Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 44 Articolazione del sistema ambientale (V)

1. Coerentemente alle invarianti strutturali del P.S. e agli obiettivi ad esse correlati e funzionale al riconoscimento dei valori e del ruolo degli ecosistemi e dei paesaggi rurali anche nell'ambito della efficienza della rete ecologica, come riconosciuti dalla II e IV invariante del PIT-PPR, il Piano Operativo, riconosce per Carrara uno specifico sistema ambientale. Il sistema ambientale di Carrara comprende tre tipi di aree: le aree poste in territorio rurale destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, le aree agricole propriamente dette e infine gli spazi aperti all'interno del territorio urbanizzato, che in accordo con il PIT-PPR, sono da mantenere in quanto funzionali al recupero ambientale ad al miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento urbano.

2. Il sistema ambientale del P.O. di Carrara è costituito dalle seguenti aree:

  • V1 - Il Parco Regionale delle Alpi Apuane e le aree contigue
  • V2 - Le aree a prevalente naturalità
  • V3.1 - Le aree agricole di pregio della collina e della montagna
  • V3.2 - Le aree agricole della collina
  • V3.3 - Le aree di corona dei borghi montani
  • V3.4 - Le aree agricole della pianura
  • V4 - Le aree agricole umide
  • V5 - Le aree verdi di connessione e di filtro ambientale
  • V6 - La residenza della campagna urbanizzata

Art. 45 Il Parco Regionale delle Alpi Apuane (V1) e le aree contigue

1. Le aree del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per le quali è previsto il regime di tutela, di cui alla legge istitutiva del Parco, L.R. nº 30/2015 e s.m.i. e alle disposizioni del Piano del Parco e di altri strumenti regolamentari dell'area protetta sono interamente ricomprese all'interno del sistema individuato dal P.O. delle aree a prevalente naturalità - V2, di cui al successivo articolo 46. Tali aree, identificate come V1 dal PO, non sono perimetrate nelle tavole della Disciplina del territorio.

2. Per le aree contigue del Parco Regionale delle Alpi Apuane, che oltre al V2 interessano anche altri sistemi ambientali ed ambiti individuati dal PO, valgono i vincoli di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e quanto prescritto dagli strumenti della pianificazione del Parco.

3. Nel caso di P.A.P.M.A.A. che prevedono interventi in area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane è necessario che il progetto sia corredato da un elaborato che inquadri in modo specialistico e a scala di dettaglio gli aspetti ambientali (sistemazioni idraulico-agrarie e vegetazionali, manufatti ed elementi testimoniali, sorgenti, rete idrica minore comprensiva di eventuali opere idrauliche...) e naturalistici (habitat, vegetazione, flora, fauna, corridoi ecologici indagati secondo i protocolli definiti dalle linee guida nazionali del MATTM, di ISPRA e di progetti regionali) corredato da specifiche cartografie tematiche. Questo al fine di evitare impatti determinati dalle trasformazioni sulle risorse ambientali e poter individuare e progettare le opere di miglioramento agricolo ambientale funzionali al contesto di riferimento in coerenza con quanto disposto dalla disciplina per le aree contigue del Piano del Parco di cui al Cap. 2.5.2..

Art. 46 Le aree a prevalente naturalitĂ  (V2)

1. Oltre alle aree del Parco Regionale delle Alpi Apuane e gran parte delle aree contigue, le aree a prevalente naturalità comprendono anche altre aree individuate come "Aree a prevalente naturalità diffusa" dal Piano Strutturale; queste si caratterizzano in larga parte come boschi e all'interno delle quali sono però presenti preziose isole di coltivi di impronta tradizionale ed aree incolte di elevato valore ambientale, per le quali il Piano Operativo favorisce la conservazione e la manutenzione.

2. Per le aree a prevalente naturalità - V2, si deve prevedere l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la conservazione dell'elevato valore naturalistico, al fine di garantire il mantenimento delle prestazioni ambientali e la riproduzione dei processi ecologico-naturali nel territorio carrarese.

3. Nei limiti ed alle condizioni delle leggi vigenti, all'interno delle aree a prevalente naturalità - V2, in coerenza con le disposizioni del PIT-PPR, si possono riconoscere zone per le quali sviluppare progetti di paesaggio volti al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie e dei coltivi tradizionali, come l'olivicoltura e la viticoltura terrazzata, con particolare riferimento al recupero degli agroecosistemi terrazzati e dei castagneti da frutto.

4. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di pianificazione sono regolati dalla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 - Legge forestale della Toscana e Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della L.R. nº 30/2015 aggiornata al 15 dicembre 2017 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.

Art. 47 Le aree agricole di pregio della collina e della montagna (V3.1)

1. Sono alle aree che il Piano Strutturale considera di interesse agricolo primario e che il PIT-PPR riconosce come appartenenti ad uno specifico paesaggio agrario di eccellenza (vigneti del Candia); le aree V3.1 sono vocate alle coltivazioni tradizionali dei territori collinari, per le quali si deve contrastare l'espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono e favorire il recupero degli agroecosistemi terrazzati dell'olivo e della vite.

2. Ai fini del presidio e della tutela delle aree agricole e degli agroecosistemi terrazzati, in queste aree non sono consentite:

  • - le modificazioni delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali e delle formazioni vegetazionali paesag-gisticamente significative;
  • - le trasformazioni morfologiche dei suoli, per cui gli annessi e manufatti consentiti dal presente piano non possono avere opere di fondazione, escluse quelle di ancoraggio e devono essere realizzati in legno o altri materiali leggeri, con pavimento in terra battuta o in legno o in pietra, semplicemente appoggiati su letto di sabbia e purché non comportino la realizzazione di nuova viabilità di accesso;
  • - le nuove costruzioni di abitazioni rurali realizzabili con trasferimento di volumetrie, di cui al successivo art. 95, comma 2 e le modifiche permanenti dei suoli, comprese le nuove piscine;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. Al fine di incentivare il presidio agricolo e mantenere il paesaggio delle colture terrazzate, in tali aree sono consentiti esclusivamente gli annessi per la conduzione agricola dei fondi, di cui al successivo comma 4, art. 95, realizzabili tramite P.A.P.M.A, quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime, che non necessitano di P.A.P.M.A.A., di cui al successivo art. 96 e i manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici, di cui al successivo art. 99. La costruzione di tali annessi e manufatti è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente alla manutenzione dei terrazzamenti e/o altre sistemazioni idraulico agrarie consolidate, recuperando le aree eventualmente abbandonate, alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua ai fini della riduzione del rischio idrogeologico.

Art. 48 Le aree agricole della collina (V3.2)

1. Sono comprese nelle aree che il Piano Strutturale riconosce di interesse agricolo, collocate in area collinare. Sono le aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra le aree a prevalente naturalità e quelle più propriamente urbanizzate da riequilibrare, nelle quali si deve favorire la conservazione dei coltivi e del presidio esercitato dall'agricoltura, sviluppandone la multifunzionalità.

2. Gli interventi devono favorire il recupero e la salvaguardia delle aree agricole e dei terrazzamenti in ambito collinare, un tempo prevalentemente coltivate a vigneto e oliveto, pertanto non sono consentite:

  • - le modificazioni delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali esistenti e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla manutenzione dei terrazzamenti e delle sistemazioni idraulico agrarie. Per consentire anche la coltivazione meccanizzata o per la collocazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, sarà ammessa, ove ambientalmente e paesaggisticamente compatibile, la ricostruzione dei terrazzamenti anche con rettifiche di sedime, purché con tecniche e materiali di tipo tradizionale;
  • - alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • - alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e delle sponde;
  • - al mantenimento della vegetazione arborea tipica delle coltivazioni consociate;
  • - al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
  • - alla tutela di eventuali presenze di manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - all'inerbimento naturale delle superfici di terreno denudato;
  • - alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere l'erosione dei suoli favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, la permeabilità dei suoli;
  • - all'impiego di colture tradizionali tipiche per fascia climatica e per caratteristiche fitosociologiche;
  • - ad evitare lavorazioni del terreno che ne pregiudichino la stabilità;
  • - alla manutenzione di capezzagne, strade poderali, vicinali o percorsi pedonali esistenti per la parte ricadente nel fondo stesso, al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelle che costituiscano pertinenza di abitazioni private;
  • - al controllo finalizzato al contenimento dell'espansione di specie alloctone invasive.

