Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 9 Regole di intervento sugli edifici del sistema insediativo in relazione al valore degli edifici

Si riporta di seguito la classificazione che è stata redatta per i singoli edifici in base al loro valore storico ed architettonico ed alla loro coerenza tipologica con il tessuto urbano nel quale sono inseriti. Le categorie di valore sono evidenziate con specifiche simbologie nella carta D del Regolamento Urbanistico. Per ciascuna categoria di valore vengono indicate le categorie di intervento ammissibili integrative e prevalenti rispetto a quelle individuate in precedenza per i tessuti urbani. Ulteriori regole di carattere specifico legate all’inserimento dei singoli edifici nei tessuti urbani verranno indicate di seguito nella normativa specifica delle UTOE contenuta nel Capo I del Titolo III. L’attribuzione della categoria di valore è stata fatta distinguendo gli edifici principali e storicamente consolidati dalle aggiunte minori e successive. Ad eccezione che per gli edifici monumentali, per gli altri edifici classificati di valore storico ed architettonico, e/o su corpi di fabbrica con caratteristiche di aggiunte minori, la Commissione Edilizia Comunale potrà valutare, sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e di un progetto di intervento complessivo, la possibilità di attribuire una diversa classificazione agli stessi e quindi consentire categorie di intervento di tipo superiore.

Si specifica inoltre che su particolari categorie di edifici, indipendentemente dalla catalogazione effettuata dallo strumento urbanistico comunale, sussiste un vincolo monumentale istituito automaticamente per legge (art. 10 comma 3 lett. d e comma 5 del D.Lgs 42/2004 – edifici di proprietà pubblica o similari costruiti da più di 50 anni). Pertanto per la esecuzione degli interventi su tali fabbricati sarà necessaria la preventiva acquisizione di specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza che potrà imporre modalità di intervento più restrittive rispetto a quanto disposto dalla normativa comunale.

Edifici monumentali

Sono gli edifici, o parti di edifici, notificati e vincolati ai sensi del Codice dei Beni e gli edifici di particolare interesse storico artistico, monumentale e architettonico, assimilati agli edifici vincolati ex legge D.Lgs. 42/04. Gli edifici monumentali sono individuati con una specifica campitura nelle tavole in scala 1/2000 del Regolamento Urbanistico (Carta D). Sugli edifici monumentali, indipendentemente dal “tessuto” in cui sono localizzati, sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro scientifico C1 e Restauro C2
  • Ristrutturazione DH

Negli interventi sugli edifici monumentali dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art. 2 dell’allegato A. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con gli elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico. Gli interventi di categoria C2 dovranno essere riferiti all’intero organismo edilizio. In caso di interventi di categoria C2, dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli già classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) in aderenza all’edificio monumentale o all’interno di chiostrine o cortili. Per i corpi di fabbrica minori in aderenza dovrà essere previsto lo spostamento in posizione non deturpante per l’immagine del monumento o la demolizione; per i corpi di fabbrica realizzati nelle chiostrine e nelle corti con almeno un lato di larghezza inferiore a 5 ml. (valutata al netto delle superfetazioni) dovrà essere prevista la demolizione.

Edifici con rilevanti caratteri tipologici che si configurano come elementi tipici dei tessuti storici

Sono gli edifici che rappresentano per la loro tipologia gli edifici tipici dei tessuti storici o che presentano valori tipologici individuali. La tipicità rispetto ai tessuti storici è determinata dalla tipologia costruttiva, dalle finiture, dalle caratteristiche delle facciate, dal rapporto con gli spazi di pertinenza, dal rapporto con gli spazi pubblici. Gli edifici con rilevanti caratteri tipologici sono individuati con una specifica campitura nelle tavole in scala 1/2000 del Regolamento urbanistico (carta D). Sugli edifici con rilevanti caratteri tipologici, indipendentemente dal “tessuto” in cui sono localizzati, sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DH

Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere di norma interni e tali da non interferire con gli elementi strutturali di finitura di particolare pregio architettonico.

Dovranno essere realizzate strutture esterne solo in caso di documentata impossibilità di adottare soluzioni interne e subordinatamente al parere favorevole della C.E. Negli interventi sugli edifici con rilevanti caratteri tipologici dovranno esser utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art. 2 dell’allegato A. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. In caso di interventi di categoria C2 e C3 dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) in aderenza all’edificio principale con rilevante carattere tipologico. Per i corpi di fabbrica minori in aderenza dovrà essere previsto lo spostamento in posizione non deturpante per l’immagine dell’edificio principale; per i corpi di fabbrica realizzati nelle chiostrine e nelle corti con almeno un lato di larghezza inferiore a 5 ml. (valutata al netto delle superfetazioni) dovrà essere prevista la demolizione.

