Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 60 Articolazione del sistema insediativo - territorio urbanizzato

1. Il territorio urbanizzato del Comune di Carrara, definito ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014, corrisponde al sistema insediativo costituito dalle principali aree urbane, che includono le frazioni di Avenza, Marina e Fossone, e dai nuclei storici della collina di Bedizzano, Bergiola, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, Miseglia, Noceto, Sorgnano e Torano.

2. Il sistema insediativo ricompreso all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in applicazione degli indirizzi e delle indicazioni per le azioni della III Invariante del PIT-PPR, è articolato mediante il riconoscimento di tessuti urbani e è articolato nei seguenti ambiti urbani, riportati nelle Tavole del P.O. (la sigla dell'ambito è posizionata in basso a sinistra rispetto al centroide del poligono a forma di rombo di colore nero):

La residenza

  • - R1 - La città antica e i nuclei storici
  • - R2 - I tessuti storici
  • - R3 - Le ville e i giardini storici
  • - R4 - Le addizioni residenziali unitarie
  • - R5 - La residenza in aggiunta
  • - R6 - Le aree miste
  • - R7 - La residenza diffusa

La produzione

  • - P1 - Le zone produttive del Carrione
  • - P2 - Le piastre specializzate
  • - P3 - L'area industriale retro portuale
  • - P4 - Gli edifici della produzione diffusa
  • - P5 - Le aree miste del terziario e del commercio

2. Gli ambiti urbani, come disciplinati ai successivi Capi costituiscono il riferimento per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse ed escluse, fatto salvo quanto puntualmente indicato nelle Tavole del P.O.

All'interno di ciascun ambito, in ragione delle caratteristiche morfologico-insediative dei diversi contesti, sono altresì definite le tipologie degli esercizi commerciali ammessi e i relativi obblighi di adeguamento agli standard di urbanistica commerciale (parcheggi per la sosta stanziale e di relazione).

3. Sono perimetrate come territorio urbanizzato anche le cave dismesse dei Grottini e la Foce e di Torano, individuate dal P.O. come aree nelle quali è ammesso esclusivamente il recupero ambientale, per le quali si dovranno:

  • - garantire la stabilità dei luoghi, in particolare con: la realizzazione di morfologie che garantiscono la stabilità dei pendii; con il controllo delle acque superficiali, attraverso un insieme di opere di regimazione delle acque quali canalette, muri drenanti, tombini di raccolta; con il controllo dell'infiltrazione delle acque attraverso la realizzazione di opportuni drenaggi per favorirne il deflusso; con il miglioramento delle condizioni di stabilità superficiali;
  • - rimodellare l'area e integrarla nel contesto attraverso l'utilizzo di piante autoctone e di materiale di scopertura; eventuali materiali estratti non utilizzabili in cementeria devono essere prioritariamente utilizzati per le operazioni di recupero ambientale (in particolare il terreno vegetale di copertura dovrà essere accantonato per essere poi riutilizzato a nuova coltivazione); i fronti di scavo devono essere rimodellati per creare superfici più adatte all'attecchimento delle specie vegetali che saranno impiegate per il rinverdimento: la realizzazione di scarpate a tesa unica e con ridotta pendenza (su cui può essere riportato e mantenuto uno strato di terreno vegetale) può essere alternata a zone in cui la roccia in posto è lasciata affiorare con pendenze anche elevate; la realizzazione di gradoni regolari deve avvenire con un'inclinazione delle scarpate tale da contenere terreno vegetale sufficiente a fornire un substrato idoneo per la rivegetazione senza appesantire il versante e determinare rischi per la stabilità;
  • - ricostituire e potenziare gli habitat con particolare attenzione al ciclo dell'acqua; occorre cercare di ottenere la massima diversità biologica e morfologica possibile, per ottimizzare l'inserimento del sito nel contesto territoriale;
  • - osservare le condizioni e le prescrizioni, laddove pertinenti, dell'Elaborato 8B - Disciplina deli beni paesaggistici del PIT/PPR, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004.

Art. 61 Gli edifici esistenti per l'ospitalitĂ  alberghiera nel territorio urbanizzato

1. Sugli edifici di cui al presente articolo sono definiti specifici interventi urbanistico-edilizi, a condizione che non comportino mutamenti della destinazione d'uso, in particolare:

  • - per le strutture alberghiere esistenti con destinazione d'uso in atto d1 sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 10% della superficie edificata (SE) legittima esistente, verso spazi liberi pertinenziali o in sopraelevazione. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche in altezza, che possono comportare l'aggiunta di un intero piano, nel caso di edifici fino alla classe 3 sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
  • - per il complesso di via Fabbricotti (UTOE 3), sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 30% delle SE esistenti, realizzabili nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, comunque nel rispetto di un indice di copertura (IC) non superiore al 30% e di un'altezza degli edifici (Hmax) non superiore a quella dell'edificio più alto esistente. In alternativa sono consentiti ampliamenti verso gli spazi pertinenziali fino ad un massimo del 20% della SE esistente, che sia comunque l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'complesso edilizio esistente. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, dotazioni aggiuntive di parcheggio equivalenti a quelle per la sosta di relazione.

2. Per tali edifici, il rilascio e/o l'efficacia dei titoli o atti abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie edificabile (SE) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia del mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva.

Art. 62 L'Arenile

1. Il P.O. individua, nelle tavole della Disciplina del territorio l'area sottoposta a uno specifico piano particolareggiato di iniziativa pubblica con valore di Piano Attuativo che perseguendo gli obiettivi del Piano Strutturale e conformemente al PIT-PPR, dovrà disciplinare l'uso e le attività nell'Arenile di Marina di Carrara (U.T.O.E. 2).

