Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 75 Articolazione della Produzione

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali.

3. La produzione nel P.O. di Carrara è così articolata:

  • - P1 Le aree produttive del Carrione
  • - P2 Le piastre produttive specializzate
  • - P3 L'area specializzata retro portuale
  • - P4 Gli edifici della produzione diffusa
  • - P5 Le aree miste dei servizi e del commercio

4. Appartengono al sistema della produzione, il Porto di Marina di Carrara e le aree dei bacini estrattivi, per le quali si definiscono norme di raccordo con i relativi piani (Piano Regolatore Portuale e Piani Attuativi dei bacini estrattivi) ai successivi Artt. 81 e 82.

5. Nelle aree del sistema della produzione - P - sono consentiti la realizzazione di depositi di merci o di materiali e di impianti per attività produttive all'aperto, con trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ed occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

6. All'interno degli ambiti della produzione P, di cui al precedente comma 3, il P.O. individua gli edifici e le strutture di valore storico-testimoniale, con specifica campitura nelle Tavole della Disciplina del territorio, per i quali gli interventi devono rispettare l'assetto tipologico e i caratteri formali degli edifici, tutelandone l'immagine complessiva e le caratteristiche compositive originarie. Per tali edifici e strutture di valore storico-testimoniale, in relazione agli interventi previsti:

  1. a) deve essere svolto un rilievo preliminare e una apposita schedatura che miri a individuare gli elementi dell'archeologia industriale da sottoporre a tutela;
  2. b) deve essere garantito il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e degli elementi tipologici dei manufatti e degli elementi formali e decorativi;
  3. c) deve essere garantito il mantenimento, il restauro e la tutela delle vecchie attrezzature per la lavorazione del marmo ancora presenti (gru, carri ponte, seghe...) e delle opere dell'ingegneria idraulica (condotte e fossi...);
  4. d) è ammessa la modifica della partitura e delle dimensioni delle aperture sui fronti esterni secondari non visibili dall'esterno del lotto e comunque nel rispetto del criterio compositivo originario e congruo alla valenza del fabbricato;
  5. e) È ammessa l'introduzione di nuovi solai interni, nel rispetto dei caratteri dei prospetti principali;
  6. f) previa relazione storico-critica è consentita la demolizione e ricostruzione di volumi incongrui (manufatti precari, superfetazioni, addizioni recenti), da realizzarsi anche in aderenza al corpo di fabbrica principale, purché coerentemente all'assetto morfologico e tipologico del complesso.

Art. 76 Le aree produttive del Carrione (P1)

1. Comprendono le aree produttive localizzate lungo il Carrione e le aree comunque afferenti al sistema idrografico del torrente. Il PS promuove la riqualificazione funzionale ed ambientale del contesto, individuando uno specifico sistema funzionale e per questo nell'ambito delle aree produttive del Carrione è consentito il mantenimento della attività produttive nei limiti della superficie coperta esistente.

2. All'interno dell'ambito P1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale nelle sotto-articolazioni (b), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Commerciale all'ingrosso e depositi (f), Direzionale e di servizio (e).

3. In tali aree il PO promuove prioritariamente le attività legate alla produzione artistica, ai laboratori d'arte, a gallerie d'arte, a funzioni culturali o verso le funzioni di servizio alle attività produttive, showroom, spazi espositivi, foresterie e servizi per l'ospitalità temporanea, servizi ricreativi, palestre e simili. Il P.O. condiziona i cambi di destinazione d'uso all'adozione delle misure di compensazione e mitigazione, ovvero:

  1. a) si dovrà mantenere e migliorare la permeabilità del suolo, anche, ove possibile, con il recupero di permeabilità di aree precedentemente pavimentate;
  2. b) si dovrà arricchire l'equipaggiamento arboreo delle aree e degli spazi non edificati, con la messa a dimora di alberi utili ad ombreggiare il suolo e gli edifici presenti;
  3. c) si dovrà mantenere e migliorare la funzionalità della rete di drenaggio superficiale delle acque meteoriche.

Valgono per questo le prescrizioni di cui al precedente Titolo IV. In particolare, il passaggio dalla funzione industriale e artigianale e/o da quella di commercio all'ingrosso e depositi - in quest'ambito da considerarsi equiparate dal P.O. - alla funzione commerciale al dettaglio e direzionale e di servizio comporta il miglioramento della permeabilità del suolo, con il raggiungimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria; si dovrà inoltre arricchire l'equipaggiamento arboreo degli spazi inedificati con la messa a dimora di un albero ogni 50 mq di SE che cambia la destinazione d'uso.

