Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 138 Norme finali

Compontenti della precedente strumentazione urbanistica fatte salve

L’allegato E alle Norme Tecniche contiene un elenco delle componenti della precedente strumentazione urbanistica fatte salve dal Regolamento Urbanistico. Tali strumenti urbanistici vengono confermati con le precisazioni indicate di seguito:

  • VARIANTE AL PRG DI ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (PRAE) approvato con la Delibera C.C. n. 47 del 29/5/97. Il R.U. conferma la suddetta Variante con le modifiche indicate nel capitolo 70 del Titolo 2 Capo V delle Norme Tecniche.
  • PIANO COMUNALE DEI PARCHEGGI E DEL TRAFFICO (Delibera C.C. n. 3 del 29/01/1996).Il R.U. ripropone i contenuti del Piano come riferimento per l’organizzazione dei percorsi urbani alternativi (percorsi pedonali attrezzati e piste ciclabili) indicati nell’art. 45 del Titolo 2 Capo IV delle Norme Tecniche. I contenuti del Piano vengono riproposti per quanto compatibili con le previsioni relative alle aree pubbliche contenute nella Carta D in scala 1/2000 dei sistemi insediativi;
  • PROGRAMMA COMMERCIALE facente parte dell’allegato B alla Variante al PRG approvata con la Delibera C.C:. n. 59 dell’1/09/2001. Il R.U. ripropone i contenuti del PROGRAMMA COMMERCIALE, in particolare le tavole n. 1 e 3, come riferimento per la realizzazione dei parcheggi di relazione per le attività commerciali, oggetto dell’art. 79 del Titolo3 Capo I delle Norme Tecniche. Le tavole del PROGRAMMA COMMERCIALE vengono riproposte per quanto compatibili con le previsioni relative alle aree pubbliche contenute nella Carta D in scala 1/2000 dei sistemi insediativi.

Valutazioni preliminari di impatto ambientale (v.i.a)

Il Regolamento urbanistico prende atto che le previsioni urbanistiche di maggiore impatto sul territorio comunale (nuova S.S. 429, casse di espansioni) non costituiscono una previsione originale della pianificazione comunale ma sono state riprese dal PTCP sulla base di scelte strategiche fatte da altri Enti (Regione con il “Piano di Indirizzo Territoriale Regionale” Autorità di bacino con il “Piano di bacino del Fiume Arno, stralcio rischio idraulico) d’accordo con il Comune di Castelfiorentino; per la realizzazione delle opere oggetto di tali previsioni urbanistiche le procedure di V.I.A dovranno essere attivate dagli Enti competenti.

Il Regolamento Urbanistico per i piani e gli interventi di iniziativa pubblica e privata richiama le norme della L.R. 3/11/1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), e delle successive Delibera G.R. contenenti direttive e disposizioni regolamentari attuative della L.R. 79/98. Le norme della L.R. 79/98 e delle successive Delibere C.C. dovranno essere applicate, se pertinenti, per tutte le previsioni del Regolamento Urbanistico, in relazione ai contenuti dell’art. 32 della L.R. 5/95. Le norme della L.R. 79/98 dovranno essere applicate per quanto riguarda: a) i criteri di individuazione dei piani e dei progetti da sottoporre alla procedura di V.I.A; b) l’ iter procedurale per la V.I.A; c) i contenuti ed i requisiti tecnici degli Studi di V.I.A; d) l’organizzazione del Servizio di valutazione degli Studi di V.I.A a livello comunale; e) i criteri di valutazione degli impianti in funzione degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Poteri di deroga

Il R.U. recepisce l’art. 35 bis della legge regionale 5/95, relativo ai poteri di deroga di cui all’articolo 417quater della legge 17/8/1942 n. 1150, aggiunto dall’articolo 16 della legge 6/8/1967 n. 765. Le deroghe potranno essere concesse, senza il preventivo nulla - osta della Giunta Regionale, nel rispetto delle seguenti condizioni di merito e procedurali (comma 2 e 2bis dell’art. 35 bis della Legge Regionale 5/95):

  • a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;
  • b) purché operino nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);
  • c) previa deliberazione del Consiglio comunale.

La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamenti pubblici, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali e catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.

Rapporto fra regolamento urbanistico e regolamento edilizio

Nei casi di contrasto fra le norme del Regolamento urbanistico e le norme del regolamento edilizio vigente prevalgono le norme del Regolamento urbanistico.

Rapporto fra le zone omogenee individuate dal r.u. e le zone territoriali omogenee individuate dal d.m. 1444/68

Ai fini dell’applicazione della Normativa urbanistica che fa riferimento alla legge 1150/1942 modificata ed integrata ed ai successivi Decreti Ministeriali attuativi si riportano di seguito le corrispondenze fra le zone territoriali omogenee individuate dall’art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 e le zone omogenee individuate al Regolamento urbanistico.

DM 1444/68R.U.
Zone ATessuti TA
Zone BTessuti TC, TO, TN, TP relativamente ai piani di recupero completati e ai piani di lottizzazione da completare, TS relativamente alle parti non destinate a servizi pubblici.
Zone per IUR
Zone CTessuti TP relativamente ai piani di lottizzazione da completare.
Zone per IUA, IUC
Zone DZone SP, RP
Zone per IUAP, IUEP
Zone per D.M.
Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08