Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 114 SOTTOSISTEMA DELLE AREE DEI CRINALI / E2, REGOLE GENERALI PER TUTTE LE UTOE DEL SOTTOSISTEMA

Componenti del paesaggio tipiche del sottosistema, da salvaguardare

Le aree del sottosistema si caratterizzano come: “aree collinari caratterizzate dalla presenza di boschi”. Le caratteristiche del paesaggio da salvaguardare sono: la morfologia del terreno, naturale e conseguente alla costruzione del paesaggio agrario mediante terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.; i boschi, il sistema idrico costituito dai canali di scolo delle acque meteoriche; il sistema dei pozzi e delle sorgenti, in particolare le sorgenti storiche poste lungo la viabilità minore da valorizzare; i laghetti collinari; la viabilità minore, che in alcuni casi deve essere completamente ripristinata; l’assetto agrario costituito in generale da appezzamenti di grandi dimensioni (con l’eccezione della UTOE E2A a cavallo della via Volterrana); le recinzioni storiche; il sistema insediativo costituito da chiese, ville e fattorie, nuclei, case coloniche sparse, in merito si rilevano molte situazioni di abbandono nelle UTOE E2A, E2C, E2D, a causa della ridotta accessibilità del territorio dovuta allo stato di conservazione della viabilità minore; le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia) che sottolineano la viabilità e il sistema insediativo; i parchi ed i giardini storici delle ville e delle fattorie.

Destinazioni ammissibili

Le destinazioni indicate nell’art.53 del Titolo 2, comprese quelle di valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto con funzioni compatibili e con l’esclusione delle attività di trasformazione di prodotti agricoli eccedenti le capacità produttive dei fondi e delle attività particolari indicate nell’art.69 del Titolo 2. Nelle aree vicine alla viabilità provinciale e comunale ed alla viabilità minore da valorizzare e da ripristinare, individuate con specifiche simbologie nella carta A, sarà consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento di attività sportive e ricreative per la valorizzazione del territorio aperto, anche in deroga alla obbligatorietà della presenza di una attività agricola significativa; in ogni caso le strutture per la valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto dovranno essere realizzare in base alle regole contenute nel punto specifico dell’art.57 del Titolo 2 ed in modo compatibile con la morfologia del terreno. Le aree del sottosistema vengono individuate fra le zone “a vocazione agrituristica” di cui all’art.66 del Titolo 2; nelle aree del sottosistema non sarà invece consentita l’attività di agricampeggio; l’esclusione è motivata dalla volontà di incentivare nel sottosistema l’insediamento del turismo di qualità, e dalla convinzione che le la presenza diffusa di strutture di agricampeggio, con il carattere di precarietà che probabilmente le contraddistingue, potrebbe essere un elemento in contrasto con tale tipo di turismo.

Limitazioni alla possibilità di realizzare nuovi fabbricati

La realizzazione di manufatti ed edifici previsti dalle presenti norme sarà consentita ove compatibile con le disposizioni del precedente art. 55. Nelle aree del sottosistema non potranno comunque essere realizzati:

  • Annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole;
  • Serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari con H max al colmo m 4,00
  • Manufatti precari.

Regole integrative per la tipologia e l'ubicazione dei nuovi fabbricati

Nelle aree del sottosistema la realizzazione di edifici rurali ad uso abitativo (compresi eventuali trasferimenti di fabbricati esistenti mediante ristrutturazione E2) sarà consentita solo ad integrazione degli insediamenti esistenti; i nuovi fabbricati ed i fabbricati spostati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti. Lo stesso criterio dovrà valere in generale per tutti i nuovi edifici in muratura; si potrà fare eccezione, per motivate esigenze legate alla produzione agricola, per gli annessi agricoli ed in tal caso i nuovi fabbricati isolati dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 30 m dalle strade pubbliche e di uso pubblico e dovranno essere schermati con una alberatura di coronamento da collegare in modo organico con le aree boscate vicine. Per i nuovi edifici da realizzare per le attività turistico ricettive valgono i criteri di ubicazione contenuti nel punto specifico dell’art.57. In ogni caso per i nuovi edifici e gli edifici spostati mediante ristrutturazione E2 dovranno essere rispettati i seguenti criteri di ubicazione in relazione agli edifici classificati di valore “monumentale” nell’Allegato F: distanza minima di 200 ml. dall’edificio monumentale; presenza obbligatoria di un diaframma di schermatura e di separazione, costituito da aree boscate, della larghezza minima di 50 ml.; divieto di costruire sui crinali collinari in un raggio di 500 ml. dall’edificio monumentale, nell’intervallo fra 200 e 500 ml. di distanza possibilità di costruire sulle pendici meno visibili dalla viabilità di accesso al monumento.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08