Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 108 SOTTOSISTEMA DELLE AREE DI PIANURA E DEL SISTEMA FLUVIALE/ E1 REGOLE GENERALI PER TUTTE LE UTOE DEL SOTTOSISTEMA

Componenti del paesaggio tipiche del sottosistema, da salvaguardare

Le aree del sottosistema si caratterizzano per tipologia di paesaggio come: “aree di fondovalle e del sistema fluviale”. Le caratteristiche del paesaggio da salvaguardare sono:

  • le zone riparie (per la valorizzazione delle zone riparie il R.U. prevede la sistemazione come “parco fluviale” di due settori di “zone riparie” del fiume Elsa, a valle di Granaiolo ed a cavallo del Capoluogo fra il rio Lama ed il torrente Pesciola);
  • la vegetazione lungo i corsi d’acqua; il sistema idrico costituito dal sistema dei fossi che convogliano le acque di scolo provenienti dai sistemi collinari fino ai corsi d’acqua;
  • i pozzi;
  • la viabilità minore;
  • l’assetto agrario caratterizzato in prevalenza da campi stretti e lunghi di forma regolare, legato al sistema idrico ed alla viabilità minore e conseguente agli interventi di bonifica;
  • il sistema insediativo caratterizzato in prevalenza da case coloniche sparse, si rilevano molte situazioni di abbandono soprattutto nell’UTOE E1A, a causa del maggior rischio di esondazione.

Destinazioni ammissibili

Tutte quelle indicate nell’art. 53 del Titolo 2, comprese quelle di valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto con funzioni compatibili. In alcune aree vicine al capoluogo e comunque alle UTOE del sistema insediativo, aree individuate con apposita simbologia nella carta A ed individuate nei successivi articoli relativi alle singole UTOE, sarà consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento di attività sportive e ricreative per la valorizzazione del territorio aperto, anche in deroga alla obbligatorietà della presenza di una attività agricola significativa; in ogni caso le strutture per la valorizzazione dell’economia rurale del territorio aperto dovranno essere realizzate in base alle regole contenute nel punto specifico dell’art. 57 del Titolo 2. In alcuni settori del sottosistema caratterizzati da una notevole frammentazione conseguente alla presenza ed alla previsione di strade e di corsi d’acqua, settori individuati con apposita simbologia nella Carta A ed indicate nei successivi articoli relativi alle singole UTOE, verrà incentivata la realizzazione di vivai, con funzioni di immagine di schermatura e di depurazione dell’aria. Le aree del sottosistema non vengono individuate fra le zone “a vocazione agrituristica” di cui all’articolo 66 del Titolo 2; le aree del sottosistema vengono invece individuate come aree nelle quali sarà possibile la realizzazione degli agricampeggi di cui all’articolo 67 del Titolo 2.

Limitazioni alla possibilità di realizzare nuovi fabbricati

La realizzazione di manufatti ed edifici previsti dalle presenti norme sarà consentita ove compatibile con le disposizioni del precedente art. 55. Nelle aree del sottosistema non potranno comunque essere realizzati:

  • Edifici rurali ad uso abitativo;
  • Serre fisse;
  • Annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole
  • Manufatti precari .

Regole integrative per la tipologia e l'ubicazione dei nuovi fabbricati

Nelle aree del sottosistema la realizzazione di nuovi fabbricati in muratura e gli interventi di ristrutturazione urbanistica con trasferimento di fabbricati esistenti saranno consentiti solo ad integrazione degli insediamenti esistenti; i nuovi fabbricati ed i fabbricati spostati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti.

Regole di inserimento della viabilità principale (integrative rispetto all’art. 72 del Tit. 2)

Nel caso di realizzazione di rilevati stradali le scarpate dovranno essere sistemate con le essenze tipiche dei rilevati arginali se vicine agli argini fluviali, con le essenze tipiche delle pendici collinari se vicine al piede delle colline.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08