2. Il nuovo piano attuativo dell'Arenile, potrà procedere ad una diversa perimetrazione delle aree di interesse e dovrà attuare le direttive che il PIT-PPR dettaglia all'interno della Scheda d'Ambito 02 - Versilia e Costa Apuana, all'interno delle schede di vincolo paesaggistico (ex Art. 136) e derivanti dalla disciplina dei beni paesaggistici, di cui all'elaborato 8B allegato alla disciplina dei Beni Paesaggistici ex Art. 142 del PIT-PPR; in particolare per l'area di cui al comma 1 valgono le seguenti direttive:

  • - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio costiero come spazio pubblico urbano;
  • - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell'impianto storico degli insediamenti costieri, i caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello della "città giardino" e caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - architettonico legato al turismo balneare
  • - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l'integrità morfologica e percettiva;
  • - favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale sostenendo interventi di manutenzione e recupero ambientale;
  • - conservare le pinete da cause avverse che potrebbero ridurne il valore naturalistico ed estetico-percettivo;
  • - tutelare e conservare la continuità degli elementi vegetazionali lungo i viali di collegamento urbano;
  • - tutelare gli elementi vegetazionali delle residuali aree umide circostanti il fosso Maestra;
  • - conservare, riqualificare e valorizzare le architetture storiche, le testimonianze dell'architettura liberty, il sistema delle ex colonie marine;
  • - conservare il tessuto urbano dei primi del novecento ed a salvaguardarne i caratteri unitari;
  • - assicurare la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio insediativo e forme del riuso, per una maggiore conservazione della forma architettonica degli elementi più significativi delle tipologie edilizie;
  • - recuperare gli immobili di valore storico in stato di degrado;
  • - conservare, recuperare e valorizzare la tipologia architettonica degli stabilimenti balneari denominati "a vagone" nel rispetto dei caratteri stilistici, formali e costruttivi;
  • - riqualificare gli elementi incongrui presenti nel tessuto urbanistico;
  • - assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;
  • - definire criteri, modalità e limiti per eventuali interventi di adeguamento;
  • - individuare e disciplinare gli accessi al mare;
  • - mantenere le visuali panoramiche che si aprono da e verso i rilievi montani ed il litorale e recuperare le stesse anche attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di tutti gli ostacoli fisici presenti;
  • - assicurare l'accessibilità al pubblico ai punti di sosta di interesse panoramico;
  • - mantenere le visuali dal viale litoraneo verso il mare e preservare le aree libere lungo l'arenile;
  • - definire criteri di inserimento paesaggistico e ambientale sia per la localizzazione che per la realizzazione delle eventuali attrezzature a servizio della balneazione;
  • - regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire negativamente con le visuali da e verso il mare;
  • - riconoscere le aree a terra e a mare, caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-culturali, di valori paesaggistici e di valori eco-sistemici, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia ed infrastrutturale;
  • - riconoscere e salvaguardare i caratteri identitari dello skyline costiero, derivanti: dagli elementi determinanti per la riconoscibilità degli insediamenti (profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva) e/o dalla continuità del profilo d'insieme di valore paesaggistico;
  • - incentivare gli interventi volti alla riqualificazione paesaggistica delle zone di criticità, anche attraverso l'eventuale delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti, ricadenti nelle aree di particolare valenza paesaggistica, non compatibili con la conservazione dei valori;
  • - conservare e recuperare i manufatti che costituiscono il tessuto storico degli stabilimenti balneari, mantenendone le tipicità di impianto, i caratteri stilistici, formali e costruttivi che caratterizzano il sistema costiero;
  • - limitare sugli arenili la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici. Gli eventuali nuovi interventi devono;
    • - assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono;
    • - utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili;
    • - consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare;
  • - la realizzazione sugli arenili di nuove strutture, a carattere temporaneo e rimovibili, non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive e non deve comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi;
  • - gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti nei piani particolareggiati, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico-ricreative e balneari esistenti.

3. Il Piano Attuativo dovrà attuare le specifiche discipline definite dal P.S., con particolare riferimento ai contenuti dell'Allegato A alle NTA dello stesso, di cui all'UTOE 2 "Arenile". Nelle more della formazione di detto Piano Attuativo devono essere rispettate le direttive, di cui al precedente comma 2, oltre alle seguenti disposizioni:

  • - in applicazione dell'Art. 13 del P.S. è prescritta la conservazione delle aree umide, dei canali e del reticolo idrografico oltre al rispetto della disciplina generale del medesimo Art. 13 per l'area umida della Fossa Maestra;
  • - è ammessa la sola installazione di manufatti temporanei stagionali sulla spiaggia sabbiosa al fine di garantire il mantenimento dei caratteri naturali di tali contesti;
  • - è prevista la conservazione dell'assetto morfologico tradizionale degli stabilimenti balneari costituito dagli elementi distributivi tipici, nonché dalle caratteristiche dimensionali e materiche architettoniche ed edilizie caratteristiche ed identitarie del litorale.
  • - sul patrimonio edilizio esistente possono essere eseguiti interventi fino alla classe 4, di cui al precedente Art. 25, comunque nel rispetto delle prescrizioni e direttive PIT-PPR, senza aumento della superficie coperta e/o artificializzazione dell'arenile, alterazione della sagoma, né frazionamento e/o mutamento della destinazione d'uso, nonché nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni del precedente PPE approvato con D.C.C. n.8 del 22.01.2007.

4. Per il campeggio presente nell'area compresa tra il Viale Fabbricotti, la Fossa Maestra e il torrente Parmignola, al fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico e una maggiore compatibilità ambientale, sono consentiti interventi di riqualificazione delle strutture esistenti fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, anche con il rinnovo degli elementi e dei materiali costitutivi dei manufatti, senza aumento delle superfici edificate SE e il mantenimento della destinazione d'uso.

Art. 63 Interventi, sistemazioni ed attrezzatura degli spazi pertinenziali degli edifici nel territorio urbanizzato

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali sono riferiti a quelle aree che costituiscono le aree di pertinenza degli edifici all'interno degli ambiti urbanizzati.

2. Gli interventi negli ambiti R1 ed R2 devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale. In particolare gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, cortili, ecc.) di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti R1 e R2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Nel rifacimento e la manutenzione degli stessi si deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari.

3. Per tutti gli edifici, fatto salvo il rispetto dell'assetto storico negli ambiti R1 ed R2 e per gli edifici fino alla classe 3, è ammessa la realizzazione di tettoie fotovoltaiche per il riparo delle autovetture nel lotto di pertinenza, per le quali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali monofamiliari e bifamiliari con giardino devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva, agrituristici o residenziali plurifamiliari è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi possono essere realizzate tettoie per le auto in sosta nella misura di 15 mq. per posto macchina, fino ad un massimo di complessivi 125 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita.

4. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa ad eccezione che per gli ambiti R1 e R2. La costruzione delle piscine dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

  • - la superficie della vasca non dovrà superare 60 mq.; la profondità media non dovrà superare 1,80 ml.;
  • - la forma dell'invaso dovrà essere quadrata o rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia;
  • - eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,00 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2,00 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
  • - l'approvvigionamento idrico non dovrà in alcun modo dipendere dalla rete acquedottistica comunale; inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al rabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio;
  • - è da privilegiare l'adozione di tecniche e tecnologie volte al massimo risparmio idrico, anche attraverso sistemi di riutilizzo e ricircolo delle acque ricorrendo soltanto a necessari rabboccamenti e utilizzando forme di depurazione delle acque che riducano l'impatto ambientale.

