Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 30 Disposizioni generali per la sostenibilitĂ  degli interventi

1. Il presente Titolo, anche tenendo conto degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l'introduzione di nuovi standard e specifiche misure di mitigazione e compensazione di carattere ambientale, allo scopo di migliorare la qualità ambientale, incrementare il bilancio ecologico e valorizzare il paesaggio.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 assumono valore prescrittivo le misure di mitigazione (tradotte in indirizzi e prescrizioni) del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, oltre che dei documenti elaborati a conclusione del processo di VAS (parere motivato e dichiarazione di sintesi) che accompagnano il P.O.. Inoltre, costituisce riferimento per il monitoraggio della sostenibilità del Piano Operativo quanto riportato nel Cap. J del Rapporto Ambientale, integrato con gli indicatori previsti dal parere motivato VAS.

3. Il Piano Operativo, in linea con le strategie regionali, persegue ogni forma di risparmio idrico, di tutela della qualità dell'aria, di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili dettando indicazioni atte a favorire l'incremento del risparmio energetico e ridurre, laddove possibile, l'impronta ecologica per ogni intervento definito, contribuendo, laddove possibile, alla transizione verso una economia circolare.

4. Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, in tutti gli ambiti urbanizzati come definiti dal P.O., devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. Per questo è richiesto che i progetti documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i requisiti definiti nel presente articolo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione sono inoltre soggetti:

  1. a) all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile;
  2. b) all'adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterrane;
  3. c) a potenziare le aree verdi permeabili e le biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera;
  4. d) a perseguire il contenimento dei consumi energetici, sia attraverso una riduzione dei consumi, che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
  5. e) a predisporre una rete di illuminazione che tuteli tutte le aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio;
  6. f) a rispettare le distanze minime dagli elettrodotti, dalle antenne per la telecomunicazione e delle stazioni radio base per l'edificazione di fabbricati adibibili a funzioni abitative;
  7. g) a rispettare i valori limite in riferimento al Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

7. È facoltà del Comune disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile di cui al presente Titolo. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione - in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate - fino ad un massimo del 70%. A tale scopo, il Comune, mediante apposito Regolamento, adeguato ai sensi del comma 4, dell'art. 217 della L.R. 65/2014, anche integrato al Regolamento Edilizio comunale, definisce:

  • - l'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi;
  • - il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi per l'accesso agli incentivi economici ed urbanistici;
  • - il procedimento di controllo e verifica dei requisiti;
  • - la modalità per la certificazione e la durata della garanzia fideiussoria di cui all'art. 221 della LR 65/2014;
  • - le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Tale Regolamento comunale dispone incentivi economici ed urbanistici nel rispetto delle linee guida regionali.

8. Gli interventi di edilizia sostenibile, anche ai sensi delle vigenti norme regionali, comprendono: la regolazione bio-climatica degli edifici; il mantenimento o il recupero della permeabilità dei suoli; l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici nelle modalità consentite dalla legge; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli riciclabili e riutilizzabili; l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico.

Art. 31 Compensazioni e mitigazioni ambientali

1. Il Piano Operativo introduce regole di compensazione e di mitigazione ambientale, al fine di migliorare l'equilibrio ambientale e la qualità paesaggistica del territorio comunale, sia in caso di consumo di nuovo suolo, sia in caso di incremento urbanistico. In particolare:

  • - per compensazioni ambientali si intendono le opere di miglioramento ambientale che vanno a equilibrare gli effetti determinati dalla trasformazione del territorio sull'ambiente, anche in aree non direttamente coinvolte con l'intervento edilizio, ma che contribuiscano al contempo a riequilibrare il bilancio ambientale complessivo (interventi di rimboschimento, manutenzione, pulizia e rimboschimento di fossi e filari alberati, piste ciclabili, ecc.).
  • - per mitigazioni ambientali si intendono quelle opere volte a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle trasformazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate all'intervento edilizio, al fine di diminuirne gli effetti sul contesto limitrofo (fasce di vegetazione, vasche di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, barriere fonoassorbenti, de-impermeabilizzazione di superfici pavimentate, ecc.).

