Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 135 – Piano della rete comunale di distribuzione carburanti

1) Piano della rete comunale di distribuzione carburanti

Costituisce la “rete comunale di distribuzione carburanti” l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione presenti sul territorio comunale. Il Piano della rete comunale di distribuzione carburanti, che disciplina i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree e degli impianti destinati all’erogazione dei carburanti, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgv 11.02.1998 n. 32, come dispone l’art. 59, comma 2, della LR 28 del 7.2.2005 è costituito dalle presenti Norme e dalla Relazione generale, inclusa nella Relazione Urbanistica della 4° Variante al RU.

2) Requisiti minimi dell’impianto stradale di distribuzione carburanti

Ai sensi degli articoli 50 e 54 della L.R. 28/05, si definisce l’impianto stradale di distribuzione carburanti, il complesso commerciale unitario costituito da apparecchi di erogazione automatica di carburanti per autotrazione e dai servizi ed attività economiche accessorie ed integrative, avente la dotazione minima di:

  • a) dispositivi “self-service” pre-pagamento;
  • c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano;
  • d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
  • e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 30 metri cubi;
  • f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  • g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
  • h) aree di sosta per autoveicoli, qualora l’impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
  • l) recupero delle acque di prima pioggia.

3) Requisiti soggettivi di accesso all’attività di distribuzione carburanti

  1. 1. Non possono esercitare l’attività di distribuzione di carburanti:
    • a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    • b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
    • c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    • d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per i reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice Penale;
    • e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    • f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive;
    • g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall’articolo 472 del codice penale.
  2. 2. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti, permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengono circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i predetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Per l’esercizio delle attività commerciali e di servizio, integrativi all’impianto di distribuzione, valgono le disposizioni del regolamento comunale per il commercio in sede fissa, adottato in attuazione della LR. 28/205.

4) Criteri per la localizzazione degli impianti

  1. 1. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati, in conformità alla presente disciplina sulla seguenti infrastrutture stradali:
    • Via Bacci e Strada Provinciale Volterrana SP n. 4;
    • Circonvallazione cittadina (Via G. bruno; Viale Zanini; Via Machiavelli, Via Niccoli);
    • Tracciato attuale SRT 429 nei tratti fuori della circonvallazione cittadina e dai centri abitati;
    • Nuova SRT 429 (attualmente in fase di realizzazione);
    • SP n. 26 Strada Provinciale delle Colline (Via Barbieri).
  2. 2. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati su aree con le seguenti caratteristiche:
    • a) con superficie capace di ospitare le dotazioni minime elencate all’articolo precedente, che caratterizzano gli impianti;
    • b) poste a margine della viabilità prima elencata e con accesso diretto ed immediato dalla medesima viabilità, che non risultino:
      • destinate a funzioni pubbliche, escluse le aree destinate a verde o a parcheggio fino a 1/3 della loro profondità dalla strada e comunque entro 35 ml da questa;
      • poste in prossimità di rotatorie, intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata, come previsto dal Codice della strada e normativa di riferimento;
      • classificate con pericolosità 4 dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (G U n. 30 del 03.10.2005) o dalle indagini geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico vigente né siano destinate a casse di espansione o di laminazione idraulica.
  3. 3. La localizzazione degli impianti è sottoposta a verifica di compatibilità con il contesto urbano e paesaggistico da parte dei competenti servizi comunali, a tale scopo dovrà essere redatta una simulazione dell’intervento resa mediante foto-modellazione realistica, comprendente un adeguato intorno dell’area d’intervento.
  4. 4. Per la localizzazione degli impianti valgono le seguenti ulteriori specificazioni:
    • per tutte le infrastrutture stradali ad eccezione della Nuova SRT 429, i nuovi impianti dovranno avere superficie fondiaria massima di 8.000 metri quadrati e fronte sulla viabilità non inferiore a 60,00 metri lineari, dei quali 30 ml di spartitraffico e 15 ml per ciascuna corsia di accesso e uscita. Inoltre le colonnine di distribuzione dovranno essere poste ad almeno 30 metri lineari da edifici residenziali esistenti e a 500 ml da impianti esistenti o anteriormente richiesti, misurati lungo la medesima carreggiata e nello stesso senso di marcia;
    • per la Nuova SRT 429 i nuovi impianti dovranno avere superficie fondiaria massima di 8.000 metri quadrati e fronte sulla viabilità che consenta la realizzazione delle corsie di decelerazione per l’accesso e di accelerazione in uscita con sviluppo minimo di ml. 65,00. Inoltre le colonnine di distribuzione dovranno essere poste ad almeno a 50 metri lineari da edifici residenziali esistenti.
  5. 5. La superficie fondiaria è da intendersi comprensiva delle corsie di accelerazione e decelerazione, nonché delle altre attrezzature previste.
  6. 6. La realizzazione degli impianti dovrà rispettare le disposizioni relative al Nuovo Codice della Strada con particolare riferimento alla ubicazione delle corsie di accesso/uscita ed alla distanza delle strutture dalla sede stradale ed al rispetto di eventuali vincoli sovraordinati presenti sull’area.

