Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10 Interventi unitari di ristrutturazione residenziale, regole urbanistiche generali

Il Regolamento urbanistico individua nella carta D in scala 1/2000 mediante apposita perimetrazione e sigla (IUR) le aree che devono essere assoggettate ad un intervento di ristrutturazione urbanistica complessiva, al fine di eliminare situazioni di degrado urbanistico ed edilizio particolarmente accentuate. Il Regolamento urbanistico fornisce per ciascuna zona di ristrutturazione, mediante apposita scheda (allegato B) i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:

  • caratteristiche qualitative e quantitative delle eventuali aree pubbliche da realizzare;
  • destinazioni d’uso compatibili;
  • volumetria realizzabile e (in caso di destinazione residenziale) numero orientativo degli alloggi;
  • tipologie edilizie;
  • eventuali precisazioni sulle finiture degli edifici
  • precisazioni sulle eventuali integrazioni agli impianti pubblici.

Le schede individuano, per ciascuna zona di ristrutturazione, gli interventi di ristrutturazione subordinati a piano di recupero, e quelli che possono essere realizzati sulla base di un progetto edilizio diretto. In ogni caso la eventuale realizzazione degli spazi pubblici e di interesse pubblico e la eventuale integrazione degli impianto pubblici saranno disciplinate da apposita convenzione.

I piani di recupero dovranno essere estesi a tutte le aree ed i fabbricati della zona salvo esclusioni marginali che potranno essere autorizzate nella fase di approvazione e sulla base del riconoscimento del carattere non essenziale dei settori esclusi. Nelle norme specifiche per le singole UTOE vengono in certi casi formulate delle prescrizioni per le zone di ristrutturazione, integrative ai parametri delle schede specifiche e finalizzate ad un inserimento ottimale delle zone ristrutturate all’interno delle UTOE. In carenza dei piani attuativi o dei progetti edilizia complessivi, sugli edifici che ricadono nelle zone di ristrutturazione, salvo quanto previsto nelle schede relative, potranno essere realizzati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08