Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 39 Immobili ed aree di interesse pubblico

1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice, le parti del territorio comunale oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ovvero:

  • - Zona delle Cave di Monteverde sita nel Comune di Carrara (ID 9045154, D.M. 30/09/1952 G.U. 242 del 1952);
  • - Villa e parco Fabbricotti (ID 9045342, D.M. 22/10/1958 G.U. 22.10.1958);
  • - Zona di Castelpoggio, sita nell'ambito del Comune di Carrara (ID 9045343, D.M. 21/05/1959 G.U. 127 del 1959);
  • - Località Campo Cecina, sita nel territorio del Comune di Carrara (ID 9045207, D.M. 24/10/1968 G.U. 297 del 1968);
  • - Zona litoranea, sita nell'ambito del Comune di Carrara (ID 9045257, D.M. 10/01/1953 e 03/02/1969 G.U. 59 del 1969).

2. Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1, le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del PIT-PPR per le cui prescrizioni si rimanda all'Appendice A delle presenti Norme.

Art. 40 Le aree tutelate per legge

1. Sono aree tutelate per legge quelle definite all'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004 (Codice), e sono quindi assoggettate alle discipline di cui all'Allegato 8B del PIT-PPR e sottoposte a tutela paesaggistica. Nei commi che seguono sono elencate le aree tutelate per legge che interessano di Comune di Carrara.

2. Nel caso di territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142, comma 1, lett. a del Codice) si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d'uso di cui alle "Schede dei Sistemi costieri" (Allegato C), del PIT-PPR con particolare riferimento al sistema costiero "1 - Litorale Sabbioso Apuano Versiliese". Le prescrizioni d'uso relative alla fascia costiera non si applicano agli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica e il deflusso del trasporto solido privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico.

3. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna (art. 142, comma 1, lett. c del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

4. Per le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art. 142, comma 1, lett. d del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 9 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

5. Per I circhi glaciali (art. 142, comma 1, lett. e del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 10 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

6. Per I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lett. f del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 11 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

7. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/ 2001, si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

8. Nel caso di zone di interesse archeologico, si devono osservare discipline di cui all'art. 15 dell'Allegato 8B del PIT-PPR. Rientrano tra le zone di interesse archeologico la "zona comprendente la cava di marmo romana di Fossacava" e la "zona comprendente la grotta di interesse preistorico di Tecchia della Gabellaccia". Il bene archeologico "cava romana nella moderna cava denominata Venedretta", presentando anche valenza paesaggistica è individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice.

Art. 41 I beni sottoposti a tutela monumentale

1. Le Tavole del P.O., in scala 1:5.000, individuano con il proprio codice identificativo, tutti i provvedimenti di tutela monumentale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali), siano essi riferiti a beni architettonici o archeologici.

2. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso decreto.

3. Per il bene archeologico "cava romana nella moderna cava denominata Venedretta", sottoposto alle disposizioni di cui alla Parte seconda del Codice, restano ferme le disposizioni ivi contenute

Art. 42 PotenzialitĂ  archeologiche

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

Come previsto dalle norme sovraordinate (art. 90 e ss. del D.lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale), qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area di intervento può comportare l'imposizione di varianti al progetto nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Art. 43 Siti Natura 2000: Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale

1. Il P.O. riconosce la necessità di tutela a scala comunale del sistema regionale della biodiversità ossia dell'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico costituito dai seguenti siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000":

  • · ZSC "Monte Sagro" (IT5110006)
  • · ZSC "Monte Borla- Rocca di Tenerano" (IT5110008)
  • · ZPS "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane" (IT5120015).

2. Le porzioni dei suddetti Siti Natura 2000 presenti nel Comune di Carrara ricadono all'interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane (area interna e area contigua). In queste aree hanno valore prescrittivo le misure di mitigazione (tradotte in indirizzi e prescrizioni) dello studio di incidenza che accompagna al P.O..

3. Costituiscono riferimento gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) 2009/147 (Uccelli), dalla normativa di recepimento a livello nazionale e regionale e dagli atti di pianificazione e gestione dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane.

4. Ai sensi dell'Art. 88 della L.R. 30/2015 e s.m.i., qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente all'interno dei Siti della Rete ecologica Natura 2000, se non esplicitamente escluso da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza risulta necessaria anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie per cui il Sito è stato designato.

5. Nell'ambito dello studio di incidenza, da redigere secondo il percorso logico di cui alle linee guida nazionali e alla Del G.R. 13/2022, deve essere analizzata la cantierizzazione e la fase di esercizio, nonché verificato il fabbisogno idrico e depurativo in relazione all'aumento del carico urbanistico, al fine di evitare il disturbo alle specie animali e il danneggiamento di eventuali habitat presenti.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17