Art. 49 Le aree di corona dei borghi montani (V3.3)

1. Sono aree specificatamente introdotte dal P.O. che in parte interessano porzioni marginali delle "aree a prevalente naturalità diffusa" e del "sistema degli insediamenti" del Piano Strutturale; sono da considerarsi intorno territoriale contiguo dei paesi a monte, per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole - pur essendo in parte anche all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014 - e che devono essere salvaguardate in modo che non sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici e percettivi dei diversi contesti. Le V3.3 svolgono una funzione di filtro e costituiscono aree di mediazione tra insediamenti e zone agricole ed aree a prevalente naturalità.

2. In tali aree caratterizzate dalla presenza di piccole isole di coltivi sono da conservare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (muri a secco), la rete scolante, le porzioni di agricoltura promiscua o residuali dell'attività agricola, la viabilità e le testimonianze storiche, i percorsi campestri ed i sentieri nonché il recupero delle opere d'arte e degli elementi di cultura materiale (recinzioni, fontane, abbeveratoi...). Non sono pertanto consentite:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A., realizzabili con trasferimento di volumetrie, di cui al successivo art. 95, comma 2.

3. L'ambito V3.3 individua le aree dove privilegiare la collocazione di nuovi annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime e dei manufatti per l'agricoltura amatoriale.

La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla ricostituzione e/o conservazione attiva degli elementi del paesaggio agrario a rischio di abbandono e delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali qualora presenti in particolare siepi, filari, fossati, piccoli stagni, formazioni riparie, alberi camporili, etc.;
  • - all'adozione di pratiche che aumentino la protezione del suolo, mantenendo le sistemazioni idraulico agrarie storiche (muretti a secco, ecc.) o sostituendole con altre di pari o migliori prestazioni idrogeologiche;
  • - al recupero a fini agricoli di aree ricolonizzate dal bosco, incolti e arbusteti (paesaggi agrari storici ai sensi della Legge Forestale 39/2000) e per contenere la diffusione di specie alloctone;
  • - al mantenimento e/o miglioramento della varietà del mosaico colturale anche attraverso l'agricoltura multifunzionale;
  • - al mantenimento e/o recupero della viabilità forestale, vicinale, poderale, ecc. e delle opere di regimazione delle acque ad essa connesse;
  • - al mantenimento e impianto di nuovi oliveti;
  • - al recupero o ricostituzione dei castagneti da frutto e realizzazione di una gestione forestale sostenibile delle matrici forestali.

Art. 50 Le aree agricole della pianura (V3.4)

1. Sono le aree che il Piano Strutturale riconosce di interesse agricolo, collocate in area pianeggiante e ricomprendono anche porzioni di aree agricole all'interno del territorio urbanizzato. Sono le aree da conservare visto il ruolo che svolgono sotto il profilo ambientale e per il mantenimento delle visuali tra le aree a prevalente naturalità e quelle più propriamente urbanizzate. Anche in queste aree del territorio rurale gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata di edifici esistenti e gli interventi di sostituzione edilizia, laddove consentiti dal PO, devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente.

2. Gli interventi devono favorire il recupero e la salvaguardia delle aree agricole e dell'efficienza del reticolo idrografico superficiale, pertanto non sono consentite:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla manutenzione dei terrazzamenti e delle sistemazioni idraulico agrarie. Per consentire anche la coltivazione meccanizzata o per la collocazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, sarà ammessa, ove ambientalmente e paesaggisticamente compatibile, la ricostruzione dei terrazzamenti anche con rettifiche di sedime, purché con tecniche e materiali di tipo tradizionale;
  • - alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • - alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e delle sponde;
  • - al mantenimento della vegetazione arborea tipica delle coltivazioni consociate;
  • - al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
  • - alla tutela di eventuali presenze di manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - all'inerbimento naturale delle superfici di terreno denudato;
  • - alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere l'erosione dei suoli favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, la permeabilità dei suoli;
  • - all'impiego di colture tradizionali tipiche per fascia climatica e per caratteristiche fitosociologiche;
  • - ad evitare lavorazioni del terreno che ne pregiudichino la stabilità;
  • - alla manutenzione di capezzagne, strade poderali, vicinali o percorsi pedonali esistenti per la parte ricadente nel fondo stesso, al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelle che costituiscano pertinenza di abitazioni private.

