Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 53 Elementi costitutivi del sistema delle infrastrutture e servizi per la mobilitĂ 

1. Il sistema delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità è articolato attraverso i seguenti elementi costitutivi:

  • - Autostrada (A12)
  • - Rete ferroviaria (RF)
  • - Rete stradale
  • - Fasce di rispetto stradale e ferroviario
  • - Aree di servizio
  • - Parcheggi pubblici
  • - Percorsi pedonali e ciclabili
  • - Viabilità rurale ed escursionistica

2. L'Autostrada A12 Genova-Rosignano Marittimo è interconnessa con la rete ordinaria comunale attraverso lo svincolo di Carrara. In relazione ai flussi di traffico insistenti sul nodo, si prevede la formazione di una rotatoria in viale Galilei, così da favorire l'accesso alla rete autostradale. Al fine di mitigare gli impatti generati dal tracciato autostradale, devono essere previste fasce alberate longitudinali e trasversali raccordate alle coperture arboree esistenti; tali interventi devono essere accompagnati da specifiche soluzioni ...

3. La rete ferroviaria (RF) che attraversa Carrara è costituita dalla Linea Roma-Genova, che comprende la stazione di Carrara-Avenza e dai raccordi industriali di Carrara, costruiti per collegare impianti e scali alla Zona industriale Apuana e con lo scalo retro portuale di Marina di Carrara. Il P.O. prevede la riqualificazione di tale stazione delle aree adiacenti, anche attraverso il potenziamento della dotazione di parcheggi di scambio.

Art. 54 Rete stradale

1. Appartengono alla rete stradale i tracciati stradali che costituiscono la viabilità portante e quella locale di distribuzione interna ai sistemi insediativi. Tali tracciati sono differenziati nelle tavole della Disciplina del territorio del P.O. in scala 1:2.000 come segue:

  1. 1) Strade di scorrimento (M1)
  2. 2) Strada di attraversamento (M2)
  3. 3) Strade di connessione tra la rete extraurbana e la rete urbana (M3)
  4. 4) Strade di penetrazione e di collegamento (M4)
  5. 5) Strade di distribuzione urbana (M5)

Tale differenziazione effettuata ha un valore puramente indicativo.

2. Sulle aree per sedi stradali, di cui al comma 1, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici a bordo strada, in aggiunta agli standard previsti dal Piano Operativo;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - percorsi carrabili permanenti di servizio alle infrastrutture viabilistiche autostradali o di grande comunicazione;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori e più in generale sulle aree scoperte non utilizzate per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc.). Nei tratti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti e bevande;
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili);
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento alle direttrici di lunga percorrenza, fatta eccezione per le aree di servizio e gli impianti per la distribuzione dei carburanti disciplinati dal successivo art. 56.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. È tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

6. Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole grafiche del Piano Operativo, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva. In tale fase sono precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, da definirsi tenendo conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento, delle esigenze di caratterizzazione e/o di riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dei programmi relativi all'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili.

7. Per la rete stradale e le opere connesse devono essere adottate soluzioni progettuali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama territoriale esistente, minimizzando l'interferenza visiva con i valori estetico-percettivo delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e di materiali innovativi in grado di favorire la migliore armonizzazione delle opere con il contesto. In caso di attraversamento di corsi d'acqua devono essere salvaguardati i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico, garantendo l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal P.I.T. con valore di Piano Paesaggistico Regionale e il minor impatto visivo possibile.

8. Per mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico, compensare l'impermeabilizzazione dei suoli ed ottimizzare la gestione quali/quantitativa delle portate meteoriche di dilavamento, oltre che per favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera, per la strada SS1 Aurelia, identificata con la sigla M2, dovranno essere previste adeguate fasce di ambientazione, alle quali assegnare valore ecologico e ponendo attenzione al progetto della sezione e del profilo stradale in maniera confacente al paesaggio attraversato. Visti gli intensi flussi di traffico si raccomanda altresì, nel caso di riasfaltatura, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti.

