Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e conformandosi al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR). Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Secondo quanto stabilito dal combinato disposto della L.R. 65/2014 e del PIT-PPR PIT, il Piano Operativo si conforma a quest'ultimo, ribadendo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso del Piano Paesaggistico Regionale oltre a perseguirne gli obiettivi e gli obiettivi di qualità ed articolandone le direttive. In particolare il P.O. riconosce e tutela il paesaggio perseguendo gli obiettivi della Scheda Ambito 2 Versilia e Costa Apuana del PIT-PPR riguardanti il territorio del Comune di Carrara.

3. Il Piano Operativo approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, con gli studi e le indagini contenuti negli elaborati di cui al successivo art. 2 e con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, effettuata ai sensi dell'art. 224 - Disposizioni transitorie - della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio". Tale perimetro, che esclude le aree interne al Parco Regionale delle Alpi Apuane, così come modificate nel 2018, è individuato nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000 e 1:5.000.

4. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Piano Operativo ed alla luce dell'individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 224 nelle tavole del piano è riportata la seguente ripartizione del territorio comunale:

  1. a) "territorio urbanizzato", definito ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014, corrisponde al sistema insediativo costituito dalle principali aree urbane, che includono le frazioni di Avenza, Marina e Fossone e dai nuclei storici della collina Bedizzano, Bergiola, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, Miseglia, Noceto, Sorgnano e Torano e che include anche le aree dei bacini estrattivi assoggettati al PABE, ai sensi della stessa legge regionale;
  2. b) "territorio rurale", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione del territorio urbanizzato, costituente ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree rurali e comprendente ambiti periurbani, altri nuclei rurali ed aree con prevalente funzione agricola

5. L'organizzazione del presente testo normativo è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del P.O.:

  • - nella PARTE I, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale, le disposizioni derivanti dai piani sovraordinati e le discipline delle fattibilità in relazione alle diverse condizioni di pericolosità derivate dagli studi geologici di supporto al Piano Strutturale;
  • - nella PARTE II è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - nella PARTE III è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del piano.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Carrara è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto urbanistico
  2. b) Studi geologici, idraulici e sismici
  3. c) Valutazioni
  4. d) Integrazioni al quadro conoscitivo comunale

2. Gli elaborati del progetto urbanistico a) sono:

  • - Relazione illustrativa
    Allegato A - Tavola "Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento", in scala 1:5.000
  • - Norme Tecniche di Attuazione
  • - Appendice A - Immobili e aree di notevole interesse pubblico e beni paesaggistici tutelati
  • - Allegato 1 - Schede Norma degli Ambiti e delle aree di trasformazione
  • - Allegato 2 - Area intervento PINQuA
  • 1 - Tavola "zone territoriali omogenee", in scala 1:5.000 (8 tavole)
  • 2 - Tavole della "disciplina del territorio", in scala 1:2.000/1:5.000 (25 tavole)

L'Allegato A alla relazione illustrativa - Tavola "Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento", in scala 1:5.000, rappresenta un riferimento non prescrittivo per una corretta gestione del suolo in relazione alle criticità esaminate.

3. Gli elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici b) sono:

  • - Relazione tecnica di fattibilità geologica, idraulica e sismica
  • - Norme tecniche geologiche (NTG)
  • - Schede di fattibilità contenute nell'Allegato 1 alle NTA - Schede Norma degli Ambiti e delle aree di trasformazione
  • - Tavola 13 Analisi di fattibilità idraulica per la trasformazione area Ex Enichem (APA.1 e APA.2)

4. Gli elaborati di Valutazione c) sono:

  • - VAS - Rapporto Ambientale
  • - VINCA - Studio di Incidenza
  • - VAS - Sintesi non tecnica

5. Gli elaborati che integrano il quadro conoscitivo comunale d) sono:

  • - Schedatura dell'edificato nel territorio aperto
  • - Ricognizione sugli standard urbanistici di cui al D.M. 1.444/68

6. In caso di difformità tra i contenuti delle Norme e le indicazioni grafiche sulle carte del P.O. prevalgono i contenuti delle presenti Norme. In caso d'incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le tavole in scala 1:2.000 e quelle in scala 1:5.000 prevalgono, ai fini applicativi, le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

Art. 3 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1.444, le Zone territoriali omogenee sono individuate nelle Tavole del P.O. "Zone territoriali omogenee", in scala 1:5.000. Per gli ambiti urbanizzati, sono altresì individuate nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000, attraverso la sigla della zona territoriale omogenea posizionata in alto a destra rispetto al centroide del poligono a forma di rombo di colore nero.

Art. 4 Rapporto con il Regolamento Edilizio

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. Per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e per le definizioni tecniche utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della LR 65/2014.

3. L'Amministrazione provvede all'adeguamento del Regolamento Edilizio alle Norme del Piano Operativo che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014 e s.m.i. In particolare il Regolamento Edilizio dovrà prevedere specifica normativa relativa alle forme d'incentivo economico al fine di favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari, riferibili all'edilizia sostenibile.

4. Il Comune di Carrara promuove altresì il rafforzamento della capacità di resilienza del proprio territorio e a questo scopo il Regolamento Edilizio detta ulteriori disposizioni tecniche per:

  • - la realizzazione e la manutenzione di spazi verdi, al fine di rafforzare i servizi eco-sistemici;
  • - le azioni per il corretto bilancio della CO2, mediante il ricorso all'edilizia sostenibile, alla forestazione urbana, al risparmio e all'efficienza energetica;
  • - la riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e il miglior assorbimento delle polveri sottili;
  • - il ricorso a tecniche e a tecnologie impiantistiche per conseguire il massimo risparmio idrico tra cui la raccolta delle acque piovane e il loro riutilizzo;
  • - il mantenimento/miglioramento della permeabilità dei suoli e del drenaggio urbano.

Art. 5 Rapporto con i Piani di Settore

1. Il presente Piano Operativo si rapporta con gli altri strumenti di regolazione territoriale di settore, coordinandosi in particolare con:

  • - il Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane
  • - il Piano degli Arenili
  • - i Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.)
  • - Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
  • - il Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara.

2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano le discipline del Piano Operativo per i campi di competenza, garantendo il coordinamento e la coerenza tra obiettivi della pianificazione urbanistica e azioni settoriali e contribuendo a perseguirli.

3. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, come previsto dalle disposizioni regionali.

Art. 6 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi diretti;
  • - progetti unitari convenzionati, previa stipula di convenzione;
  • - Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • - Progetti di opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia.

2. Nelle aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 7 Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti convenzionati, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi vigenti o agli interventi convenzionati vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di adozione del Piano Operativo

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17