2. Laddove le presenti Norme, per gli interventi negli Ambiti di trasformazione, dei Piani Attuativi (PA), dei Progetti Unitari Convenzionati/Interventi da Convenzionare (IC) e negli interventi di nuova costruzione/ampliamento e di sostituzione edilizia, prescrivono misure di compensazioni e/o mitigazioni ambientali, le stesse possono essere individuate all'interno dell'ambito di intervento o su altre aree, anche pubbliche, individuate a tale scopo.

Art. 32 Interventi di riduzione dei consumi energetici degli edifici

1. Il P.O. persegue gli obiettivi della UE per la riduzione dei consumi energetici dei sistemi urbani, per i quali valgono gli obblighi dettati dalla normativa vigente, in particolare i requisiti minimi stabiliti Ai sensi del D.M. 26 giugno 2015 - "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (allegato 1), in applicazione del D.lgs. 192/2005 e s.m.i..

2. Per favorire il contenimento dei consumi energetici le norme regionali favoriscono l'utilizzo di sistemi passivi e stabiliscono che nel calcolo del volume edificabile (o edificato), VE e/o della superficie edificabile (o edificata), SE massimi consentiti dal presente Piano Operativo non siano computati maggiori volumi spessori e superfici finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti dalle stesse definiti all'art. 220 della L.R. 65/2014.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti di matrice storica resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali nelle classi 1, 2 e 3, come disciplinati nel Titolo III delle presenti Norme. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle classi 2 e 3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (15 cm), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

4. Negli edifici e complessi edilizi in classe 1 gli interventi sull'involucro edilizio devono essere preventivamente sottoposti al parere della competente Soprintendenza, mentre per quelli in classe 2 non sono consentiti gli intonaci a cappotto e gli intonaci isolanti, mentre per gli edifici in 3 è ammessa la realizzazione di isolamenti termici esterni solo qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, rivestimenti di pregio, ecc.) e nel rispetto delle altre condizioni poste all'art. 24.

Art. 33 Interventi per l'uso delle FER negli edifici

1. Il P.O. persegue il contenimento dei consumi energetici degli edifici dettando indicazioni per favorire l'incremento del risparmio energetico e l'impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nel rispetto delle disposizioni del P.I.T./P.P.R. e delle leggi, linee guida e regolamenti regionali e nazionali

2. Ferme restando le norme in materia di distanze minime tra gli edifici, i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti che incrementano di almeno il 30% le percentuali di fonti rinnovabili obbligatorie per legge, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%, così come previsto dall'Art. 12, comma 1 del D.Lgs. 28/2011.

3. Fatta salva ogni disposizione sovraordinata di ordine nazionale o regionale e la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve rispettare le regole e gli indirizzi definiti dal Piano Operativo in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto, in particolare:

per gli edifici e i complessi edilizi di valore architettonico e/o storico-documentale (cassi 1, 2 e 3), nei successivi commi del presente articolo sono previste precise modalità per l'installazione di impianti per le energie rinnovabili;

per tutti gli altri edifici e complessi edilizi, quando siano previsti interventi di sostituzione edilizia e di ampliamento o altri interventi sottoposti a verifica, sono resi obbligatori interventi di riduzione del fabbisogno energetico perseguendo una migliore prestazione, rispetto ai requisiti minimi di legge.

4. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo sugli edifici e complessi edilizi esistenti è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture, fermo restando la preferenza all'utilizzo dei corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, allo scopo di minimizzarne l'impatto. Gli elementi posti sulla copertura dovranno osservare i seguenti criteri:

  • - nel caso di edifici esistenti in classe 2 e 3 è consentita l'installazione esclusivamente nella copertura di corpi edilizi secondari e/o accessori. Dove non siano presenti corpi edilizi secondari e/o accessori, o se si documenti l'impossibilità di installarli su costruzioni secondarie e/o accessorie, saranno ammesse soluzioni adeguate a garantire la compatibilità con i caratteri architettonici, storici ed artistici e il rispetto del pregio architettonico e del valore storico-documentale degli stessi edifici; nel caso l'installazione dovrà avvenire a terra adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica o laddove non sia possibile se non nella copertura dell'edificio principale i pannelli dovranno essere del tipo completamente integrato e di colorazione tale da garantire la migliore integrazione con il manto di copertura; per gli edifici in classe 1, che identificano gli edifici e i complessi edilizi tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, valgono le stesse discipline e l'installazione deve comunque essere preventivamente approvata e autorizzata dal competente organo ministeriale;
  • - negli edifici esistenti, nelle classi da 4 a 6, con copertura a falda inclinata, oltre alla totale integrazione architettonica - sempre preferibile laddove possibile -, i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa;
  • - in ogni caso i pannelli dovranno essere arretrati di almeno 0,50 ml rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore di almeno 0,50 ml rispetto a quella di colmo dell'edificio;
  • - per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico, così come per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento integrale del tetto ad edifici esistenti;
  • - nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 30 cm. dal profilo dell'edificio e arretrati in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via; più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi;
  • - negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere in ogni caso installati all'interno delle volumetrie esistenti.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il P.O. prescrive l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione di tetti verdi su tutta la porzione della copertura interessata all'intervento, per gli edifici a destinazione d'uso industriale e artigianale, commerciale al dettaglio e commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, nei seguenti casi:

  • - demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia;
  • - ampliamento degli edifici e interventi di rifacimento completo della copertura
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - nuova edificazione

6. Nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., comma 1, lett. b) e c) in coerenza con il PIT-PPR, è vietata l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro o del nucleo storico interessato.

Art. 34 Serre solari

1. Si definisce serra solare un sistema di controllo ambientale passivo finalizzato a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche e dei comfort abitativi di un edificio o di una unità immobiliare, raggiunto mediante la riduzione delle dispersioni termiche dell'ambiente con il quale la serra solare confina, attraverso la captazione e l'accumulo, diretto e indiretto, dell'energia solare.

2. La realizzazione di serre solari è sempre ammessa, con esclusione degli edifici nelle classi 1, 2 e 3, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - l'orientamento, che a seconda della località può variare tra sud-est e sud-ovest
  • - assenza di importanti ombreggiamenti dovuti a edifici e/o piante
  • - la superficie vetrata deve essere prevalente rispetto alla superficie totale della serra
  • - presenza di schermatura estiva dai raggi solari;
  • - superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale in particolar modo nel periodo estivo;
  • - non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione e non deve configurarsi come locale di abitazione e/o luogo di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni previste per i sistemi solari passivi;
  • - il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.

Art. 35 Disposizioni per il clima acustico e campi elettromagnetici

1. Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica prevista dal Piano Comunale di Classificazione Acustica o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite del P.C.C.A. vigente, è richiesta l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

Inoltre nelle nuove previsioni edilizie, qualora vi sia la presenza di sorgenti emissive potenzialmente interferenti, oltre al ricorso ad interventi sul ricettore, si dovrà valutare la possibilità di agire, in termini di mitigazione ed attenuazione delle emissioni acustiche, sulla via di propagazione del rumore.

2. Gli interventi da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

3. Ai fini della programmazione e della disciplina per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione sono individuate come aree non idonee ai sensi della L.R. 49/2011:

  • - le aree con destinazione a spazi attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico di rilevante sensibilità quali servizi per l'istruzione di base (s1), servizi per l'assistenza socio-sanitaria (s2f) e servizi per il culto (s2c);
  • - gli edifici e i complessi, riconosciuti di particolare pregio architettonico e valore storico-documentale, nelle classi 1 e 2.

4. Resta in ogni caso confermato l'obbligo di rispetto dei criteri localizzativi definiti dall'art. 11 della L.R. 49/2011.