5. Eventuali nuove recinzioni potranno avere altezza massima pari a quella minore che contraddistingue eventuali recinzioni contigue o, in assenza di queste, non superiore a 1,80 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore.

6. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.

7. Negli spazi esterni pertinenziali all'interno dei centri abitati sono sempre ammesse le opere e i manufatti che non hanno rilevanza edilizia, di cui all'art. 28 delle presenti Norme.

Art. 64 Le aree verdi non edificate (VR)

1. Il P.O. individua le aree libere, non interessate dall'edificazione, comprese nel perimetro del territorio urbanizzato, come definito in via transitoria (art. 224 della LR 65/2014), che non costituiscono pertinenza di edifici esistenti, all'interno delle quali possono essere presenti attività agricole residuali o intercluse e dove la dimensione urbana e quella rurale entrano maggiormente a contatto.

2. Le strategie del PO sono orientate alla salvaguardia dello spazio inedificato, dove possono coesistere forme d'uso legate alla produzione agricola ed al tempo libero, in particolare l'agricoltura di prossimità e divenire anche il supporto per una mobilità lenta e sostenibile, ciclabile e pedonale. Lo spazio non edificato è da promuovere come elemento di rigenerazione delle stesse aree edificate, valorizzando la porosità e la permeabilità dell'insediamento, costituendo la rete delle connessioni tra gli spazi verdi della città e gli ambiti agricoli e naturali, rafforzando la riqualificazione ecologica ed ambientale delle aree interessate, potenziando la loro capacità di fornire servizi ecosistemici.

3. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico ed alla compensazione della CO2, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano e periurbano. Sono per questo favoriti:

  • - l'incremento di filari e masse arboree, finalizzati alla riforestazione urbana;
  • - l'agricoltura periurbana e gli orti sociali e comunque tutte le attività che possano mantenere la manutenzione del territorio e consolidare forme di agricoltura per autoconsumo o di filiera corta, comunque sostenibile;
  • - la formazione di percorsi con un sistema di collegamenti pedonali e ciclabili a parchi e giardini di quartiere esistenti o previsti;
  • - interventi di "baulatura" e recupero delle canalizzazioni esistenti, anche potenziandole, anche ai fini della riduzione dei fenomeni di ristagno.

4. Negli spazi verdi non edificati si deve favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - riqualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale, mediante manutenzione dell'assetto morfologico e della copertura vegetale dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei (garantendo in particolare il mantenimento di eventuali elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati, e favorendo, ove possibile, l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'Ailanthus altissima, in accordo con la normativa regionale), riordino delle attività insediate, bonifica di eventuali aree di deposito abusive;
  • - presidio idrogeologico, compresi interventi di manutenzione e ripristino del reticolo idrografico superficiale e della vegetazione ripariale;
  • - riordino e consolidamento delle attività agricole eventualmente presenti, comprese quelle amatoriali, ai fini di una ricomposizione morfologica e paesaggistica dei siti interessati, particolarmente nelle aree direttamente confinanti con le aree a prevalente funzione agricola;
  • - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.

5. All'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata; non è ammessa la trasformazione in giardini di tipo urbano nei casi in cui le aree a verde privato siano a contatto con il territorio aperto e mantengano caratteristiche di ruralità, affinché contribuiscano a svolgere la funzione di transizione come componenti del paesaggio rurale. In tali aree sono ammessi i soli interventi privi di rilevanza urbanistico - edilizia, come definiti dalla normativa regionale e, limitatamente alle zone che non presentano caratteristiche ambientali di pregio, la localizzazione di parcheggi pertinenziali alla residenza. La realizzazione dei nuovi parcheggi pertinenziali a raso non deve alterare la funzionalità idraulica del contesto e per la pavimentazione si prescrive la terra battuta e/o la ghiaia, o soluzioni assimilabili, mentre non sono ammesse pavimentazioni impermeabili.

Art. 65 Le aree private scoperte (PR)

1. Il P.O. individua le aree scoperte (PR) esistenti, per lo più destinate alla sosta e alla circolazione carrabile interna ad ambiti di proprietà privata.

2. Nelle aree private scoperte si deve favorire la riqualificazione del sistema insediativo urbano, migliorando la vivibilità e la sicurezza degli ambiti sulle quali insistono.

3. Su tali aree sono ammessi gli interventi necessari a loro utilizzo come aree scoperte e pertanto non sono consentite nuove edificazioni, né l'installazione di alcun genere di manufatti, fatta eccezione per pergole ombreggianti prive di rilevanza edilizia o di quelle fotovoltaiche, di cui al precedente Art. 63, comma 4. Sono altresì ammessi i parcheggi pertinenziali per gli edifici esistenti.

4. Sono da considerare parte integrante di tali aree le sistemazioni laterali e le opere per la raccolta e il deflusso delle acque, che devono essere mantenute in piena efficienza. Gli interventi di rifacimento del manto pavimentato dei parcheggi privati devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; laddove possibile, tali parcheggi di devono dotare anche di un adeguato equipaggiamento arboreo.

Art. 66 Programmazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Per il perseguimento di una maggiore qualità urbana costituisce un elemento strategico la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

2. Ai fini degli obiettivi di cui al precedente comma, attraverso il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) deve essere condotto un censimento dei percorsi e delle principali strutture pubbliche o di uso pubblico con una specifica indicazione circa l'accessibilità, l'accessibilità parziale o la mancanza di accessibilità.

3. Il Piano Operativo fornisce le seguenti disposizioni per la programmazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano:

  • - effettuare il censimento dei percorsi accessibili, parzialmente accessibili o non accessibili;
  • - distinguere tra barriere architettoniche (ovvero quelle che riguardano edifici) e barriere urbanistiche (ovvero quelle che riguardano la fruibilità della città pubblica);
  • - privilegiare l'abbattimento di barriere architettoniche e urbanistiche nei tratti di città pubblica e in edifici che possano connettersi a percorsi già accessibili con la finalità di ampliare l'ambito urbano fruibile da tutti;
  • - nell'ambito degli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, di cui all'Allegato 1 - Schede Norma degli Ambiti e delle aree di trasformazione delle presenti Norme, estendere la verifica di accessibilità a un intorno significativo dell'ambito di trasformazione per garantire, se tecnicamente possibile, l'accessibilità all'ambito una volta trasformato;
  • - nella progettazione di interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche si dovrà limitare il ricorso a percorsi e modalità di fruizione alternativi per diversamente abili rispetto alla generalità delle persone ai soli casi in cui ciò sia necessario in ragione di condizioni morfologiche impeditive, di limitazioni strutturali e di vincoli a tutela del paesaggio e dei Beni culturali; ciò affinché tutti possano fruire con parità di condizioni della città pubblica.

