Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 120 SOTTOSISTEMA DELLE AREE DI RACCORDO FRA FONDOVALLE E CRINALI E DEI CRINALI MINORI / E4 REGOLE GENERALI PER TUTTE LE UTOE DEL SOSTTOSISTEMA

Componenti del paesaggio tipiche del sottosistema, da salvaguardare

Le aree del sottosistema si caratterizzano come: “aree collinari caratterizzate dalla presenza di boschi”, per quanto limitati a zone di dimensioni limitate sui poggi. Le caratteristiche del paesaggio da salvaguardare sono: la morfologia del terreno, le macchie arboree sui poggi; il sistema idrico costituito dai canali di scolo delle acque meteoriche; il sistema dei pozzi e delle sorgenti; i laghetti collinari; la viabilità minore, che in alcuni casi deve essere completamente ripristinata, l’assetto agrario abbastanza variegato anche all’interno delle singole UTOE, con alternanza di appezzamenti di grandi dimensioni e di campi più frazionati; le recinzioni storiche; il sistema insediativo costituito da ville e fattorie, nuclei, case coloniche sparse, si rilevano molte situazioni di abbandono nelle UTOE E4A, E4C, in prevalenza a causa della ridotta accessibilità del territorio dovuta allo stato di conservazione della viabilità minore; le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia) che sottolineano la viabilità ed il sistema insediativo; i parchi ed i giardini storici delle ville e delle fattorie.

Destinazioni ammissibili

Le destinazioni indicate nell’art.53 del Titolo 2, comprese quelle di valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto con funzioni compatibili; le strutture per la valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto dovranno essere realizzate in base alle regole contenute nel punto specifico dell’art. 57 del Titolo 2 ed in modo compatibile con la morfologia del terreno. Le aree del sottosistema vengono individuate fra le zone “a vocazione agrituristica” di cui all’art.66 del Titolo 2 e fra le zone nelle quali è possibile realizzare strutture di agricampeggio ai sensi dell’art.67 del Titolo 2.

Limitazioni alla possibilità di realizzare nuovi fabbricati

La realizzazione di manufatti ed edifici previsti dalle presenti norme sarà consentita ove compatibile con le disposizioni del precedente art. 55. Nelle aree del sottosistema non potranno comunque essere realizzate:

  • serre fisse;
  • serre stagionali con H max al colmo maggiore di m 4,00.

Le norme degli articoli che seguono riferiti alle singole UTOE del Sottosistema definiscono nel dettaglio la possibilità di realizzazione di manufatti ed edifici, in riferimento all’art. 56 delle presenti norme. In tutte le UTOE non è consentita la realizzazione di manufatti ed edifici in legno, a tale fine dovranno essere adottate soluzioni alternative per ciò che concerne la finitura degli elementi esterni al fine di migliorare l’inserimento dei manufatti stessi.

Regole integrative per la tipologia e l'ubicazione dei nuovi fabbricati

Nelle aree del sottosistema la realizzazione di nuovi edifici dovrà avvenire preferibilmente ad integrazione degli insediamenti esistenti; i nuovi fabbricati ed i fabbricati spostati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti; si potrà fare eccezione a tale criterio per motivate esigenze legate alla produzione agricola. Per i nuovi edifici da realizzare per le attività turistico ricettive valgono i criteri di ubicazione contenuti nel punto specifico dell’art. 57. In ogni caso per i nuovi edifici e gli edifici spostati mediante ristrutturazione E2 dovranno essere rispettati i seguenti criteri di ubicazione in relazione agli edifici classificati di valore “monumentale” nell’Allegato F: presenza obbligatoria fra il nuovo edificio e l’edificio monumentale di un diaframma di schermatura e di separazione costituito da aree boscate, della larghezza minima di 50 ml.; divieto di costruire sui crinali collinari in un raggio di 300 ml. dall’edificio monumentale, nei 300 ml. di distanza possibilità di costruire sulle pendici meno visibili dalla viabilità di accesso al monumento

Possibilità di inserire attività particolari (fra quelle indicate in linea generale nell’art. 69 del Titolo 2)

Canili privati, in base alle previsioni e con i vincoli di ubicazione degli articoli successivi relativi alle singole UTOE del sottosistema.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08