Art. 36 Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo negli interventi

1. In tutti gli interventi previsti dal piano si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione degli interventi previsti non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi quelli derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione), o di addizioni volumetriche ad edifici esistenti con incremento di superficie coperta (SC), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo di superficie permeabile di pertinenza, come definita dalle vigenti norme regionali, pari ad almeno il 30% della Superficie Fondiaria (SF); tale quantitativo minimo può essere raggiunto con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche, mentre almeno il 15% della Superficie Fondiaria dovrà in ogni caso essere sistemato a prato e/o con piantumazioni;
  • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando sia possibile dirigere le acque meteoriche in aree adiacenti permeabili, senza che si determinino danni dovuti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo, o in vasche o cisterne interrate che ritardino la cessione verso i recapiti;
  • - nelle aree agricole o ex agricole periurbane ogni intervento di trasformazione deve prevedere la riorganizzazione e l'adeguamento delle reti idriche scolanti; tali criteri di progettazione devono essere descritti e asseverati nei progetti di corredo ai titoli abitativi.

3. Per tutte le trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 200 mq. dovrà essere previsto il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, alla pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari, ecc.), così da ripristinare almeno gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

4. Per l'urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori, i Piani Attuativi dovranno prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della sede stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne dovranno raccogliere dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell'intero comparto e non dovrà essere inferiore a 50 litri/mq di superficie coperta (SC). Per il riutilizzo delle acque raccolte occorrerà altresì prevedere vasche di prima pioggia che consentano di intercettare ed escludere eventuali inquinanti provenienti dalle acque meteoriche.

Art. 37 Alberi per la compensazione delle emissioni inquinanti

1. Gli alberi di verde pubblico e privato possono agire come veri e propri filtri biologici in grado di assorbire i principali inquinanti emessi dalle combustioni in ambito urbano (particolato PM10, biossido di azoto NO2, ozono O3), oltre a contribuire all'assorbimento della CO2 atmosferica e alla riduzione dell'effetto "isola di calore urbana" con la conseguente riduzione della temperatura nei mesi estivi.

2. Il P.O. al fine di prevedere una quantità di alberature idonee a garantire un corretto bilancio fra produzione di ossigeno e di anidride carbonica (compensazione delle emissioni di CO2) individua, quale opera compensativa finalizzate a migliorare le condizioni ambientali della città, la messa a dimora di alberi di idonee specie ad alto fusto. Negli interventi che prevedono nuove edificazioni, ristrutturazioni urbanistiche e sostituzioni edilizia, è per questo scopo fatto obbligo di piantare un numero di alberi corrispondente ai mq di superficie edificata (o edificabile) - SE, secondo la seguente tabella, che definisce il rapporto tra superficie edificata o edificabile e categorie funzionali:

categoria funzionale superficie edificata o edificabile
residenziale 1 albero per 25 mq di SE
Industriale e artigianale 1 albero ogni 50 mq di SE
Commerciale al dettaglio 1 albero ogni 30 mq di SE
Turistico ricettiva 1 albero ogni 20 mq di SE
Direzionale e di servizio 1 albero ogni 30 mq di SE
Commerciale all'ingrosso e depositi 1 albero ogni 50 mq di SE

3. Gli alberi, da piantumare nelle aree a verde degli interventi previsti, devono corrispondere a esemplari di prima grandezza, con circonferenza da 16 a 20 cm, corrispondenti a specie spoglianti e sempreverdi da 4 a 6 anni. Nella scelta e nella messa a dimora degli alberi si deve far riferimento alle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, di materiale particolato fine e di ozono", del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72), approvate con D.G.R. n.1269 del 19.11.2018. In particolare si dovranno privilegiare le piantumazioni di specie arboree con maggiore capacità di assorbimento di particolato (PM10) e ozono (O3). In linea generale per massimizzare gli effetti positivi le piante devono avere alcuni requisiti quali: elevata densità della chioma; longevità del fogliame; ridotta idroesigenza; bassa capacità di emissione di composti organici volatili; ridotta allergenicità del polline.