In caso di presenza di funzioni pubbliche, di uso pubblico o di interesse collettivo su tali edifici potranno essere effettuati interventi di addizione funzionale strettamente necessari (vedi anche disposizioni di cui all’art. 30 delle presenti Norme Tecniche).

Edifici di valore tipologico e ambientale che costituiscono in larga misura i tessuti storici e consolidati

Sono edifici di formazione storica presenti al Catasto Leopoldino e/o all’impianto, presenti sia in forma aggregata che in forma isolata. Comprendono anche edifici di origine rurale che , pur non condividendo i caratteri del tessuto in cui sono ora inseriti, sono ormai parte integrante di esso. Gli edifici di valore tipologico e ambientale sono individuati con una specifica campitura nelle tavole in scala 1/2000 del Regolamento Urbanistico (carta D). Sugli edifici di valore tipologico e ambientale, indipendentemente dal tessuto di ubicazione, sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DP1 DP2 senza aumento di volume
  • Ristrutturazione DP3 a condizione che venga dimostrata sulla base di una relazione tecnica la impossibilità di effettuare interventi non sostitutivi delle strutture;
  • Ristrutturazione DH

Negli interventi sugli edifici di valore tipologico e ambientale dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art. 2 dell’ allegato A) per quanto attiene agli interventi sull’esterno e sulle pertinenze degli edifici. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. In caso di interventi di categoria C3, DP1, DP2, DP3 dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) all’interno di chiostrine o cortili. Per i corpi di fabbrica realizzati nelle chiostrine e nelle corti con almeno un lato di larghezza inferiore a 5 ml. (valutata al netto delle superfetazioni) dovrà essere prevista la demolizione.

In caso di presenza di funzioni pubbliche, di uso pubblico o di interesse collettivo su tali edifici potranno essere effettuati interventi di addizione funzionale strettamente necessari (vedi anche disposizioni di cui all’art. 30 delle presenti Norme Tecniche).

Edifici realizzati in epoca recente non facenti parte dei tessuti storici e consolidati

Sono gli edifici costruiti dal dopoguerra ad oggi che costituiscono gran parte dei tessuti urbani di recente formazione e gli edifici di completamento, di sostituzione o di ristrutturazione radicale all’interno dei centri storici e dei tessuti storici consolidati, di cui non condividono in genere i caratteri tipologici, morfologici e di finitura. Gli edifici che fanno parte della presente categoria non sono individuati in modo specifico nella carta D del Regolamento urbanistico. Su tali edifici sono consentiti tutti gli interventi sull’esistente fino alla ristrutturazione urbanistica E1 nei limiti già individuati per i singoli “tessuti”. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti DA2, DA3, DA4, DA5, DT se abbinati agli ampliamenti indicati in precedenza, DH e gli interventi di ristrutturazione urbanistica E1 saranno consentiti solo sulla base di progetti unitari estesi agli interi edifici. Ulteriori regole di carattere specifico legate all’inserimento degli edifici verranno indicate nel Titolo 3 Capo I nella normativa specifica delle UTOE, in particolare delle UTOE che contengono i tessuti storici consolidati.

Edifici realizzati in epoca recente e non compatibili con il tessuto edilizio

Sono gli edifici che per i loro caratteri tipologici morfologici e di finitura sono in esplicito contrasto con le caratteristiche dei tessuti storici consolidati ed anche dei tessuti compatti ed ordinati e, limitatamente al contrasto dovuto alle dimensioni eccessive, dei tessuti con scarso ordine. Gli edifici non compatibili sono individuati con una specifica perimetrazione nella carta D scala 1/2000 del Regolamento urbanistico. Sugli edifici non compatibili sono consentiti tutti gli interventi sull’esistente fino alla ristrutturazione urbanistica E1 ed E2 nei limiti già individuati per i singoli tessuti. Ulteriori regole di carattere specifico verranno indicate nel Titolo 3 Capo I nella normativa specifica delle UTOE con la finalità di eliminare o ridurre il carattere di incompatibilità con il “tessuto” di appartenenza. Tali regole di carattere specifico potranno riguardare le modifiche dei materiali di finitura, delle facciate e delle coperture, l’esclusione di interventi d’ampliamento laddove l’incompatibilità con il tessuto circostante è determinata essenzialmente dalle dimensioni e della morfologia dell’edificio, la limitazione degli interventi consentiti in carenza di un intervento di ristrutturazione complessiva nel caso in cui tale intervento di ristrutturazione sia esplicitamente previsto dalla normativa del Regolamento urbanistico.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08