Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 67 Articolazione della Residenza

1. Fanno parte della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree il P.O. prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e quelli di interesse collettivo.

3. La residenza è così articolata:

  • R1 - La città antica e i nuclei storici
  • R2 - I tessuti storici
  • R3 - Le ville e i giardini storici
  • R4 - Le addizioni residenziali unitarie
  • R5 - La residenza in aggiunta
  • R6 - Le aree miste in aggiunta
  • R7 - La residenza diffusa

4. All'interno degli ambiti della Residenza - R - sono sempre consentiti, oltre alle destinazioni d'uso ammesse negli articoli di riferimento, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso per "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al precedente Art. 15.

Art. 68 La cittĂ  antica e i nuclei storici (R1)

1. L'ambito comprende le parti più antiche del centro di Carrara ed i nuclei storici urbani delle frazioni e che rappresentano il riferimento consolidato di identità per gli abitanti. Si tratta di tessuti che presentano un insieme omogeneo di edifici, prevalentemente di epoca preindustriale in rapporto coerente con la trama viaria e lo spazio pubblico.

2. All'interno della città antica e dei nuclei storici, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-categorie c1, c2 e c3), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio private (e).

3. Fatta eccezione per le unità abitative dei centri dei nuclei collinari e montani, come definiti dal P.S., dove il P.O. non stabilisce alcun limite dimensionale oltre a quelli previsti dalla legge, in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari residenziali dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 40. Qualora esistano già unità abitative di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Il passaggio alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali poste al piano terreno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale è consentito allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi, mentre il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi e vani abitabili non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati direttamente con ingresso diretto su aree pubbliche, strade o piazze; queste limitazioni e condizioni sono da considerarsi superate laddove l'accesso esclusivo ai nuovi alloggi non avvenga direttamente dalla strada pubblica, ma da androne di ingresso condominiale esistente ed inoltre non si applicano agli ambiti R1 e R2 dei centri collinari e montani e agli edifici con tipologia diversa da quella prevalentemente residenziale.

4. L'introduzione di attività commerciali è consentita ai piani superiori degli edifici solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra.

5. La città antica e i nuclei storici costituiscono un'area con prevalente carattere pedonale, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione di traffico veicolare e dove pertanto, in caso di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso di unità immobiliari, non è richiesta la dotazione dei parcheggi per la sosta stanziale, né degli standard di urbanistica commerciale, definiti dalle direttive regionali, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale.

Art. 69 I tessuti storici (R2)

1. Per tessuti storici si intendono le prime parti della città cresciute in continuità con il nucleo più antico della città di Carrara e dei nuclei storici di pianura e di collina, che pur costituitisi in un lungo arco di tempo e nonostante la presenza di episodi dissonanti, mantengono tuttora una certa unitarietà e riconoscibilità, anche se sono in parte alterati dallo sviluppo urbano circostante. Nel loro complesso i tessuti storci si presentano come addensamenti intorno a qualche centralità e accrescimenti lungo strada a carattere lineare comprendenti edifici e complessi edilizi con principi insediativi e caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di carattere storico o storicizzato, pur con la presenza di edifici recenti e/o alterati. La funzione è principalmente residenziale, con anche importanti servizi pubblici a carattere amministrativo, con invece un progressivo accorpamento di servizi che nel tempo hanno perso la loro connotazione e vitalità anche a causa dell'evoluzione avuta dal sistema commerciale.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-categorie c1 c2 e c3), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio private (e).

3. Fatta eccezione per i centri dei nuclei collinari e montani, come definiti dal P.S., dove il P.O. non stabilisce alcun limite dimensionale oltre a quelli previsti dalla legge, in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 40. Qualora esistano già unità abitative di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Fatta eccezione per i centri dei nuclei collinari e montani, al piano terreno degli edifici la trasformazione alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali è consentita allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi; il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi e vani abitabili non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati direttamente con accesso diretto su aree pubbliche, strade o piazze degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale; tali disposizioni sono da considerarsi superate laddove l'accesso ai nuovi alloggi non avvenga direttamente dalla strada pubblica, ma da androne di ingresso condominiale esistente. Queste limitazioni e condizioni non si applicano agli ambiti R1 dei centri collinari e montani.

4. L'introduzione di attività commerciali è consentita ai piani superiori degli edifici solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra.

5. I tessuti storici costituiscono aree con prevalente carattere pedonale, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione di traffico veicolare e dove pertanto, in caso di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso, non è richiesta la dotazione dei parcheggi per la sosta stanziale né degli standard di urbanistica commerciale, definiti dalle direttive regionali, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale.