4. Il PEBA potrà derogare eventuali limiti posti all'adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici dalle presenti Norme.

Capo I Residenza (R)

Art. 67 Articolazione della Residenza

1. Fanno parte della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree il P.O. prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e quelli di interesse collettivo.

3. La residenza è così articolata:

  • R1 - La città antica e i nuclei storici
  • R2 - I tessuti storici
  • R3 - Le ville e i giardini storici
  • R4 - Le addizioni residenziali unitarie
  • R5 - La residenza in aggiunta
  • R6 - Le aree miste in aggiunta
  • R7 - La residenza diffusa

4. All'interno degli ambiti della Residenza - R - sono sempre consentiti, oltre alle destinazioni d'uso ammesse negli articoli di riferimento, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso per "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al precedente Art. 15.

Art. 68 La cittĂ  antica e i nuclei storici (R1)

1. L'ambito comprende le parti più antiche del centro di Carrara ed i nuclei storici urbani delle frazioni e che rappresentano il riferimento consolidato di identità per gli abitanti. Si tratta di tessuti che presentano un insieme omogeneo di edifici, prevalentemente di epoca preindustriale in rapporto coerente con la trama viaria e lo spazio pubblico.

2. All'interno della città antica e dei nuclei storici, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-categorie c1, c2 e c3), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio private (e).

3. Fatta eccezione per le unità abitative dei centri dei nuclei collinari e montani, come definiti dal P.S., dove il P.O. non stabilisce alcun limite dimensionale oltre a quelli previsti dalla legge, in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari residenziali dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 40. Qualora esistano già unità abitative di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Il passaggio alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali poste al piano terreno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale è consentito allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi, mentre il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi e vani abitabili non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati direttamente con ingresso diretto su aree pubbliche, strade o piazze; queste limitazioni e condizioni sono da considerarsi superate laddove l'accesso esclusivo ai nuovi alloggi non avvenga direttamente dalla strada pubblica, ma da androne di ingresso condominiale esistente ed inoltre non si applicano agli ambiti R1 e R2 dei centri collinari e montani e agli edifici con tipologia diversa da quella prevalentemente residenziale.

4. L'introduzione di attività commerciali è consentita ai piani superiori degli edifici solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra.

5. La città antica e i nuclei storici costituiscono un'area con prevalente carattere pedonale, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione di traffico veicolare e dove pertanto, in caso di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso di unità immobiliari, non è richiesta la dotazione dei parcheggi per la sosta stanziale, né degli standard di urbanistica commerciale, definiti dalle direttive regionali, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale.

Art. 69 I tessuti storici (R2)

1. Per tessuti storici si intendono le prime parti della città cresciute in continuità con il nucleo più antico della città di Carrara e dei nuclei storici di pianura e di collina, che pur costituitisi in un lungo arco di tempo e nonostante la presenza di episodi dissonanti, mantengono tuttora una certa unitarietà e riconoscibilità, anche se sono in parte alterati dallo sviluppo urbano circostante. Nel loro complesso i tessuti storci si presentano come addensamenti intorno a qualche centralità e accrescimenti lungo strada a carattere lineare comprendenti edifici e complessi edilizi con principi insediativi e caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di carattere storico o storicizzato, pur con la presenza di edifici recenti e/o alterati. La funzione è principalmente residenziale, con anche importanti servizi pubblici a carattere amministrativo, con invece un progressivo accorpamento di servizi che nel tempo hanno perso la loro connotazione e vitalità anche a causa dell'evoluzione avuta dal sistema commerciale.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-categorie c1 c2 e c3), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio private (e).

3. Fatta eccezione per i centri dei nuclei collinari e montani, come definiti dal P.S., dove il P.O. non stabilisce alcun limite dimensionale oltre a quelli previsti dalla legge, in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 40. Qualora esistano già unità abitative di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Fatta eccezione per i centri dei nuclei collinari e montani, al piano terreno degli edifici la trasformazione alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali è consentita allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi; il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi e vani abitabili non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati direttamente con accesso diretto su aree pubbliche, strade o piazze degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale; tali disposizioni sono da considerarsi superate laddove l'accesso ai nuovi alloggi non avvenga direttamente dalla strada pubblica, ma da androne di ingresso condominiale esistente. Queste limitazioni e condizioni non si applicano agli ambiti R1 dei centri collinari e montani.

4. L'introduzione di attività commerciali è consentita ai piani superiori degli edifici solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra.

5. I tessuti storici costituiscono aree con prevalente carattere pedonale, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione di traffico veicolare e dove pertanto, in caso di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso, non è richiesta la dotazione dei parcheggi per la sosta stanziale né degli standard di urbanistica commerciale, definiti dalle direttive regionali, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale.

Art. 70 Le ville e i giardini storici (R3)

1. Sono le ville, palazzi, complessi e case storiche o di valore testimoniale con le loro pertinenze che sono spesso l'esito di un progetto unitario. I giardini in particolare costituiscono il complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio e svolgono un ruolo determinante per la conservazione degli eco-sistemi. Devono pertanto essere tutelati:

  • - le sistemazioni e la continuità con gli edifici storici;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le opere di sistemazione esterna storicizzate;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

2. All'interno delle aree delle ville e giardini storici, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente PO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Turistico-ricettivo (d1 e d2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-categorie e1, e2, ed e4).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 90. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso e/o di frazionamento degli edifici, il reperimento della dotazione dei parcheggi mancanti non può comportare la riduzione dei giardini di pertinenza. I giardini storici non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura e le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie; tali pavimentazioni devono comunque dimostrare la compatibilità e la coerenza con gli assetti storici.