9. Per le strade M3, si dovranno sistemare le fasce laterali qualificando gli usi pedonali e ciclabili, anche tramite la progettazione integrata dei diversi elementi di arredo ed in particolare:

  • - per Viale Galilei gli interventi dovranno garantire una sezione costituita da una corsia per senso di marcia e banchine laterali con marciapiedi. Le intersezioni dovranno essere preferibilmente a raso con rotonde o incroci semaforizzati. È opportuno prevedere una pista ciclabile, anche con riduzione della carreggiata stradale, che consenta il raccordo tra l'Aurelia e la litoranea, che sono già dotate di piste ciclabili;
  • - per Viale XX settembre il piano operativo rinvia ad uno specifico progetto di iniziativa pubblica (piano particolareggiato del traffico/progetto di opera pubblica, che possa tener conto degli aspetti più strettamente funzionali svolti dalla strada - anche in relazione con la realizzazione relativamente recente della nuova via dei Marmi - e della necessità di integrare le diverse modalità di utilizzo (trasporto pubblico, carrabile, ciclabile e pedonale), temi rispetto ai quali spazio pubblico dovrà svolgere una funzione strutturante: dalla scala più grande, garantendo una adeguata accessibilità alle funzioni territoriali per il fondamentale ruolo di collegamento tra molte e valle del territorio comunale, alla scala intermedia, definendo nuove relazioni tra i diversi quartieri attraversati, alla scala più piccola, occupandosi della composizione delle aree e degli spazi aperti (percorsi, slarghi, verde, ecc.);
  • - per l'asse di connessione alle aree industriali costituito da più tratti viari si deve ricercare il coordinamento con il vicino Comune di Massa, al fine di garantire la continuità e l'adeguamento della sezione stradale e la facile identificabilità dell'itinerario che va dalla Strada dei marmi al Porto.

Art. 55 Fasce di rispetto stradale e ferroviario

1. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viabilistica o di trasporto - costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti da questi generati sull'ambiente e sul paesaggio. Le fasce di rispetto stradale - la cui ampiezza discende direttamente da previsioni di legge e varia in funzione dell'evolversi degli assetti insediativi ed infrastrutturali - sono indicate negli elaborati cartografici del Piano Operativo nelle Tavole della Disciplina del territorio.

Le fasce di rispetto ferroviarie sono dimensionate nel rispetto del D.P.R. nº753 dell'11/7/80 entro e fuori i centri edificati. In tali fasce qualsiasi intervento è subordinato all'autorizzazione del competente Ufficio Opere Civili del Compartimento Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80.

Le fasce di rispetto sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona.

2. Per gli edifici esistenti ricadenti in fascia di rispetto sono ammessi gli interventi riferiti alle classi di appartenenza, laddove consentito l'eventuale ampliamento deve essere eseguito sul fronte del fabbricato che non prospetta la strada.

3. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse le recinzioni e la costruzione di impianti tecnologici purché non al servizio dei singoli edifici e, comunque, ad una distanza minima dal ciglio stradale di ml. 6,0. Nelle stesse è inoltre consentita la costruzione di strutture ed impianti a servizio della viabilità (distributori di carburante, lavaggi, assistenza meccanica e strutture similari, di cui al successivo art. 55). Gli interventi edilizi necessari all'installazione e trasformazione dei suddetti impianti dovranno rispettare le norme delle leggi vigenti e le seguenti limitazioni:

  • - distanza minima di ml. 500 da altre stazioni di servizio sullo stesso lato della via e di ml. 250 su lati opposti; fanno eccezione gli impianti di distribuzione carburanti per i quali si applica la normativa regionale in materia, limitatamente alle distanze minime;
  • - distanze minime da incroci stradali ml. 50.

4. Nella fascia di rispetto stradale all'interno del perimetro del Consorzio Zona Industriale Apuana, è consentita l'istallazione di depositi di blocchi di marmi, pietre e granito. Tali attività dovranno osservare un arretramento rispetto al ciglio della strada di ml. 10,0 da mantenere a prato.

