Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 113 CORRIDOI BIOLOGICI

Sono individuati con specifica campitura nella carta A; la campitura si sovrappone a quella di individuazione delle UTOE dei vari sottosistemi del territorio aperto. Nei corridoi biologici si applicano le norme relative alle singole UTOE contenute negli articoli del presente Capo V del Titolo 3 e si applicano, con carattere di prevalenza, le norme contenute nel punto specifico sui “corridoi biologici” dell’art. 55 del Titolo 2.

Non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli annessi agricoli previsti al punto 3 dell’art. 56, con le limitazioni previste all’art. 55 delle presenti norme.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08