4. Possono essere previste forme di concertazione tra Amministrazione Comunale e privati proprietari di aree, per favorire interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale e per individuare aree alternative a quelle interessate dagli interventi di cui al comma 3. Tali aree saranno prioritariamente orientate a:

  • - Interventi di forestazione urbana in forma estesa su aree incolte e/o degradate;
  • - Formazione di fasce verdi di filtro per determinati insediamenti o infrastrutture;
  • - Interventi di rafforzamento delle reti ecologiche
  • - Parchi urbani e aree per il gioco e la vita all'aperto

Art. 38 Criteri per la riqualificazione ambientale della pianura carrarese

1. Il P.O. intende rappresentare alcune strategie progettuali, per una corretta gestione del suolo in relazione alle criticità esaminate. Tali strategie costituiscono un riferimento, non esaustivo e non prescrittivo, per gli interventi di manutenzione e trasformazione degli spazi non edificati associati agli interventi di trasformazione e per gli interventi che interessano le aree verdi di connessione e di filtro ambientale di cui al successivo art. 51. Costituiscono inoltre criteri da assumere per i progetti di iniziativa pubblica.

2. Nelle tavole in scala 1:5000 - Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento, Allegato A alla Relazione illustrativa, vengono indicati gli elementi territoriali che devono essere considerati utili per fronteggiare le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici e le conseguenze che questi comportano:

  • - l'acqua, sia come risorsa primaria da salvaguardare nella sua qualità, sia come elemento da monitorare e governare, nel suo ciclo e nelle sue possibilità di riciclo, nel disegno delle sue reti e nelle relazioni che esse determinano sulla sicurezza del territorio e sulla stesa forma e qualità dei paesaggi urbani;
  • - il suolo, sia come terreno fertile che vede la permanenza degli usi agricoli, anche sovrapposti agli usi urbani, sia come regolatore e filtro delle acque, accumulatore di nutrienti, che come preservatore della biodiversità e fattore determinante per l'equilibrio climatico;
  • - i corridoi ecologici e le "reti verdi", che devono permeare il costruito e connettere tra loro le aree a maggior naturalità, da rafforzare nelle strutture lineari dei filari e delle siepi, lungo le vie d'acqua e lungo le infrastrutture, in particolare attraverso gli ambiti fortemente antropizzati, appoggiandosi alle aree di più alto valore naturale, all'area umida di Battilana, al parco agro-urbano di villa Ceci e a tutta una serie di aree verdi costituite da giardini pubblici e aree agricole periurbane;
  • - le reti della mobilità dolce, sia nella loro interazione con l'accessibilità dello spazio urbano e rurale e per l'importanza che rivestono per il presidio delle aree montane più interne, sia per la funzione polivalente, ecologica e fruitiva, che consente di proteggere, attraversare, fruire e valorizzare importanti risorse paesaggistiche e territoriali.

3. Anche ai fini della prevenzione del rischio e per la gestione di queste stesse componenti negli interventi che le interessano, si dovranno assumere i seguenti criteri:

  • - prevedere sistemazioni idraulico-agrarie atte a ristabilire una corretta regimazione delle acque superficiali; recuperare il sistema idrografico di pianura, i canali di bonifica, con particolare attenzione per il reticolo minore;
  • - prevedere interventi di integrazione e di ripristino del sistema di drenaggio urbano; attraverso le verifiche idrauliche eliminare gli eventuali elementi di criticità emersi nella rete fognaria e potenziare il sistema;
  • - prevedere il mantenimento del suolo libero in ambito urbano e periurbano; riattivare gli spazi urbani interclusi, valorizzare le aree verdi agricole, de-pavimentare spazi un tempo occupati da edifici e piazzali;
  • - prevedere il recapito, nelle aree fortemente impermeabilizzate, delle acque superficiali in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe;
  • - prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche che riducano l'impermeabilizzazione del suolo; provvedere alla riduzione delle aree pavimentate, per favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione;
  • - prevedere l'aumento della dotazione arborea degli spazi non edificati; fasce alberate lungo le strade e i corsi d'acque, forestazione urbana, rinaturazione e "ponti verdi", ricostituzione delle manutenzioni agricole;
  • - prevedere il rafforzamento delle reti di mobilità dolce; collegare in modo sicuro ed efficiente i luoghi di vita e di lavoro e le aree più interne dei borghi montani, valorizzando la rete escursionistica.
Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17