizzati da una disposizione delle aperture regolare e conseguente a un progetto unitario. Sono vietate terrazze a tasca. Sono ammesse finestre a filo falda nella misura massima di mq. 2 ogni 100 mq. di copertura. È ammesso sui fronti prospettanti spazi pubblici il ripristino degli elementi costitutivi del tipo edilizio, di cui sia reperita adeguata documentazione, quali la partitura delle aperture e le finiture. Sui fronti interni prospettanti su cortili, e, per gli edifici isolati, sui prospetti secondari e comunque non caratterizzati da una disposizione delle aperture regolare e conseguente a un progetto unitario, è consentita l'apertura di nuove finestre e porte nel numero strettamente necessario al miglioramento igienico e funzionale dell'alloggio, in dimensioni, in forme e in posizioni congrue con l'esistente. Le nuove finestre aperte dovranno comunque essere di forma semplice, con l'esclusione assoluta di realizzare aperture "in stile" (archi ecc.) anche come citazione di aperture presenti in altri settori di facciata. Sui fronti interni prospettanti su cortili chiusi sarà consentita, a condizione che non siano visibili da spazi pubblici e comunque dall'esterno, la formazione di piccole terrazze di servizio di tipo tradizionale. Negli interventi edilizi di cui al presente paragrafo sono compresi inoltre quelli finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti esistenti di cui al successivo punto Dp1. Tali interventi sono sottoposti alla acquisizione del parere preventivo della CCE.

RIPRISTINO TIPOLOGICO MORFOLOGICO (c4)

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano gli organismi edilizi fatiscenti o parzialmente demoliti, o totalmente distrutti per eventi naturali e bellici, di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

In base al valore architettonico attribuito a tali organismi edilizi dalle norme del R.U. potrà essere consentita la ricostruzione dell'organismo edilizio stesso e la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

  • - il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi, scale, portici;
  • - il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
  • - il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principati e particolari elementi di finitura.

Nel caso in cui l'organismo edilizio parzialmente o totalmente demolito non risulti in alcuna classificazione fatta dal R.U. e pertanto allo stesso non sia attribuito alcun tipo di valore, potrà essere consentito il recupero e/o la ricostruzione solo nel caso in cui:

  • - l'edificio risulti nelle mappe catastali;
  • - venga dimostrato con appropriata documentazione completa di indagine storica ed adeguato materiale fotografico, la esatta consistenza dell'organismo edilizio nonché le proprie caratteristiche costruttive e tipologiche;
  • - sulla base di tale documentazione venga riconosciuto da parte dell'Ufficio Assetto del Territorio, sentita la Commissione Edilizia, un valore di tipo architettonico almeno pari o superiore a quello di tipo ambientale.

In caso contrario non sarà consentito alcun tipo di recupero.

RESTAURO URBANO (c5)

Sono soggetti alla categoria del restauro urbano gli spazi non edificati costituenti piazze, slarghi, strade, vicoli, ponti, scalinate esterne, cortili, porticati, loggiati, giardini pubblici e privati compresi quelli storici, viali di accesso a ville e fattorie, gruppi di alberi che presentino interesse storico, artistico, ambientale, per i quali deve essere perseguita la conservazione, consistente in opere di manutenzione e qualora necessarie, di restauro e di ripristino. Devono essere conservati altresì gli arredi di impianto originario comprendente recinzioni. terrazzamenti, ciglioni, fontane, vasche, limonaie. È vietato modificare la forma ed i livelli dello spazio non edificato, a meno che studi e documentazioni dimostrino situazioni diverse da quelle attuali e giustifichino interventi di ripristino, comunque da valutare con molta cautela in quanto sarà sempre da rispettare il processo storico di formazione dello spazio tutelato. Sono consentiti gli usi compatibili con i caratteri architettonici e ambientali di detti spazi e che non comportino, anche in tempi lunghi, degrado, alterazione o riduzione degli elementi costitutivi, della vegetazione, dei materiali e degli arredi originari. In connessione con gli usi compatibili sono ammesse piccole costruzioni di facile asportazione, per chioschi, di sosta e ristoro, servizi igienici, depositi di attrezzi. È vietato sostituire o modificare i materiali originari e quelli consolidati nella percezione pubblica, particolarmente per quanto riguarda le pavimentazioni. La sostituzione delle parti degradate o mancanti deve attuarsi mediante materiali e tecniche uguali a quelli originari; in caso di assoluta e documentata impossibilità, si possono utilizzare materiali e tecniche diversi da quelli originari, chiaramente evidenziati rispetto alle porzioni conservate. Le piante e le siepi rimosse per malattia o per opere di manutenzione devono essere immediatamente sostituite con uguali essenze, comunque autoctone o naturalizzate. Per nuovi elementi di arredo urbano, quali panchine, illuminazione pubblica, cestini per rifiuti, cabine telefoniche, si devono utilizzare forme e materiali congrui con i preesistenti caratteri storici e artistici evitando di norma soluzioni in stile.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08