Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 78 Criteri relativi agli standard

1. Le dotazioni di standard richieste, su tutto il territorio comunale, per gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ampliamento e ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare le seguenti quantità: Residenza 18 mq ogni 100 mc; Industriale e artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi commerciali 10 mq ogni 100 mq di Sf; Attività terziarie 80 mq ogni 100 mq di Sul.

2. Gli interventi relativi all'allegato "B" del RU "Schede degli interventi di ristrutturazione, saturazione edilizia, completamento, ampliamento e sopraelevazione con destinazione residenziale", all'allegato "C" del RU "Schede degli interventi di saturazione, ristrutturazione, ampliamento e espansione con destinazione produttiva" e alla carta "E" "Schede relative a nuclei, attività produttive esistenti e servizi pubblici nel territori aperto", dovranno rispettare le quantità di standard e le specifiche prescrizioni contenute nelle relative schede, salvo l'obbligo di reperire standard nel caso in cui quanto indicato dalle schede risulti inferiore alle quantità definite nel comma 1 del presente articolo e quanto specificato nei commi che seguono.

3. Al fine di evitare una eccessiva frammentazione degli standard, con ripercussioni negative sulla futura gestione delle aree, al fine inoltre di consentire il loro reperimento in aree e situazioni maggiormente idonee anche in termini di fabbisogno, l'eventuale differenza tra le quantità di standard richieste nelle rispettive schede e le quantità individuate al comma 1 del presente articolo, potranno essere monetizzate, versando al comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, in aggiunta al contributo di costruzione di cui all'art. 119 della LR 1/05.

4. Non è richiesto il reperimento degli standard:

  • per gli interventi prevalentemente residenziali < 1.000 mc;
  • per gli interventi relative ad altre funzioni < 500 mq Sul;
  • per gli interventi di saturazione edilizia relativi all'allegato B del RU inferiori a mc 2.000.

5. Le disposizioni relative alla monetizzazione degli standard non si applicano:

  • per gli Interventi Unitari di Completamento o di Ampliamento Residenziale (IUC e IUA) di cui all'art. 13 delle NTA del RU, salvo per la quota eccedente a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo;
  • per gli Interventi Unitari di Ampliamento e di Espansione Produttiva (IUAP e IUEP) di cui agli art. 22 e 23 delle NTA del RU, salvo per la quota eccedente a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo;

6. Al fine del reperimento totale o parziale delle quantità di standard richieste nelle schede degli Interventi Unitari di Ristrutturazione Residenziale (IUR) di cui all'art. 10 delle presenti NTA, negli Interventi di Saturazione Edilizia (S) di cui all'art. 12 delle presenti NTA e negli Interventi di Saturazione e Ristrutturazione produttiva (SP e RP) di cui all'art. 21 delle presenti NTA, nel caso in cui per motivi legati allo stato dei luoghi, all'ubicazione delle aree d'intervento o per valutazione specifiche effettuate dai servizi tecnici del Comune, si reputi che si verifichino le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in luogo degli standard è possibile reperire spazi d'uso pubblico.

7. Gli spazi d'uso pubblico da realizzare dovranno garantire una facile accessibilità, funzionare come pertinenza comune degli edifici, essere di proprietà privata e garantire l'uso pubblico mediante atto da stipulare da parte dei richiedenti gli interventi edilizi in oggetto.

8. Sempre in riferimento ai presupposti dei commi 6 e 7 del presente articolo, per gli stessi interventi e con le stesse motivazioni, in luogo del reperimento di spazi d'uso pubblico è possibile applicare la monetizzazione delle quote richieste mediante l'applicazione delle regole del presente articolo.

10. Tutti gli altri interventi che discendono dalla disciplina del RU, con esclusione di quelli relativi ai commi 2 e 4, le dotazioni di standard richieste dovranno essere di norma monetizzate, salvo diverse valutazione effettuate dai Servizi comunali competenti, basate su oggettive necessità o fabbisogno del contesto in cui si colloca l'intervento, corretto inserimento ambientale e sulle infrastrutture ove questi si appoggiano.

11. Ai fini della quantificazione degli importi relativi alla monetizzazione dello standard viene assunto come importo di riferimento il corrispettivo di 60 €/mq come valore di riferimento del terreno su cui realizzare le dotazioni di standard richieste per insediamenti a prevalente destinazione residenziale e di 40 €/mq per insediamenti aventi destinazioni diverse dal residenziale. Tali importi potranno subire una oscillazione del 20% in più o in meno in relazione alle caratteristiche specifiche del sito di riferimento (necessità di bonifica, problematiche di natura idraulica, dotazioni di servizi, accessibilità, ecc.).

12. Le aree a standard di cui al presente articolo, devono essere localizzate preferibilmente su aree destinate a tale funzione dal Regolamento Urbanistico, realizzate dal richiedente con scomputo del costo di realizzazione dagli oneri di urbanizzazione primaria e cessione al comune a costruzione ultimata e collaudata.

13. Rimane fermo l'obbligo del reperimento di spazi destinati a parcheggi privati di cui alla L. 122/1989 e alla sosta di relazione a corredo delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08