Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 136 Recupero abitativo dei sottotetti esistenti

1. Possono essere utilizzate ai fini abitativi le porzioni immobiliari sottostanti la copertura degli edifici residenziali, esistenti o in corso di realizzazione al 12.2.2010, data di entrata in vigore della L.R. 5/2010, purché presentino, anche tramite interventi di adeguamento, le caratteristiche di cui ai seguenti commi 2 e 3 e rispondano a quanto ivi richiesto nonché ad ogni altra previsione normativa applicabile. Tale intervento è consentito dove viene espressamente previsto e nei limiti della specifica disciplina applicabile per gli interventi sugli edifici.

2. L’altezza media interna netta, intesa come distanza tra solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio, ed il solaio stesso, deve essere non inferiore a ml. 2.30 per gli spazi ad uso abitazione e l’altezza minima non inferiore a ml. 1.50. Dovrà comunque essere garantito il volume minimo di mc 24,30 per le camere singole e di mc 37,80 per le camere matrimoniali e per il soggiorno e la cucina abitabile. Per i locali accessori o di servizio, l’altezza media interna netta è riducibile a ml. 2.10 e l’altezza minima non può essere inferiore a ml. 1.30. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure dovranno essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta già esistenti o realizzate per l’adeguamento; in tal caso la chiusura non è prescrittiva, tali spazi anche non chiusi non potranno comunque essere computati al fine del rispetto delle verifiche relative ai parametri igienico sanitari.

3. Il rapporto aeroilluminante presente, per i locali da destinare ad uso abitativo, deve essere non inferiore a un sedicesimo (1/16) della Superficie utile calpestabile. Nei locali di abitazione comunque dovrà essere sempre garantita la ventilazione naturale, mentre la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio. Qualora il rapporto aeroilluminante sia inferiore a 1/8, dovrà essere assicurata la ventilazione contrapposta o almeno quella a novanta gradi. Al fine di reperire la superficie minima aeroilluminante, la ventilazione contrapposta e/o a novanta gradi, è possibile realizzare all’interno delle falde di copertura o in parete esterna, finestre, portefinestre, abbaini e lucernari, se tali interventi edilizi risultano ammessi dalla disciplina del RU.

4. Gli interventi di recupero del sottotetto ai fini abitativi sono consentiti esclusivamente in ampliamento alle unità abitative esistenti direttamente collegate e non possono determinare un aumento del numero delle stesse. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, salvo le necessità tecniche di adeguamento tecnologico della sovrastruttura del tetto per adattarlo alla nuova destinazione funzionale.

5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, adeguando i locali a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici per le nuove costruzioni.

6. L’intervento di recupero del sottotetto è sottoposto alla presentazione del titolo abilitativo equivalente a quello necessario per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’ art. 119 della LRT 1/2005 calcolati come per le nuove costruzioni.

7. I volumi e le superfici recuperati ai fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non potranno essere oggetto di successivi autonomi frazionamenti e pertanto il titolo abilitativo dovrà contenere il vincolo pertinenziale. Resta invece frazionabile l’unità immobiliare principale, nei limiti consentiti dalla superficie netta derivata, determinata non considerando il sottotetto in ampliamento.

8. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non risultano rilevanti ai fini della dotazione di parcheggi privati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 122/1989.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08