4. All'interno dell'ambito P1, gli interventi di sostituzione edilizia e di addizione volumetrica consentite per la classe 6 non possono comportare aumento delle superfici coperte, ma possono svilupparsi in altezza fino ad un massimo di 12,00 ml, purché si dimostri la salvaguardia della percepibilità da punti di pubblica fruizione degli eventuali elementi salienti del paesaggio; tali interventi sono subordinati alle compensazioni ambientali di cui al precedente Titolo IV. In particolare gli interventi di sostituzione edilizia devono concorrere alla realizzazione di una fascia verde di almeno mi. 10 lungo il torrente, con lo scopo di migliorare il rapporto tra insediamenti e corso d'acqua e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con ambiti, residenziali e no.

Art. 77 Le piastre produttive specializzate (P2)

1. Sono gli ambiti specializzati per la produzione industriale, a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica che le ha sempre individuate come aree industriali attrezzate. Fa parte delle piastre produttive specializzate anche l'area retro-portuale P3, per la quale il P.O. detta specifiche discipline al successivo art. 78.

2. All'interno dell'ambito P2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., per il p.e.e. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale (nelle sotto-categorie b1 e b2), Commerciale all'ingrosso e depositi (f), Direzionale e di servizio (sotto-categoria e1).

Gli ambiti P2 sono da considerare aree strategiche per la produzione manifatturiera, pertanto le destinazioni d'uso Commerciali all'ingrosso e depositi - f - e quelle Direzionali, esclusivamente riferite alla sotto-articolazione e1, non possono superare, complessivamente, il 20% delle superfici utili (SU) esistenti, con le seguenti eccezioni:

Nelle aree P2 poste lungo il Viale Zaccagna sono ammesse anche le funzioni commerciali, limitatamente agli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28, della L.R. 62/2018 e s. m e i. (concessionari autoveicoli, motocicli e simili).

Per le aree P2 prospicenti la strada Aurelia e la via di Nazzano, sono da privilegiare le destinazioni Direzionali e di servizio, tanto che non devono osservare il predetto limite del 20%, mentre non sono consentite le attività industriali e artigianali nella sotto-categoria b2. In tali aree è inoltre consentita la sotto-categoria commerciale c1 limitatamente agli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, come definite ai sensi della L.R. 62/2018 e s.m.i..

3. Negli ambiti P2, per le attività Industriali e artigianali gli interventi devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • - distanza minima dal ciglio stradale pari all'altezza;
  • - distanza minima dai confini pari all'altezza o in confine previo accordo fra i proprietari dietro presentazione di atto registrato e trascritto;
  • - indici urbanistico edilizi = 0,80 mq/mq; Rc = 40% massimo consentito; H massima = ml.12,00 escluso volumi tecnici purché si dimostri la salvaguardia della percepibilità da punti di pubblica fruizione degli eventuali elementi salienti del paesaggio; alle stesse condizioni sono ammesse altezze maggiori di ml.12,00, che in ogni caso non potranno superare i ml.50,00, commisurate alle effettive esigenze degli interventi che dovranno essere adeguatamente documentate nei relativi progetti, in tal caso la distanza minima da strade e confini dovrà essere pari a ml.12,00;
  • - per gli edifici esistenti che abbiano già raggiunto le limitazioni di cui sopra, possono essere consentiti interventi di ampliamento "una tantum" nella misura massima del 10% della SE esistente fino ad un max. di mq. 50 di SE.

4. Gli interventi di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento devono osservare le disposizioni di cui al precedente Titolo IV sulle compensazioni ambientali e deve inoltre essere garantito:

  • - il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai sensi di legge. In particolare per le unità produttive del settore del marmo devono essere predisposti gli impianti per il riciclaggio delle acque di lavorazione e gli impianti per la rimozione dei detriti.
  • - l'adeguamento alle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme di sicurezza del lavoro e sulla assistenza dei lavoratori. In particolare nei fabbricati di nuova costruzione ed in quelli oggetto di demolizione e ricostruzione una quota della SE pari a mq. 6,0 per addetto per le Unità locali fino a 50 addetti e a mq. 4,0 per addetto per le altre Unità locali, deve essere destinate ai seguenti servizi: spogliatoi, servizi igienici, mense ed eventuali attrezzature sociali e ricreative.

