Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 139 Gestione, verifica ed adeguamento del Regolamento Urbanistico

Come specificato nell’articolo 3 del Titolo 1 Capo I il Regolamento urbanistico è valido a tempo indeterminato, salvo la decadenza delle previsioni richiamate nello stesso articolo.

Il R.U. potrà essere variato in qualunque momento, nel rispetto delle prescrizioni del Piano strutturale, con le procedure previste dall’art. 30, commi da 3 a 8, della L.R. 5/95.

Le Varianti al R.U. potranno essere richieste anche da Enti terzi e da privati; nel caso di richieste da parte di privati l’Amministrazione comunale si riserva di valutare le caratteristiche qualitativa e l’incidenza quantitativa di tali richieste, per procedere a Varianti organiche che coordinino fra loro richieste di contenuto omogeneo e/o che assommino più richieste in modo da prefigurare Varianti di consistenza significativa.

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del R.U. l’Amministrazione avvierà una fase di verifica dei contenuti del Regolamento stesso sulla base dell’esperienza di gestione, allargando la consultazione a cittadini ed associazioni con il controllo del Garante dell’Informazione. Al termine della verifica l’Amministrazione procederà eventualmente alla elaborazione di una Variante di messa a punto del Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni del Piano strutturale.

L’Amministrazione potrà utilizzare come strumento di attuazione del Piano strutturale e di gestione programmata delle previsioni del Regolamento Urbanistico, lo strumento del “PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO” previsto dagli art. 29 e 30 della L.R. 5/95.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08