5. Nelle ville e giardini storici non sono ammessi:

  • - le recinzioni stabili di ogni forma e materiale, nonché la chiusura delle strade, dei sentieri e dei passaggi di ogni tipo, mentre devono essere conservate i muri e gli accessi aventi rilevanza storico-testimoniale;
  • - depositi di materiali e di rottami di qualsiasi natura e depositi di merci all'aperto, o attività di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi;
  • - l'installazione delle attrezzature e degli impianti relativi alle telecomunicazioni e di elettrodotti in linea aerea.

6. Nei giardini storici è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso nelle zone che non presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche o ambientali di pregio; la loro sistemazione e la viabilità di accesso deve dimostrare la coerenza con i valori ed il contesto storico-ambientale.

Art. 71 Le addizioni residenziali unitarie (R4)

1. Sono le parti del tessuto edilizio esistente nate da lottizzazioni o progetti pubblici o privati che il piano riconosce come interventi unitari. Di formazione relativamente recente, sono da considerarsi definite nell'immagine e nella conformazione.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Direzionale e di servizio (e).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 60. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

4. Nelle parti che il PO definisce come sub sistema delle addizioni residenziali unitarie, esito di piani urbanistici attuativi o comunque di progetti unitari, gli interventi previsti dalla classe 4 hanno l'obiettivo di assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici degli edifici in questione. Per questo gli interventi ammissibili sono limitati alle sole modifiche interne degli edifici, anche con aumento delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti, ma con il divieto di modificazione dei principi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, degli accessi, dei balconi) e decorativi. È vietato altresì la modificazione della tipologia delle coperture, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici. Gli eventuali interventi di volti a cambiare i suddetti elementi dovranno avvenire attraverso un progetto unitario che comprenda tutto il complesso edilizio di riferimento.

Art. 72 La residenza in aggiunta (R5)

1. Sono le parti cresciute sulla base di singole iniziative, in genere di modeste dimensioni. Il sub sistema si caratterizza per la disomogeneità dei tipi edilizi e della suddivisione dei lotti e dalla frammentazione del suolo pubblico e con scarse dotazioni collettive.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio (e).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

Art. 73 Le aree miste (R6)

1. Sono le parti caratterizzate dalla presenza di ampi isolati occupati da edifici e spazi aperti residenziali, misti produttivi, con rapporto di copertura variabile, come variabili sono le aree reciprocamente occupate dalle funzioni miste presenti.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Industriale e Artigianale (sotto-categoria b3, b1 e b2), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Commerciale all'ingrosso e depositi (f), Direzionale e di servizio (e).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

Art. 74 La residenza diffusa (R7)

1. Corrisponde ad un ambito, prevalentemente residenziale, generato dalla progressiva urbanizzazione dell'area pianeggiante a sud di via Covetta, da cui si sviluppano le parallele strade di impianto; l'ambito si caratterizza per un tessuto rado e discontinuo, con edificazione lungo strada, ma senza allineamenti e per la pressoché totale assenza di dotazioni pubbliche (verde pubblico, parcheggi, piazze, ecc.) e dove comunque è quasi assente l'uso agricolo, comunque molto frammentato, distinguendosi piuttosto come spazio vuoto intercluso delle frange residenziali.

1. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-categorie e1, e2, ed e3).

2. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

3. Sono aree caratterizzate da un elevato rischio idraulico per il quale risulta importante mantenere un adeguato grado di permeabilità del suolo. Gli interventi di ampliamento, di demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia dovranno osservare quanto prescritto al Titolo IV ed in particolare quanto prescritto all'art. 36, riducendo la frammentazione dei corpi di fabbrica ed evitando quanto più possibile di occupare spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili, accorpando quanto più possibile i volumi risultanti.

4. Per i resede di pertinenza degli edifici interessati dagli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia si dovranno assumere in via indicativa i criteri di cui all'art. 38, comma 3 e la collocazione dei nuovi parcheggi pertinenziali a raso non deve alterare la funzionalità idraulica e per la pavimentazione si prescrive la terra battuta e ghiaia, o soluzioni assimilabili, mentre non sono ammesse pavimentazioni impermeabili.

Capo II La produzione

Art. 75 Articolazione della Produzione

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali.

3. La produzione nel P.O. di Carrara è così articolata:

  • - P1 Le aree produttive del Carrione
  • - P2 Le piastre produttive specializzate
  • - P3 L'area specializzata retro portuale
  • - P4 Gli edifici della produzione diffusa
  • - P5 Le aree miste dei servizi e del commercio

4. Appartengono al sistema della produzione, il Porto di Marina di Carrara e le aree dei bacini estrattivi, per le quali si definiscono norme di raccordo con i relativi piani (Piano Regolatore Portuale e Piani Attuativi dei bacini estrattivi) ai successivi Artt. 81 e 82.

5. Nelle aree del sistema della produzione - P - sono consentiti la realizzazione di depositi di merci o di materiali e di impianti per attività produttive all'aperto, con trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ed occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

6. All'interno degli ambiti della produzione P, di cui al precedente comma 3, il P.O. individua gli edifici e le strutture di valore storico-testimoniale, con specifica campitura nelle Tavole della Disciplina del territorio, per i quali gli interventi devono rispettare l'assetto tipologico e i caratteri formali degli edifici, tutelandone l'immagine complessiva e le caratteristiche compositive originarie. Per tali edifici e strutture di valore storico-testimoniale, in relazione agli interventi previsti:

  1. a) deve essere svolto un rilievo preliminare e una apposita schedatura che miri a individuare gli elementi dell'archeologia industriale da sottoporre a tutela;
  2. b) deve essere garantito il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e degli elementi tipologici dei manufatti e degli elementi formali e decorativi;
  3. c) deve essere garantito il mantenimento, il restauro e la tutela delle vecchie attrezzature per la lavorazione del marmo ancora presenti (gru, carri ponte, seghe...) e delle opere dell'ingegneria idraulica (condotte e fossi...);
  4. d) è ammessa la modifica della partitura e delle dimensioni delle aperture sui fronti esterni secondari non visibili dall'esterno del lotto e comunque nel rispetto del criterio compositivo originario e congruo alla valenza del fabbricato;
  5. e) È ammessa l'introduzione di nuovi solai interni, nel rispetto dei caratteri dei prospetti principali;
  6. f) previa relazione storico-critica è consentita la demolizione e ricostruzione di volumi incongrui (manufatti precari, superfetazioni, addizioni recenti), da realizzarsi anche in aderenza al corpo di fabbrica principale, purché coerentemente all'assetto morfologico e tipologico del complesso.