5. Ogni intervento di nuova edificazione, anche in ampliamento, di demolizione con ricostruzione e di sostituzione edilizia è subordinato alle compensazioni ambientali di cui al precedente Titolo IV e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con altri ambiti, residenziali e no. Tali interventi di compensazione devono interessare prioritariamente le aree verdi ancora libere lungo i corsi d'acqua, Carrione e Lavello.

6. Il P.O., all'interno dell'ambito P2, riconosce gli edifici e le strutture di valore storico-testimoniale per i quali, nel caso in cui le tavole delle discipline non indichino alcuna classe di intervento, sono consentiti gli interventi diretti sui singoli edifici fino alla classe 3 rispettando le disposizioni del precedente art. 75, comma 6. Eventuali ulteriori interventi volti a sviluppare e/o trasformare le attività produttive esistenti, si attuano attraverso la redazione di specifico piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi di legge.

Art. 78 L'area produttiva retro portuale (P3)

1. Sono gli ambiti produttivi posti nell'area retro portuale di Marina di Carrara rivolti specificatamente alle attività legate al trasporto marittimo delle proprie produzioni. Tali ambiti si distinguono in due sottozone:

  1. a) Centro intermodale, posto nella porzione individuata dalle tavole del P.O. a sud-ovest, con destinazione d'uso prevalente f2;
  2. b) Area produttiva speciale, posta nella porzione individuata dalle tavole del P.O. a nord-est, con destinazione prevalente b1;

2. All'interno dell'ambito P3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale, nelle sotto-articolazioni b1 e b2, Commerciale all'ingrosso e depositi (f).

Sono sempre ammessi le mense e gli spacci aziendali non aventi destinazione d'uso autonoma.

3. Oltre quelle b1 e b2, le attività consentite sono riferibile ad attività di magazzinaggio e deposito e/o stoccaggio di merci e materiali e i relativi uffici (f2), mentre le attività di commercio all'ingrosso f1 sono consentiti nei limiti del 20% delle SE esistenti nella sotto zona a), di cui al comma 1.

4. in relazione alle sotto zone richiamate al comma 1:

  1. a) per la zona del centro intermodale si deve prevedere:
    • - la realizzazione di piazzali per la movimentazione, lo stoccaggio e il confezionamento delle merci;
    • - è ammessa la costruzione di attrezzature e servizi funzionali all'attività svolta quali l'alloggio per il custode, eventuale officina per la riparazione dei mezzi, uffici, servizio mensa, come risulteranno documentate nei relativi progetti, in funzione dei fabbisogni necessari allo svolgimento dell'attività in riferimento alle norme igienico-sanitarie e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • - le aree destinate al parcheggio ed alla manovra dovranno essere stabilmente pavimentate e dotate di impianti di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche;
    • - è prescritta la sistemazione a verde con alberi di alto fusto e cespugli nella fascia di confine posta sul lato mare avente profondità non inferiore a ml. 10,0.
  2. b) per la zona dell'area produttiva speciale si deve prevedere:
    • - l'uso esclusivo industriale b1, legato all'utilizzo del trasporto navale e marittimo, privilegiando l'insediamento di attività non idroesigenti, con la possibilità dell'introduzione di quota parte, fino al massimo del 20% di attività f1;
    • - distanza minima dai confini e dal ciglio stradale pari all'altezza e comunque non inferiore a ml.7,00;
    • - indici urbanistici ed edilizi: uf = 0,20 mq/mq, Rc = 40% massimo consentito; H max = 12,00 ml. escluso i volumi tecnici, purché si dimostri la salvaguardia della percepibilità da punti di pubblica fruizione degli eventuali elementi salienti del paesaggio;
    • - ai fini riduzione dell'impatto sul clima acustico dovranno essere previsti interventi di mitigazione attraverso l'inserimento di barriere vegetazionali e/o schermature artificiali con funzione fonoassorbente e quale schermo per l'inquinamento luminoso e atmosferico;
    • - le aree stabilmente pavimentate dovranno essere dotate di impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche;
    • - per le emissioni rumorose dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico tenendo in considerazione anche gli effetti cumulativi delle varie sorgenti rumorose che si andranno eventualmente ad insediare in detta zona. Gli eventuali incrementi e nuove emissioni in atmosfera dovranno essere valutati dagli Enti competenti tenendo in considerazione gli effetti nel loro insieme attraverso proiezioni sugli effetti cumulativi che si potrebbero determinare; le aziende che eventualmente si insedieranno dovranno predisporre, in accordo con ARPAT, un sistema di monitoraggio delle emissioni acustiche e della qualità dell'aria a tutela delle zone residenziali limitrofe all'area in oggetto;
    • - dovrà essere conservato il tracciato ferroviario esistente e la sua piena funzionalità ed efficienza;
    • - dovranno essere interrati i cavi elettrici aerei.
    • - per l'area di servizio per l'autotrasporto, le aree destinate al parcheggio dell'autotrasporto dovranno essere stabilmente pavimentate e dotate di impianti di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche. È ammessa, oltre alla realizzazione dell'alloggio del custode, eventuale officina, uffici, bar, stanze di riposo per gli autisti, servizi igienici.

