Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5 Regole urbanistiche generali

1. In conformità agli obiettivi, alle strategie e agli indirizzi del Piano Strutturale, alla suddivisione del sistema insediativo in sistemi territoriali, sub-sistemi e unità territoriali organiche elementari (UTOE) risultanti dalla cartografia del presente Regolamento Urbanistico, negli articoli seguenti sono stabilite le regole urbanistiche generali per i progetti e gli interventi: di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio nei tessuti urbani individuati nell’edificato attuale (art. 8), di intervento sugli edifici in base al loro valore storico-architettonico (art. 9), di ristrutturazione urbanistica nelle zone di totale riorganizzazione (art. 10), di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio nelle zone a prevalente destinazione produttiva interne ai tessuti urbani (art. 11), di completamento dell’edificato con interventi puntuali di saturazione edilizia (art. 12) di nuova edificazione residenziale mediante interventi unitari nelle zone di completamento e di ampliamento (art. 13).

2. Sono inoltre stabilite le regole urbanistiche generali relative alle aree di pertinenza urbana (art. 14) e di conservazione e trasformazione degli spazi privati (artt. 15/16).

3. All’interno delle UTOE del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale saranno consentite di norma le destinazioni riportate di seguito: residenziale, direzionale, turistico-ricettiva, commerciale, artigianale compatibile con la residenza, pubblica e di interesse pubblico, di parcheggio. Saranno escluse le attività industriali e le attività che producono inquinamento atmosferico ed acustico significativo; saranno inoltre escluse le attività che diano luogo ad aggravi significativi del traffico meccanizzato. Per quanto riguarda le attività commerciali valgono le regole contenute nel successivo art. 6 e nell’art. 78/bis del Titolo 3. Nelle regole urbanistiche specifiche per il sistema insediativo (Titolo 3 – Capo I) saranno indicate ulteriori norme (in deroga o integrative) sulle destinazioni compatibili nelle singole UTOE del sistema così come riportate nell’art. 134 “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”.

4. Nel successivo Titolo 3 – Capo I (Regole urbanistiche specifiche di area, sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale) sono stabilite per le singole UTOE regole specifiche per gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio, integrative di quelle contenute nel presente Titolo 2 – Capo I. Nel successivo Titolo 3 – Capo I - sono stabiliti inoltre i limiti e i criteri per l’edificazione, le tipologie edilizie, il numero degli alloggi, le destinazioni d’uso e gli spazi pubblici e di interesse pubblico per le zone di ristrutturazione urbanistica, per gli interventi puntuali di saturazione edilizia, per le zone di completamento e di ampliamento residenziale.

5. Nella CARTA D del Regolamento Urbanistico sono individuati, con apposite perimetrazioni, sigle e numerazioni, i piani attuativi approvati e convenzionati sulla base della precedente strumentazione urbanistica ed ancora in fase di realizzazione.

6. Edilizia bioclimatica. In merito all’edilizia basata su criteri bioclimatici il Regolamento Urbanistico, in attuazione della indicazione contenuta nel P.S. punto J dei sistemi tematici dello Statuto del Territorio, individua nel Regolamento edilizio e nelle Norme relative agli oneri sull’attività edilizia, attuative del Titolo IV della legge regionale 52/99, gli strumenti pertinenti per la regolamentazione e la incentivazione dell’edilizia basata su criteri bioclimatici. Pertanto il Regolamento urbanistico rimanda a una specifica variante integrativa al Regolamento edilizio la individuazione delle caratteristiche di bioclimaticità dell’edificio; tale variante dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia (direttiva CEE 89/106 ecc.) ed individuerà, con l’obbiettivo della tutela ambientale e della elevazione della qualità dell’abitare, norme specifiche in merito:

alle caratteristiche bioclimatiche dell’edificio (caratteristiche planivolumetriche, esposizione, isolamento termico delle pareti, caratteristiche delle aperture ecc.

alla sistemazione delle aree esterne (con riferimento alla qualità delle aree a verde ed alla posizione delle alberature di alto fusto)

alla riduzione dello sfruttamento delle risorse energetiche (promuovendo la utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili)

alla utilizzazione di materiali ecologici e privi di tossicità

al controllo delle emissioni in atmosfera (eliminando la concentrazione di sostanze inquinanti)

alle emissioni di acque reflue (con riferimento ai sistemi di depurazione concentrati o distribuiti)

alla sicurezza nell’utilizzazione dell’edificio

all’eliminazione delle barriere architettoniche

alla protezione dal rumore.

Le norme specifiche per l’edilizia bioclimatica dovranno essere studiate in modo compatibile con le esigenze di salvaguardia del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente urbano dei centri storici, di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e dell’inserimento nel paesaggio degli edifici di valore storico ambientale nel territorio aperto, della necessità di rendere omogenee le caratteristiche tipologiche e di finitura degli edifici nell’ambito degli interventi unitari di ristrutturazione, completamento, ampliamento, espansione edilizia. Il rispetto delle norme specifiche per l’edilizia bioclimatica consentirà la attribuzione all’edificio dei requisiti di “qualità morfologica”, “qualità ecosistemica”, “qualità fruitiva” e nel complesso del requisito di QUALITA’ BIOECOLOGICA, per la quale verrà rilasciato uno specifico CERTIFICATO che potrà essere utilizzato per tutti i vantaggi previsti dalla normativa vigente o futura. In merito il Regolamento edilizio demanda alle Delibere di individuazione degli oneri sull’attività edilizia, attuative del Titolo IV della legge regionale 52/99, la eventuale individuazione di incentivi riservati agli edifici con certificato di QUALITA’ BIOECOLOGICA.

7. Anche per le aree del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale valgono, se pertinenti, le prescrizioni contenute nell’art. 55 per le aree sottoposte a vincolo.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08