Art. 76 Le aree produttive del Carrione (P1)

1. Comprendono le aree produttive localizzate lungo il Carrione e le aree comunque afferenti al sistema idrografico del torrente. Il PS promuove la riqualificazione funzionale ed ambientale del contesto, individuando uno specifico sistema funzionale e per questo nell'ambito delle aree produttive del Carrione è consentito il mantenimento della attività produttive nei limiti della superficie coperta esistente.

2. All'interno dell'ambito P1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale nelle sotto-articolazioni (b), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Commerciale all'ingrosso e depositi (f), Direzionale e di servizio (e).

3. In tali aree il PO promuove prioritariamente le attività legate alla produzione artistica, ai laboratori d'arte, a gallerie d'arte, a funzioni culturali o verso le funzioni di servizio alle attività produttive, showroom, spazi espositivi, foresterie e servizi per l'ospitalità temporanea, servizi ricreativi, palestre e simili. Il P.O. condiziona i cambi di destinazione d'uso all'adozione delle misure di compensazione e mitigazione, ovvero:

  1. a) si dovrà mantenere e migliorare la permeabilità del suolo, anche, ove possibile, con il recupero di permeabilità di aree precedentemente pavimentate;
  2. b) si dovrà arricchire l'equipaggiamento arboreo delle aree e degli spazi non edificati, con la messa a dimora di alberi utili ad ombreggiare il suolo e gli edifici presenti;
  3. c) si dovrà mantenere e migliorare la funzionalità della rete di drenaggio superficiale delle acque meteoriche.

Valgono per questo le prescrizioni di cui al precedente Titolo IV. In particolare, il passaggio dalla funzione industriale e artigianale e/o da quella di commercio all'ingrosso e depositi - in quest'ambito da considerarsi equiparate dal P.O. - alla funzione commerciale al dettaglio e direzionale e di servizio comporta il miglioramento della permeabilità del suolo, con il raggiungimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria; si dovrà inoltre arricchire l'equipaggiamento arboreo degli spazi inedificati con la messa a dimora di un albero ogni 50 mq di SE che cambia la destinazione d'uso.

4. All'interno dell'ambito P1, gli interventi di sostituzione edilizia e di addizione volumetrica consentite per la classe 6 non possono comportare aumento delle superfici coperte, ma possono svilupparsi in altezza fino ad un massimo di 12,00 ml, purché si dimostri la salvaguardia della percepibilità da punti di pubblica fruizione degli eventuali elementi salienti del paesaggio; tali interventi sono subordinati alle compensazioni ambientali di cui al precedente Titolo IV. In particolare gli interventi di sostituzione edilizia devono concorrere alla realizzazione di una fascia verde di almeno mi. 10 lungo il torrente, con lo scopo di migliorare il rapporto tra insediamenti e corso d'acqua e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con ambiti, residenziali e no.

Art. 77 Le piastre produttive specializzate (P2)

1. Sono gli ambiti specializzati per la produzione industriale, a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica che le ha sempre individuate come aree industriali attrezzate. Fa parte delle piastre produttive specializzate anche l'area retro-portuale P3, per la quale il P.O. detta specifiche discipline al successivo art. 78.

2. All'interno dell'ambito P2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., per il p.e.e. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale (nelle sotto-categorie b1 e b2), Commerciale all'ingrosso e depositi (f), Direzionale e di servizio (sotto-categoria e1).

Gli ambiti P2 sono da considerare aree strategiche per la produzione manifatturiera, pertanto le destinazioni d'uso Commerciali all'ingrosso e depositi - f - e quelle Direzionali, esclusivamente riferite alla sotto-articolazione e1, non possono superare, complessivamente, il 20% delle superfici utili (SU) esistenti, con le seguenti eccezioni:

Nelle aree P2 poste lungo il Viale Zaccagna sono ammesse anche le funzioni commerciali, limitatamente agli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28, della L.R. 62/2018 e s. m e i. (concessionari autoveicoli, motocicli e simili).

Per le aree P2 prospicenti la strada Aurelia e la via di Nazzano, sono da privilegiare le destinazioni Direzionali e di servizio, tanto che non devono osservare il predetto limite del 20%, mentre non sono consentite le attività industriali e artigianali nella sotto-categoria b2. In tali aree è inoltre consentita la sotto-categoria commerciale c1 limitatamente agli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, come definite ai sensi della L.R. 62/2018 e s.m.i..

3. Negli ambiti P2, per le attività Industriali e artigianali gli interventi devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • - distanza minima dal ciglio stradale pari all'altezza;
  • - distanza minima dai confini pari all'altezza o in confine previo accordo fra i proprietari dietro presentazione di atto registrato e trascritto;
  • - indici urbanistico edilizi = 0,80 mq/mq; Rc = 40% massimo consentito; H massima = ml.12,00 escluso volumi tecnici purché si dimostri la salvaguardia della percepibilità da punti di pubblica fruizione degli eventuali elementi salienti del paesaggio; alle stesse condizioni sono ammesse altezze maggiori di ml.12,00, che in ogni caso non potranno superare i ml.50,00, commisurate alle effettive esigenze degli interventi che dovranno essere adeguatamente documentate nei relativi progetti, in tal caso la distanza minima da strade e confini dovrà essere pari a ml.12,00;
  • - per gli edifici esistenti che abbiano già raggiunto le limitazioni di cui sopra, possono essere consentiti interventi di ampliamento "una tantum" nella misura massima del 10% della SE esistente fino ad un max. di mq. 50 di SE.

4. Gli interventi di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento devono osservare le disposizioni di cui al precedente Titolo IV sulle compensazioni ambientali e deve inoltre essere garantito:

  • - il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai sensi di legge. In particolare per le unità produttive del settore del marmo devono essere predisposti gli impianti per il riciclaggio delle acque di lavorazione e gli impianti per la rimozione dei detriti.
  • - l'adeguamento alle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme di sicurezza del lavoro e sulla assistenza dei lavoratori. In particolare nei fabbricati di nuova costruzione ed in quelli oggetto di demolizione e ricostruzione una quota della SE pari a mq. 6,0 per addetto per le Unità locali fino a 50 addetti e a mq. 4,0 per addetto per le altre Unità locali, deve essere destinate ai seguenti servizi: spogliatoi, servizi igienici, mense ed eventuali attrezzature sociali e ricreative.