4. Obiettivo specifico del piano è quello di aumentare il grado di naturalità degli ambienti rurali e del valore paesaggistico degli spazi aperti e pertanto negli interventi si prescrive:

  • - ripristinare la funzionalità idraulica dei canali irrigui in disuso o abbandonati e la capacità di drenaggio dei suoli anche potenziando la rete idrografica superficiale e attuare interventi di "baulatura" e conseguente regimazione per evitare il ruscellamento diffuso da terreni e viabilità minori con formazione di solchi di erosione;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, anche riducendo al minimo le superfici impermeabili;
  • - migliorare la qualità delle acque dei corpi recettori, anche mediante l'utilizzo di fasce tampone vegetate;
  • - attuare interventi volti al contenimento della diffusione di specie alloctone invasive;
  • - rafforzare e riscostruire i corridoi ecologici e le connessioni ambientali lineari e areali.

Art. 51 Le aree agricole umide (V4)

1. Sono le aree che il Piano Strutturale riconosce come ambienti umidi naturali. Comprendono la zona umida del Battilanino caratterizzata da una discreta naturalità e da un paesaggio attraversato dai canali di bonifica e dalla vegetazione palustre. Tali aree sono attraversate anche dalle aree V5, di cui al successivo Art. 52. Lo stato delle aree umide e la marginalità a cui sono relegate le attività agricole costituiscono le principali criticità del sotto sistema e si dovrà per questo garantire negli interventi il loro recupero e la loro tutela.

2. Riconoscendo che tali aree presentano un elevato grado di naturalità da mantenere e implementare a tutela della biodiversità e della qualità ambientale del tessuto urbano in cui sono intercluse, non sono consentiti:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo;
  • - le nuove costruzioni e manufatti, compreso gli annessi e manufatti agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A..

3. Obiettivo specifico del piano è quello di salvaguardare un'area ad elevato grado di naturalità in un contesto a forte antropizzazione e pertanto deve essere assoggettata ad un regime di particolare tutela:

  • - rivitalizzare i canali irrigui in disuso o abbandonati e ripristinare la capacità di drenaggio dei suoli anche potenziando la rete idrografica superficiale;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, anche riducendo al minimo le superfici impermeabili;
  • - migliorare la qualità delle acque dei corpi recettori, anche mediante l'utilizzo di fasce tampone;
  • - rafforzare e riscostruire i corridoi ecologici e le connessioni ambientali lineari.

Art. 52 Le aree verdi di connessione e di filtro ambientale (V5)

1. Sono considerati elementi di connessione ambientale i corsi d'acqua sia che attraversino le aree agricole e gli ambienti naturali, sia che siano all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito in via transitoria (art. 224 della LR 65/2014). Sono considerate queste ultime in particolare quelle che svolgono una funzione di filtro con le aree del territorio rurale, oltre a svolgere un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:

  • - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità complessiva e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, ecc.);
  • - interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

3. Per i corridoi ecologici la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la necessità primaria di salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione; nelle aree di filtro si devono favorire le attività agricole ispirate alla gestione sostenibile del territorio.

4. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano e periurbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti

5. Per le aree V5 sono privilegiate forme di gestione sostenibile, orientate - compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica - verso interventi di manutenzione, rinaturalizzazione e recupero ambientale in grado di:

  • - garantire per gli interventi di gestione del rischio alluvioni, in accordo con l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino settentrionale, la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, anche nel rispetto delle funzioni previste;
  • - preservare e/o migliorare i livelli prestazionali delle risorse ecologico-ambientali (elementi vegetazionali puntuali e lineari) garantendo il passaggio e la sosta della piccola fauna evitando l'introduzione di esemplari di specie non autoctone e contrastando la loro diffusione.

6. In particolare - ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela idrogeologica delle acque pubbliche - gli interventi che interessano le aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale, al fine di salvaguardare i caratteri ecosistemici propri dei corsi d'acqua minori e i loro livelli di continuità ecologica. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

7. Dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, gli interventi che comprendono le connessioni ambientali verificano la fattibilità della creazione di "ecosistemi filtro", mediante conservazione e messa a dimora lungo le fasce adiacenti al corso d'acqua, ove opportuno e possibile, di piante con adeguata capacità fitodepurativa.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17