Art. 56 Aree di servizio

1. Le aree di servizio e gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sono individuate lungo la rete stradale nelle tavole del P.O. con la sigla c5. È vietata la costruzione di nuove aree di servizio nelle zone A, come individuate ai sensi del D.M. 1.444/1968.

2. Per le aree e gli impianti esistenti non si devono osservare i limiti agli interventi previsti dalle classi attribuite dal P.O.. I progetti di nuovi impianti, nonché i progetti di adeguamento e di ampliamento degli impianti esistenti, devono osservare il rispetto dei seguenti parametri urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (ST):

  • - Indice di edificabilità territoriale IT: 0,5mc/mq
  • - Altezza massima degli edifici o manufatti Hmax: ml 5,00, ad eccezione delle pensiline
  • - Indice di permeabilità fondiario (IPF) non inferiore al 35%

La superficie coperta (SC) complessiva dei manufatti che determinano volume edificabile (o edificato) (VE) non può superare il 10% della superficie territoriale (ST) dell'area di intervento.

Per le nuove aree di servizio e distributori carburanti e negli interventi di modifica a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

3. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, da considerarsi complementari:

  • - l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • - l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione non superiore a mq 300.

Per le attività complementari si dovranno prevedere i parcheggi per la sosta stanziale, di cui al precedente Art. 18 e nel caso di attività commerciali dovranno essere previsti anche i parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali, all'art. 19.

4. Le eventuali attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione.

5. In aggiunta alle attività di cui sopra gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi di bancomat, ecc..

6. La realizzazione di nuovi impianti si attua per intervento diretto subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune che disciplini le opere di mitigazione. In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di prima pioggia da tutto il piazzale (dimensionando orientativamente i serbatori per i primi 5 mm di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate alla depurazione pubblica o, in alternativa, ad un idoneo impianto privato.

7. Negli impianti situati all'esterno degli ambiti urbanizzati e dovunque sia possibile, si prescrive la formazione di una fascia arboreo-arbustiva (posta lungo tutto il confine dell'impianto, meno che lungo la strada), costituita da alberi ad alto fusto e da specie arbustive interposte, scelte tra quelle tipiche del territorio rurale di cui al successivo art. 85.

8. Nelle aree di cui al presente articolo - Aree di servizio - individuate nelle tavole del P.O. con la sigla c5, sono sempre consentiti gli autolavaggi, anche senza il servizio di distribuzione di carburanti.

Art. 57 Parcheggi pubblici

1. Le aree da destinare a parcheggio pubblico previste per i diversi interventi dovranno essere quanto più possibile accorpate e di forma regolare, in particolare non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste eventuali aree disperse e/o di forma fortemente irregolare e/o in declivio con pendenze del terreno superiori al 8 %. Per la verifica circa la loro funzionalità, rispetto all'estensione dell'area calcolata in applicazione dei parametri indicati, dovrà essere assicurata la localizzazione di un numero di stalli almeno pari a uno ogni 25 mq di superficie di parcheggio prevista.

2. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree del parcheggio a raso dovranno seguire i seguenti criteri:

  • - per i parcheggi esterni alla sede stradale dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili; per i parcheggi superiore a 10 posti auto dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta per ogni 4 posti auto;
  • - per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:
    Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
    Da 20 a 99 1
    Da 100 a 199 2
    Da 200 a 499 3
    Da 500 4
  • - dovrà sempre essere prevista la dotazione di alberature, nella misura minima di un albero ad alto fusto ogni 80 mq. di parcheggio, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; per questo scopo si dovranno impiegare specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, preferendo piante autoctone con fogliame fitto, impalcatura alta e minor suscettibilità a malattie e patogeni, minor esigenze di manutenzione e limitata produzione di residui in termini di aghi, fiori, frutti e resine essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
  • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso alberi, siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari, fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
  • - dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - dovrà essere prevista una pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso;
  • - gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

3. I parcheggi pubblici scoperti pavimentati dovranno essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche. Nel territorio rurale, in particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica.

Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

Art. 58 Percorsi pedonali e ciclabili

1. La rete ciclopedonale è destinata alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport.

2. Per le piste ciclabili va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico, assieme alla sicurezza dei ciclisti, con l'obiettivo fondamentale di affermare l'uso quotidiano della bicicletta come ulteriore forma di mobilità. Inoltre allo scopo di favorire attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che le piste ciclabili diventino elemento di qualificazione e fruizione lenta dello spazio aperto e agricolo, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico.

3. Qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione ciclopedonale, i percorsi pedonali e ciclabili possono essere individuati, quando opportunamente segnalati, in sede promiscua con il traffico meccanizzato. Ove localizzati su sedi stradali carrabili, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni. Nel caso di itinerari individuati lungo strade appartenenti al sottosistema M2 e M3 i percorsi ciclopedonali dovranno essere sempre separati dalle corsie destinate al traffico carrabile.

4. Il P.O. nella Tavola con valore indicativo - Allegato A alla Relazione illustrativa - Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento, individua i possibili percorsi ciclopedonali in sede stradale o su aree di uso pubblico, compreso quello della ciclovia Tirrenica quale tracciato di interesse regionale, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, che comunque non costituiscono aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti, in particolare nel territorio rurale.

Art. 59 ViabilitĂ  rurale e rete escursionistica

1. Il Comune di Carrara, a sostegno della fruizione diffusa del territorio, deve mettere in atto le opportune strategie per l'entroterra e la montagna, con la manutenzione e l'ampliamento della rete sentieristica, che insieme alla viabilità rurale e i percorsi poderali, supportano la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e la promozione delle attività economiche connesse con l'escursionismo, il turismo rurale, l'agriturismo, le produzioni agricole di qualità. L'Allegato A - Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento in scala 1:5.000, del P.O. individua, tra gli altri, i "Percorsi storici del Catasto Estense", anche al fine del recupero dei paesaggi testimoniali dell'insediamento storico.

2. La rete escursionistica è orientata principalmente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, anche per il collegamento tra località e luoghi di interesse e come alternativa alla mobilità veicolare. La viabilità rurale e la rete escursionistica sono da mantenere e adeguare alle suddette esigenze di fruibilità, garantendo:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

A tali fini, negli interventi sulla rete escursionistica si deve far ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Non è comunque consentito realizzare opere che compromettano la fruibilità della rete escursionistica.

3. È vietata l'asfaltatura ed in generale la pavimentazione delle strade bianche, mentre sono consentiti esclusivamente interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

4. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità, volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico; i progetti dovranno tenere conto della maggiore sicurezza e accessibilità, del miglior inserimento ambientale e paesaggistico, della limitazione del rischio idraulico e dell'instabilità dei versanti.

5. Nell'Allegato A - Tavola "Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento", in scala 1:5.000 sono individuati, con valore indicativo, i percorsi principali della rete escursionistica costituiti dai sentieri esistenti e dai percorsi pedonali, in particolare dalla via Francigena, dai sentieri del CAI e dal percorso della ex marmifera, ai quali si aggiungono eventuali tracciati con cui la rete escursionistica potrà essere implementata. Tali percorsi non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori o diversi itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

6. Per i percorsi escursionistici, i progetti di iniziativa pubblica dovranno prevedere interventi opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e funzionale, individuando i materiali da utilizzare per la pavimentazione, gli elementi di arredo, la segnaletica e la modalità di piantumazione degli arredi arborei. Per questi tracciati i progetti devono assicurare, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione degli elementi di rilevanza storica e paesaggistica: le opere di raccolta convogliamento delle acque, le murature in pietra e i ciglioni, le opere d'arte e gli arredi fissi i filari alberati, gli allineamenti arborei e le siepi. I suddetti progetti possono essere attuati anche mediante iniziativa privata, qualora correlati a interventi di miglioramento ambientale associati ai PAPMAA.

7. Il P.O. incentiva l'interconnessione della rete escursionistica con i principali cammini storici e le infrastrutture per la mobilità lenta previste dal PIT-PPR e da ulteriori progetti a scala nazionale e regionale che attraversano il territorio comunale.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17