5. Ogni intervento di nuova edificazione, anche in ampliamento, di demolizione con ricostruzione e di sostituzione edilizia è subordinato alle compensazioni ambientali di cui al precedente Titolo IV e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con altri ambiti, residenziali e no. Tali interventi di compensazione devono interessare prioritariamente le aree verdi ancora libere lungo i corsi d'acqua, Carrione e Lavello.

6. Il P.O., all'interno dell'ambito P2, riconosce gli edifici e le strutture di valore storico-testimoniale per i quali, nel caso in cui le tavole delle discipline non indichino alcuna classe di intervento, sono consentiti gli interventi diretti sui singoli edifici fino alla classe 3 rispettando le disposizioni del precedente art. 75, comma 6. Eventuali ulteriori interventi volti a sviluppare e/o trasformare le attività produttive esistenti, si attuano attraverso la redazione di specifico piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi di legge.

Art. 78 L'area produttiva retro portuale (P3)

1. Sono gli ambiti produttivi posti nell'area retro portuale di Marina di Carrara rivolti specificatamente alle attività legate al trasporto marittimo delle proprie produzioni. Tali ambiti si distinguono in due sottozone:

  1. a) Centro intermodale, posto nella porzione individuata dalle tavole del P.O. a sud-ovest, con destinazione d'uso prevalente f2;
  2. b) Area produttiva speciale, posta nella porzione individuata dalle tavole del P.O. a nord-est, con destinazione prevalente b1;

2. All'interno dell'ambito P3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale, nelle sotto-articolazioni b1 e b2, Commerciale all'ingrosso e depositi (f).

Sono sempre ammessi le mense e gli spacci aziendali non aventi destinazione d'uso autonoma.

3. Oltre quelle b1 e b2, le attività consentite sono riferibile ad attività di magazzinaggio e deposito e/o stoccaggio di merci e materiali e i relativi uffici (f2), mentre le attività di commercio all'ingrosso f1 sono consentiti nei limiti del 20% delle SE esistenti nella sotto zona a), di cui al comma 1.

4. in relazione alle sotto zone richiamate al comma 1:

  1. a) per la zona del centro intermodale si deve prevedere:
    • - la realizzazione di piazzali per la movimentazione, lo stoccaggio e il confezionamento delle merci;
    • - è ammessa la costruzione di attrezzature e servizi funzionali all'attività svolta quali l'alloggio per il custode, eventuale officina per la riparazione dei mezzi, uffici, servizio mensa, come risulteranno documentate nei relativi progetti, in funzione dei fabbisogni necessari allo svolgimento dell'attività in riferimento alle norme igienico-sanitarie e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • - le aree destinate al parcheggio ed alla manovra dovranno essere stabilmente pavimentate e dotate di impianti di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche;
    • - è prescritta la sistemazione a verde con alberi di alto fusto e cespugli nella fascia di confine posta sul lato mare avente profondità non inferiore a ml. 10,0.
  2. b) per la zona dell'area produttiva speciale si deve prevedere:
    • - l'uso esclusivo industriale b1, legato all'utilizzo del trasporto navale e marittimo, privilegiando l'insediamento di attività non idroesigenti, con la possibilità dell'introduzione di quota parte, fino al massimo del 20% di attività f1;
    • - distanza minima dai confini e dal ciglio stradale pari all'altezza e comunque non inferiore a ml.7,00;
    • - indici urbanistici ed edilizi: uf = 0,20 mq/mq, Rc = 40% massimo consentito; H max = 12,00 ml. escluso i volumi tecnici, purché si dimostri la salvaguardia della percepibilità da punti di pubblica fruizione degli eventuali elementi salienti del paesaggio;
    • - ai fini riduzione dell'impatto sul clima acustico dovranno essere previsti interventi di mitigazione attraverso l'inserimento di barriere vegetazionali e/o schermature artificiali con funzione fonoassorbente e quale schermo per l'inquinamento luminoso e atmosferico;
    • - le aree stabilmente pavimentate dovranno essere dotate di impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche;
    • - per le emissioni rumorose dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico tenendo in considerazione anche gli effetti cumulativi delle varie sorgenti rumorose che si andranno eventualmente ad insediare in detta zona. Gli eventuali incrementi e nuove emissioni in atmosfera dovranno essere valutati dagli Enti competenti tenendo in considerazione gli effetti nel loro insieme attraverso proiezioni sugli effetti cumulativi che si potrebbero determinare; le aziende che eventualmente si insedieranno dovranno predisporre, in accordo con ARPAT, un sistema di monitoraggio delle emissioni acustiche e della qualità dell'aria a tutela delle zone residenziali limitrofe all'area in oggetto;
    • - dovrà essere conservato il tracciato ferroviario esistente e la sua piena funzionalità ed efficienza;
    • - dovranno essere interrati i cavi elettrici aerei.
    • - per l'area di servizio per l'autotrasporto, le aree destinate al parcheggio dell'autotrasporto dovranno essere stabilmente pavimentate e dotate di impianti di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche. È ammessa, oltre alla realizzazione dell'alloggio del custode, eventuale officina, uffici, bar, stanze di riposo per gli autisti, servizi igienici.

5. Per le particolari attività che vi si svolgono, all'interno dell'area produttiva speciale b) è ammessa l'installazione di volumi mobili, legati ad esigenze temporanee, comunque superiori a 180 giorni consecutivi, fino ad un massimo di due anni, per uffici e servizi integrati alle attività svolte. Tali volumetrie, che non possono superare i complessivi mq 320 di SE dovranno essere costituite da moduli appoggiati a terra di facile ancoraggio e smontaggio e subordinate alla presentazione di una atto unilaterale d'obbligo.

Art. 79 Gli edifici della produzione diffusa (P4)

1. L'ambito include gli edifici e complessi edilizi a carattere produttivo posti all'interno di tessuti misti e/o contigui a tessuti residenziali e quelli posti in ambito collinare e montano.

2. All'interno dell'ambito P4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Industriale e artigianale (in tutte le sotto-articolazioni b), Commerciale al dettaglio (limitatamente alle sotto-categorie c1 e c2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-articolazioni e1, e3 ed e5), Commerciale all'ingrosso e depositi (f).

3. Agli edifici produttivi esistenti ai quali il P.O attribuisce la destinazione d'uso b1 - Industriale e artigianale - gli interventi per la classe 6 consentono ampliamenti fino al raggiungimento di un rapporto di copertura Rc del 40%, per un'altezza massima di 12 ml. subordinato alle compensazioni di cui al precedente Titolo IV e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con gli ambiti limitrofi residenziali e no. Le barriere verdi partecipano al raggiungimento dei minimi prescritti per gli obblighi per la compensazione della CO2, di cui al precedente art. 37.