5. Per le particolari attività che vi si svolgono, all'interno dell'area produttiva speciale b) è ammessa l'installazione di volumi mobili, legati ad esigenze temporanee, comunque superiori a 180 giorni consecutivi, fino ad un massimo di due anni, per uffici e servizi integrati alle attività svolte. Tali volumetrie, che non possono superare i complessivi mq 320 di SE dovranno essere costituite da moduli appoggiati a terra di facile ancoraggio e smontaggio e subordinate alla presentazione di una atto unilaterale d'obbligo.

Art. 79 Gli edifici della produzione diffusa (P4)

1. L'ambito include gli edifici e complessi edilizi a carattere produttivo posti all'interno di tessuti misti e/o contigui a tessuti residenziali e quelli posti in ambito collinare e montano.

2. All'interno dell'ambito P4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale (in tutte le sotto-articolazioni b), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-articolazioni e1, e3 ed e5), Commerciale all'ingrosso e depositi (f).

3. Agli edifici produttivi esistenti ai quali il P.O attribuisce la destinazione d'uso b1 - Industriale e artigianale - gli interventi per la classe 6 consentono ampliamenti fino al raggiungimento di un rapporto di copertura Rc del 40%, per un'altezza massima di 12 ml. subordinato alle compensazioni di cui al precedente Titolo IV e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con gli ambiti limitrofi residenziali e no. Le barriere verdi partecipano al raggiungimento dei minimi prescritti per gli obblighi per la compensazione della CO2, di cui al precedente art. 37.

4. Agli edifici esistenti a servizio delle attività, ai quali il P.O attribuisce la destinazione d'uso b2 - piazzali e depositi di materiali lapidei - gli interventi per la classe 6 consentono ampliamenti fino ad un massimo del 30%, della SE esistente, per un'altezza massima di 12 ml. subordinato alle compensazioni ambientali di cui al precedente Titolo IV e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con ambiti, residenziali e no.

5. Il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti comporta, oltre alle compensazioni di cui al precedente Titolo IV, con le specifiche del precedente comma, il reperimento delle dotazioni di parcheggio richieste in relazione all'aumento del carico urbanistico e il mantenimento delle SE esistenti. In particolare il passaggio dalla funzione industriale e artigianale e/o da quella di commercio all'ingrosso e depositi - da considerarsi equiparate dal P.O. nell'ambito P4 - alla funzione commerciale al dettaglio e direzionale e di servizio comporta il miglioramento della permeabilità del suolo, con il raggiungimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria; si dovrà altresì arricchire l'equipaggiamento arboreo degli spazi inedificati con la messa a dimora di un albero ogni 30 mq di SE che cambia la destinazione d'uso e migliorare la funzionalità idraulica del contesto.

Art. 80 Le aree dei servizi e del commercio (P5)

1. Le aree comprendono le aree del territorio urbanizzato caratterizzate dalla presenza pressoché esclusiva di edifici non residenziali e tessuti specializzati a prevalenza commerciali. Tali aree comprendono sia insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita, sia attività produttive e/o direzionali in evoluzione, verso una ulteriore specializzazione commerciale e di servizio alle imprese.