5) Prescrizioni esecutive dell’impianto

  1. 1. L’ubicazione dei nuovi impianti dovrà risultare coerente con la caratteristiche morfologiche del terreno preesistente ricercando soluzioni che limitino il più possibile interventi finalizzati alla realizzazione di rilevati di notevoli dimensioni. Deroghe a tali prescrizioni potranno essere consentite solo in caso di problematiche scaturenti dalla necessità di messa in sicurezza idraulica; in tali circostanze la delimitazione del rilevato dovrà essere effettuata con soluzioni di ingegneria naturalistica (scarpate, terre armate, ecc.) evitando l’impiego di muri a retta o manufatti di contenimento a vista (gabbioni, geobloc, ecc.). Al fine di limitare la percezioni visiva dell’impianto dalle non destinate alla circolazione stradale i fronti del lotto posteriore e laterali, rispetto alla viabilità pubblica, dovranno essere opportunamente schermati con l’impiego di impianti vegetazionali autoctoni sia arborei che arbustivi. Inoltre anche le aree interne al lotto dovranno essere dotate, negli spazi destinati al reperimento di superficie permeabile ed al reperimento di superfici a parcheggio di alberature nella misura di almeno un albero ogni 80 mq di superficie presa a riferimento per la verifica dei suddetti standard. Le caratteristiche delle strutture edificate con particolare riferimento al chiosco del gestore, ai manufatti destinati all’esercizi di attività commerciali, ai locali da destinare a servizi igienici, ecc. dovranno avere caratteristiche di imitazione dell’edilizia tradizionale evitando l’impiego di strutture prefabbricate o l’impiego di profilati metallici tipo alluminio anodizzato. Laddove per specifiche esigenze non discendenti dalla volontà dei richiedente ma relative al rispetto di specifiche normative o disposizioni da parte di enti gestori di pubblici servizi si renda necessario l’impiego di manufatti prefabbricati (ad es. cabine elettriche) dovranno essere adottati specifici accorgimenti atti a limitare la percezione visiva degli stessi mediante fasciatura o schermatura.
  2. 2. Il progetto per l’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti deve considerare l’intera superficie fondiaria destinata all’impianto. Almeno il 25 % della superficie fondiaria, deve essere sistemata a verde permeabile. Nell’area permeabile devono essere recapitate le acque meteoriche delle superfici impermeabilizzate, fatta eccezione per le acque di prima pioggia da convogliare allo specifico impianto di trattamento con successivo conferimento in pubblica fognatura o in fossa campestre. Si specifica che prima della messa in esercizio dell’attività in caso di nuovo esercizio o in conseguenza di interventi di modifica/ristrutturazione degli impianti dovrà essere acquisita specifica autorizzazione allo scarico, a seconda dei casi, sia in pubblica fognatura che fuori fognatura.
  3. 3. È vietato interrompere o impedire il deflusso dei fossi e dei canali delle aree agricole confinanti con il lotto fondiario, almeno che sia previsto un efficiente deflusso alternativo delle acque intercettate, supportato da specifico studio di dettaglio da parte di un tecnico abilitato.
  4. 4. All’interno dell’area di insediamento, dovrà essere individuato lo spazio di scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto. Nel posizionamento delle strutture dovranno rispettarsi le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. Gli impianti con superficie fondiaria superiore a 3.500 mq, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “auotocaravan”, con le caratteristiche di cui all’art. 378 del DPR 16.12.1992 n. 495.