4. Agli edifici esistenti a servizio delle attività, ai quali il P.O attribuisce la destinazione d'uso b2 - piazzali e depositi di materiali lapidei - gli interventi per la classe 6 consentono ampliamenti fino ad un massimo del 30%, della SE esistente, per un'altezza massima di 12 ml. subordinato alle compensazioni ambientali di cui al precedente Titolo IV e all'introduzione di barriere verdi di adeguata consistenza a confine con ambiti, residenziali e no.

5. Il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti comporta, oltre alle compensazioni di cui al precedente Titolo IV, con le specifiche del precedente comma, il reperimento delle dotazioni di parcheggio richieste in relazione all'aumento del carico urbanistico e il mantenimento delle SE esistenti. In particolare il passaggio dalla funzione industriale e artigianale e/o da quella di commercio all'ingrosso e depositi - da considerarsi equiparate dal P.O. nell'ambito P4 - alla funzione commerciale al dettaglio e direzionale e di servizio comporta il miglioramento della permeabilità del suolo, con il raggiungimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria; si dovrà altresì arricchire l'equipaggiamento arboreo degli spazi inedificati con la messa a dimora di un albero ogni 30 mq di SE che cambia la destinazione d'uso e migliorare la funzionalità idraulica del contesto.

Art. 80 Le aree dei servizi e del commercio (P5)

1. Le aree comprendono le aree del territorio urbanizzato caratterizzate dalla presenza pressoché esclusiva di edifici non residenziali e tessuti specializzati a prevalenza commerciali. Tali aree comprendono sia insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita, sia attività produttive e/o direzionali in evoluzione, verso una ulteriore specializzazione commerciale e di servizio alle imprese.

2. All'interno dell'ambito P5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-articolazioni c1, c2 e c3), Direzionale e di servizio (nelle sotto-articolazioni e1, e3 ed e5), Commerciale all'ingrosso e depositi (f) e servizi fieristici (sotto-categoria s12). L'insediamento di nuove medie superfici di vendita (c3) deve essere comunque verificato in relazione alla possibilità di costituire aggregazioni di medie strutture, da sottoporre a conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della LR 65/2014. Come previsto dalle disposizioni regionali, non è invece soggetto a conferenza di copianificazione l'ampliamento, anche per mutamento di destinazione d'uso e aggregazione di nuovi volumi e, delle grandi superfici di vendita esistenti.

In tale ambito si dovranno garantire lo svolgimento delle attività di relazione e di scambio, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta e con il miglioramento della qualità ambientale ed estetico-formale dei luoghi, con particolare riferimento allo spazio pubblico.

3. Sono aree che per le loro caratterizzazione devono contribuire alla valorizzazione estetica e funzionale del contesto urbano. Le porzioni di tessuto insediativo a carattere produttivo eventualmente presenti necessitano di interventi organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati ad una progressiva sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con il tessuto commerciale e di servizio presente.

4. Nel caso di interventi eccedenti la classe 3 e nel caso di cambio di destinazione d'uso è richiesta la contestuale realizzazione di sistemazioni a verde di ambientazione nelle parti prospettanti la viabilità pubblica, con alberature e/o siepi. Nel caso di interventi eccedenti quanto consentito dalla classe 5 è prevista la cessione di una fascia della profondità minima di 2 ml. lungo la viabilità pubblica da destinare a spazi pedonali e ciclabili e alla riqualificazione generale della zona.

5. Ai fini della riqualificazione energetica e architettonica degli edifici, pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà, purché compatibili con la fruibilità degli spazi carrabili.

Art. 81 Il Porto di Marina di Carrara

1. Il P.O. individua nelle tavole della Disciplina del territorio, in coerenza con quanto presente nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'area portuale di Marina di Carrara, ovvero la parte del fronte mare di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. La circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale comprende le aree destinate ad attività di servizio quali dogana, guardia di finanza, polizia di frontiera, ecc. e le attività amministrative di servizio al porto.

2. Si prevede la riorganizzazione dell'area, attraverso la redazione del Piano Regolatore del Porto commerciale (PRP), di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dell'intera area, all'interno della quale convivono le funzioni commerciali, la diportistica, le attività della cantieristica e peschereccia e della croceristica, destinate ad avere un ulteriore sviluppo. In attesa del nuovo P.R.P., il cui procedimento è tuttora in corso, per ciascuna delle attività sopra elencate, da considerarsi sempre ammesse oltre a quelle del comma 1, gli interventi edilizi saranno commisurati alle effettive esigenze, come risulteranno documentate nei relativi progetti.

3. In attesa del nuovo P.R.P., si fanno salve le disposizioni del vigente P.R.P., così come previsto dall'art. 5 della L. 84/1994 e dall'art. 44 ter della LRT 65/2014.

Art. 82 Le aree dei bacini estrattivi

1. Il P.O., in attuazione del P.S., ammette le attività estrattive esclusivamente all'interno del bacino industriale estrattivo e individua, nelle tavole della Disciplina del territorio, il perimetro delle aree disciplinate dai seguenti Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) relativi alle seguenti Schede di Bacino individuate dal PIT-PPR:

  1. a) il Piano Attuativo relativo alla Scheda 14 del PIT - Bacini di Piscinicchi e Pescina Boccanaglia bassa, approvato con Delibera di C.C. nº 68 del 03/11/2021;
  2. b) il Piano Attuativo relativo alla Scheda 15 del PIT - Bacini di Torano, Miseglia e Colonnata, approvato con Delibera di C.C. nº 71 del 03/11/2020 nº 55 del 11/06/2019;
  3. c) il Piano Attuativo relativo alla Scheda 17 del PIT - Bacino di Combratta, adottato con Delibera di C.C. nº 67 del 15/07/2019.

2. I Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi attuano le previsioni del PIT/PPR in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 65/2014 e disciplinano le attività estrattive e gli interventi edilizi e urbanistici ammessi negli ambiti elencati al precedente comma. Il P.O. rimanda ai contenuti dei P.A.B.E. la definizione di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f della L.R. 35/2015 e le previsioni di cui all'Art. 9 comma 3 lett. c) e Art. 10 comma 1 della L.R. 35/2015.

3. L'intera area interessata dai P.A.B.E. è individuata nelle Tavole del P.O. "Zone territoriali omogenee" quale zona D.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17