2. All'interno dell'ambito P5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-articolazioni c1, c2 e c3), Direzionale e di servizio (nelle sotto-articolazioni e1, e3 ed e5), Commerciale all'ingrosso e depositi (f) e servizi fieristici (sotto-categoria s12). L'insediamento di nuove medie superfici di vendita (c3) deve essere comunque verificato in relazione alla possibilità di costituire aggregazioni di medie strutture, da sottoporre a conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della LR 65/2014. Come previsto dalle disposizioni regionali, non è invece soggetto a conferenza di copianificazione l'ampliamento, anche per mutamento di destinazione d'uso e aggregazione di nuovi volumi e, delle grandi superfici di vendita esistenti.

In tale ambito si dovranno garantire lo svolgimento delle attività di relazione e di scambio, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta e con il miglioramento della qualità ambientale ed estetico-formale dei luoghi, con particolare riferimento allo spazio pubblico.

3. Sono aree che per le loro caratterizzazione devono contribuire alla valorizzazione estetica e funzionale del contesto urbano. Le porzioni di tessuto insediativo a carattere produttivo eventualmente presenti necessitano di interventi organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati ad una progressiva sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con il tessuto commerciale e di servizio presente.

4. Nel caso di interventi eccedenti la classe 3 e nel caso di cambio di destinazione d'uso è richiesta la contestuale realizzazione di sistemazioni a verde di ambientazione nelle parti prospettanti la viabilità pubblica, con alberature e/o siepi. Nel caso di interventi eccedenti quanto consentito dalla classe 5 è prevista la cessione di una fascia della profondità minima di 2 ml. lungo la viabilità pubblica da destinare a spazi pedonali e ciclabili e alla riqualificazione generale della zona.

5. Ai fini della riqualificazione energetica e architettonica degli edifici, pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà, purché compatibili con la fruibilità degli spazi carrabili.

Art. 81 Il Porto di Marina di Carrara

1. Il P.O. individua nelle tavole della Disciplina del territorio, in coerenza con quanto presente nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'area portuale di Marina di Carrara, ovvero la parte del fronte mare di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. La circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale comprende le aree destinate ad attività di servizio quali dogana, guardia di finanza, polizia di frontiera, ecc. e le attività amministrative di servizio al porto.

2. Si prevede la riorganizzazione dell'area, attraverso la redazione del Piano Regolatore del Porto commerciale (PRP), di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dell'intera area, all'interno della quale convivono le funzioni commerciali, la diportistica, le attività della cantieristica e peschereccia e della croceristica, destinate ad avere un ulteriore sviluppo. In attesa del nuovo P.R.P., il cui procedimento è tuttora in corso, per ciascuna delle attività sopra elencate, da considerarsi sempre ammesse oltre a quelle del comma 1, gli interventi edilizi saranno commisurati alle effettive esigenze, come risulteranno documentate nei relativi progetti.

3. In attesa del nuovo P.R.P., si fanno salve le disposizioni del vigente P.R.P., così come previsto dall'art. 5 della L. 84/1994 e dall'art. 44 ter della LRT 65/2014.

Art. 82 Le aree dei bacini estrattivi

1. Il P.O., in attuazione del P.S., ammette le attività estrattive esclusivamente all'interno del bacino industriale estrattivo e individua, nelle tavole della Disciplina del territorio, il perimetro delle aree disciplinate dai seguenti Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) relativi alle seguenti Schede di Bacino individuate dal PIT-PPR:

  1. a) il Piano Attuativo relativo alla Scheda 14 del PIT - Bacini di Piscinicchi e Pescina Boccanaglia bassa, approvato con Delibera di C.C. nº 68 del 03/11/2021;
  2. b) il Piano Attuativo relativo alla Scheda 15 del PIT - Bacini di Torano, Miseglia e Colonnata, approvato con Delibera di C.C. nº 71 del 03/11/2020 nº 55 del 11/06/2019;
  3. c) il Piano Attuativo relativo alla Scheda 17 del PIT - Bacino di Combratta, adottato con Delibera di C.C. nº 67 del 15/07/2019.

2. I Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi attuano le previsioni del PIT/PPR in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 65/2014 e disciplinano le attività estrattive e gli interventi edilizi e urbanistici ammessi negli ambiti elencati al precedente comma. Il P.O. rimanda ai contenuti dei P.A.B.E. la definizione di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f della L.R. 35/2015 e le previsioni di cui all'Art. 9 comma 3 lett. c) e Art. 10 comma 1 della L.R. 35/2015.

3. L'intera area interessata dai P.A.B.E. è individuata nelle Tavole del P.O. "Zone territoriali omogenee" quale zona D.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17