6) Attività e servizi integrativi all’impianto di distribuzione

Oltre alle dotazioni minime elencate al precedente art. 2, i nuovi impianti o gli impianti esistenti nel rispetto dei criteri e prescrizione del presente regolamento, possono dotarsi di dispositivi “self-service” e post-pagamento. E’ comunque consentita l’istallazione di impianti di ricarica elettrica, in aggiunta alle dotazioni minime, anche alimentati da impianti a cogenerazione o altre fonti di energie rinnovabili. Possono altresì dotarsi di locali per lo svolgimento di attività accessorie, con un rapporto fondiario non superiore a 0.20 mq superficie lorda di pavimento /mq di superficie fondiaria, con il limite di Slp non superiore a mq 800, ove esercitare:

  • a) attività di supporto quali: vendita al dettaglio, con superficie di vendita non superiore agli esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, vendita di tabacchi, lotterie e attività similari, compresa la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene posto in vendita e al servizio reso;
  • b) servizi integrativi all’automobile o all’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat. I locali devono essere dotati di superfici a parcheggio per la sosta stanziale e di relazione nella misura indicata dalle specifiche norme comunali. L’area di insediamento degli impianti di distribuzione non può essere oggetto di frazionamento immobiliare, anche a seguito della realizzazione delle diverse attività e servizi accessori, la cui permanenza è comunque correlata a quella dell’impianto.

7) Contributo di costruzione e partecipazione alla sostenibilità urbanistica degli interventi

  1. 1. Gli atti abilitativi l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti o le modifiche ad impianti esistenti, comportano la corresponsione dei contributi, di cui all’art. 119 della L.R. 1/05.
  2. 2. L’installazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti esistenti, nel caso in cui interessino aree destinate a verde o a parcheggi dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico sono assoggettati a contributo di sostenibilità urbanistica degli interventi, mediante cessione gratuita al Comune di aree per servizi pubblici, con superficie pari almeno al 100% della superficie fondiaria complessiva utilizzata per il distributore (o per l’ampliamento), con possibilità, secondo la valutazione comunale, di monetizzare l’importo integralmente in relazione alle specifiche necessità della zona.

8) Adeguamento degli impianti esistenti

I punti di vendita esistenti risultano compatibili alla presente disciplina se ne rispettano caratteristiche ed ubicazione. Per essi sono ammessi adeguamenti alla presente normativa. Ampliamenti e potenziamenti degli impianti esistenti saranno consentiti solo nel caso del completo rispetto delle presenti disposizioni.

9) Autorizzazioni

  1. 1. Sono soggette ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune, l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti, la ristrutturazione totale di un impianto nella stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dell’impianto. Sono soggette a SCIA le modifiche agli impianti esistenti definite dal comma 1 dell’art. 57 della L.R. 28/2005 e qui di seguito elencate:
    • a) variazione della tipologia e del numero dei carburanti;
    • b) contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
    • c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
    • d) sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
    • e) variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
    • f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
    • g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
    • h) variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
    • i) variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
    • j) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
  2. 2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino del Comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e possono essere iniziati i lavori dalla data di ricevimento della stessa. Sono altresì soggette a SCIA, fatto salvo il rispetto di altre disposizioni nelle varie materie, l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita della stampa, nonché l’insediamento di servizi integrativi all’automobile e all’automobilista elencati al precedente articolo. Le autorizzazioni e le SCIA dovranno avere il contenuto definito dal Regolamento Regionale di cui all’art. 60 della L.R. 28/2005.

10) Collaudo

Non possono essere posti in esercizio i nuovi impianti e le parti degli impianti modificati previa autorizzazione, prima dell’effettuazione del collaudo, secondo le indicazioni e le modalità dell’art. 58 della L.R. 28/05. Per le modifiche soggette a SCIA, di cui al comma 1 dell’art. 57 della L.R. 28/2005, il collaudo è sostituito da una perizia giurata che attesta la regolarità dell’intervento eseguito, da trasmettere dal titolare dell’impianto, prima della messa in esercizio delle parti modificate, allo Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino del Comune del Comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08