Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 9/bis Regole di intervento per gli edifici non compatibili appartenenti al Sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale e al Sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto.

1. Mediante Piani di Recupero potranno essere valutati interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati al trasferimento totale o parziale del volume esistente dei complessi immobiliari di cui al presente articolo punto, in altre aree. Le aree destinate a ricevere i volumi da trasferire, dovranno essere ubicate:

nell’UTOE 2 nelle “Aree di pertinenza urbana” attestante su via I Maggio;

nell’UTOE 4 nelle “Aree di pertinenza urbana”;

nell’UTOE 6 nelle “Aree di pertinenza urbana” e nelle “Aree agricole di margine”;

nell’UTOE 8 nelle “Aree agricole di margine” lungo via dei Praticelli, tra l’intervento denominato IUC3 fino all’incrocio con Via U. Terracini;

nell’UTOE 12 nelle “Aree di pertinenza urbana” poste tra la SRT 429 e la ferrovia, al di fuori della fascia di rispetto della ferrovia stessa;

nell’UTOE 13 nelle “Aree di pertinenza urbana”;

nell’UTOE 7 nelle “Aree di pertinenza urbana”.

2. I nuovi insediamenti non dovranno essere isolati rispetto all’impronta dell’edificato esistente, dovranno preferibilmente utilizzare le infrastrutture già realizzate e comunque limitare la realizzazione di nuove strade e parcheggi avulsi e staccati dal contesto di riferimento. Dovranno inoltre costituire un sistema integrato con altri insediamenti esistenti, riprendendone la scansione tra pieni e vuoti, la tipologia e le altezze caratterizzanti. Le destinazioni d’uso ammissibili sono quelle definite dall’art. 5 comma 3 delle presenti nome, la dotazione di standard è quella definita dagli art. 78 e 78 bis delle presenti norme.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante piano attuativo, il quale comporterà, al fine dell’individuazione delle aree di atterraggio dei volumi una variante urbanistica al RU ai sensi dell’art. 65, comma 4 della LR 1/05.

4. Interventi sulle aree di origine. Le aree di sedime e di pertinenza degli edifici originari dovranno essere sistemate e rese congruenti con le caratteristiche del territorio circostante. Il progetto degli interventi di sistemazione è compreso nel piano attuativo. Le aree altresì, potranno essere destinate a spazi scoperti privati o pubblici, in quest’ultimo caso concorrono alla formazione degli standard i cui all’art. 78 delle presenti norme.

5. Impianti: la realizzazione dei nuovi insediamenti comporterà la sistemazione della viabilità di accesso a partire dalle strade provinciali e comunali, la realizzazione di impianti efficienti di allacciamento agli impianti a rete per la depurazione delle acque reflue, la realizzazione o il completamento degli impianti di acquedotto, Enel, Telecom, l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano.

6. Il volume degli edifici non compatibili di cui al presente articolo potrà inoltre essere trasferito e accorpato in tutto o in parte nella realizzazione degli interventi unitari di recupero (IUR) e negli interventi di saturazione edilizia (S), facenti parte dell’Allegato B del RU. Gli interventi dovranno inserirsi nei contesti in maniera armonica, evitando di creare eccessive densità edilizie ed altezze non consone al paesaggio urbano di riferimento. L’attuazione degli interventi avviene secondo quanto disposto nelle schede del RU, rispettandone l’ordine gerarchico. Valgono i criteri dettati ai precedenti commi per la redazione dei progetti.

7. Sono assimilati ad edifici non compatibili gli edifici appartenenti al sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale nel caso in cui siano riconducibili almeno ad una delle seguenti casistiche:

Edifici privi di qualsiasi valore riconosciuto dal RU che comportino problemi di decoro o di corretto inserimento nel contesto circostante, anche a seguito di eventi di degrado architettonico;

Edifici privi di qualsiasi valore riconosciuto dal RU che versino in condizioni statiche problematiche sia riferite all’edificio che all’area ove questo insiste;

Edifici privi di qualsiasi valore riconosciuto dal RU per i quali sia auspicabile la demolizione in ordine alla pubblica utilità delle aree ove questi insistono.

8. Gli interventi di cui al comma 7, sono attuati con i criteri stabiliti ai commi precedenti del presente articolo.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08