Art. 70 Le ville e i giardini storici (R3)

1. Sono le ville, palazzi, complessi e case storiche o di valore testimoniale con le loro pertinenze che sono spesso l'esito di un progetto unitario. I giardini in particolare costituiscono il complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio e svolgono un ruolo determinante per la conservazione degli eco-sistemi. Devono pertanto essere tutelati:

  • - le sistemazioni e la continuità con gli edifici storici;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le opere di sistemazione esterna storicizzate;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

2. All'interno delle aree delle ville e giardini storici, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente PO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Turistico-ricettivo (d1 e d2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-categorie e1, e2, ed e4).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 90. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso e/o di frazionamento degli edifici, il reperimento della dotazione dei parcheggi mancanti non può comportare la riduzione dei giardini di pertinenza. I giardini storici non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura e le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie; tali pavimentazioni devono comunque dimostrare la compatibilità e la coerenza con gli assetti storici.

5. Nelle ville e giardini storici non sono ammessi:

  • - le recinzioni stabili di ogni forma e materiale, nonché la chiusura delle strade, dei sentieri e dei passaggi di ogni tipo, mentre devono essere conservate i muri e gli accessi aventi rilevanza storico-testimoniale;
  • - depositi di materiali e di rottami di qualsiasi natura e depositi di merci all'aperto, o attività di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi;
  • - l'installazione delle attrezzature e degli impianti relativi alle telecomunicazioni e di elettrodotti in linea aerea.

6. Nei giardini storici è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso nelle zone che non presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche o ambientali di pregio; la loro sistemazione e la viabilità di accesso deve dimostrare la coerenza con i valori ed il contesto storico-ambientale.

Art. 71 Le addizioni residenziali unitarie (R4)

1. Sono le parti del tessuto edilizio esistente nate da lottizzazioni o progetti pubblici o privati che il piano riconosce come interventi unitari. Di formazione relativamente recente, sono da considerarsi definite nell'immagine e nella conformazione.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Direzionale e di servizio (e).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 60. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

4. Nelle parti che il PO definisce come sub sistema delle addizioni residenziali unitarie, esito di piani urbanistici attuativi o comunque di progetti unitari, gli interventi previsti dalla classe 4 hanno l'obiettivo di assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici degli edifici in questione. Per questo gli interventi ammissibili sono limitati alle sole modifiche interne degli edifici, anche con aumento delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti, ma con il divieto di modificazione dei principi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, degli accessi, dei balconi) e decorativi. È vietato altresì la modificazione della tipologia delle coperture, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici. Gli eventuali interventi di volti a cambiare i suddetti elementi dovranno avvenire attraverso un progetto unitario che comprenda tutto il complesso edilizio di riferimento.

Art. 72 La residenza in aggiunta (R5)

1. Sono le parti cresciute sulla base di singole iniziative, in genere di modeste dimensioni. Il sub sistema si caratterizza per la disomogeneità dei tipi edilizi e della suddivisione dei lotti e dalla frammentazione del suolo pubblico e con scarse dotazioni collettive.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio (e).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

Art. 73 Le aree miste (R6)

1. Sono le parti caratterizzate dalla presenza di ampi isolati occupati da edifici e spazi aperti residenziali, misti produttivi, con rapporto di copertura variabile, come variabili sono le aree reciprocamente occupate dalle funzioni miste presenti.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Industriale e Artigianale (sotto-categoria b3, b1 e b2), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Commerciale all'ingrosso e depositi (f), Direzionale e di servizio (e).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

Art. 74 La residenza diffusa (R7)

1. Corrisponde ad un ambito, prevalentemente residenziale, generato dalla progressiva urbanizzazione dell'area pianeggiante a sud di via Covetta, da cui si sviluppano le parallele strade di impianto; l'ambito si caratterizza per un tessuto rado e discontinuo, con edificazione lungo strada, ma senza allineamenti e per la pressoché totale assenza di dotazioni pubbliche (verde pubblico, parcheggi, piazze, ecc.) e dove comunque è quasi assente l'uso agricolo, comunque molto frammentato, distinguendosi piuttosto come spazio vuoto intercluso delle frange residenziali.

1. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-categorie e1, e2, ed e3).

2. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

3. Sono aree caratterizzate da un elevato rischio idraulico per il quale risulta importante mantenere un adeguato grado di permeabilità del suolo. Gli interventi di ampliamento, di demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia dovranno osservare quanto prescritto al Titolo IV ed in particolare quanto prescritto all'art. 36, riducendo la frammentazione dei corpi di fabbrica ed evitando quanto più possibile di occupare spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili, accorpando quanto più possibile i volumi risultanti.

4. Per i resede di pertinenza degli edifici interessati dagli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia si dovranno assumere in via indicativa i criteri di cui all'art. 38, comma 3 e la collocazione dei nuovi parcheggi pertinenziali a raso non deve alterare la funzionalità idraulica e per la pavimentazione si prescrive la terra battuta e ghiaia, o soluzioni assimilabili, mentre non sono ammesse pavimentazioni impermeabili.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17