Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 20 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente

1. Gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze, sono classificati sulla base della schedatura effettuata dal Regolamento Urbanistico previgente, aggiornata e integrata dal presente Piano Operativo, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017. Il P.O. di Carrara attraverso la classificazione regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base alle classi attribuite dal P.O., le categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e le norme regionali per il governo del territorio sono il necessario riferimento per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Per la gestione degli insediamenti esistenti, le Tavole del P.O. riportano le classi attribuite in riferimento agli edifici, i complessi edilizi e gli spazi aperti, in particolare:

  • - per gli edifici, manufatti e pertinenze in ambito urbano, attraverso perimetrazione e sigla di colore nero, si individua la classe attribuita e l'eventuale destinazione d'uso prevista dal P.O. (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al centroide del poligono a forma di rombo di colore nero, mentre l'eventuale destinazione d'uso si trova in basso a sinistra);
  • - in ambito urbano, nel caso di edifici, manufatti e pertinenze destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle esigenze riferite alle attività svolte.
  • - per gli edifici e complessi edilizi nel territorio rurale, in relazione al riconoscimento del loro valore le Tavole del P.O. riportano le classi attribuite con un corrispondente colore del fabbricato e sigla numerica;
  • - per gli edifici e complessi edilizi del territorio rurale privi della schedatura di cui al comma 1, le Tavole del P.O. riportano la sigla 3*. Per tali edifici, nelle more della classificazione, sono ammessi esclusivamente interventi fino alla classe 3 senza frazionamento e mutamento di destinazione d'uso. La specifica della classe di appartenenza può essere attribuita dall'Amministrazione Comunale a seguito della presentazione da parte dell'interessato di una documentazione di seguito indicata:
    • · estratto del vigente P.O. con l'individuazione dell'edificio o del complesso di edifici;
    • · relazione descrittiva;
    • · riprese fotografiche a colori di tutti i fronti;
    • · eventuale altra documentazione attestante l'epoca di costruzione.
    Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi, l'Amministrazione Comunale redige un repertorio degli edifici da classificare, determinandosi in merito in sede di aggiornamento quinquennale delle previsioni del Piano Operativo, ovvero adottando apposita variante allo strumento medesimo;
  • - per i manufatti presenti nel territorio rurale senza sigla numerica, ai quali non è stata attribuita la classe sono ammessi esclusivamente interventi fino alla manutenzione straordinaria, senza possibilità di frazionamento e cambio di destinazione d'uso.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque configurata e di sostituzione edilizia, come definiti dalle disposizioni statali e regionali, consistono nella completa demolizione dell'edificio da sostituire, ovvero di porzione distinta, riconoscibile e autonoma strutturalmente, e sua ricostruzione.

Esclusivamente per gli edifici specialistici industriali e artigianali all'interno del territorio urbanizzato, gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque configurata e di sostituzione edilizia consentono, in relazione alle funzioni produttive assolte, la ricostruzione in più corpi di fabbrica dei volumi da sostituire all'interno del lotto fondiario di riferimento.

In ogni caso la sostituzione edilizia in ambito urbano non può determinare modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, mentre nel territorio rurale la ricostruzione del nuovo edificio deve prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente.

5. Le altezze massime prescritte dal presente PO possono essere motivatamente incrementate negli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata, per i quali si deve considerare come linea di riferimento, per il computo dell'altezza del fronte una quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posta in aderenza all'edificio, comunque non superiore all'altezza del battente idraulico calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale e comunque non oltre il limite di ml. 1,0.

Art. 21 Disciplina degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente P.O., attraverso le classi, stabilisce i limiti entro i quali si devono mantenere le opere e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo la seguente articolazione:

  • - classe 1
    • - edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico, tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Parte II, Titolo I), per i quali gli interventi comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali sono sottoposti preventivamente al parere della competente Soprintendenza, come indicato al successivo art. 22;
  • - classe 2
    • - edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico, sulla base del riconoscimento critico effettuato dalla letteratura di settore e dallo stesso P.O.;
    • - edifici e i complessi edilizi del '900 che testimoniano di una fase importante di rinnovo urbano della città di Carrara;
    per gli edifici in classe 2 gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono consentiti a condizione che siano osservate le limitazioni di cui al successivo art. 23, finalizzate a garantire la loro adeguata tutela;
  • - classe 3
    • - edifici e complessi edilizi di matrice storica o storicizzati, ovvero quelli in cui è riconoscibile la permanenza del principio insediativo storico, peculiare del paesaggio urbano e rurale carrarese;
    • - edifici del "moderno" di interesse documentale e edifici e complessi edilizi recenti da considerare consolidati per tipologia, immagine e configurazione;
    la classe 3 consente, oltre a quelli della disciplina classe 2, ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, a condizione che siano osservate le limitazioni di cui al successivo art. 24 e limitati ampliamenti funzionali alle condizioni dettate dalle presenti norme;
  • - classe 4
    • - edifici e complessi edilizi non caratterizzati da particolare interesse storico-documentale o con rilevanti alterazioni subite rispetto alle caratteristiche originarie;
    • - edifici e complessi edilizi di formazione recente e posti in continuità con il principio insediativo consolidato, ma caratterizzati da tipologie, materiali e finiture disomogenei rispetto all'edificato di matrice storica;
    • - edifici e complessi edilizi esito di interventi unitari recenti, compresi i complessi unitari con specifica qualità e identità morfologica e architettonica;
    • - edifici realizzati a seguito dell'applicazione del presente Piano Operativo e del R.U. previgente;
    la classe 4 consente gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo, piccole addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, alle condizioni e limitazioni di cui al successivo art. 25;
  • - classe 5
    • - edifici e complessi edilizi di formazione recente che non presentano elementi o caratteri di interesse storico documentale ed edifici e complessi edilizi disomogenei rispetto al tessuto urbano di appartenenza;
    • - edifici e complessi edilizi, generalmente di formazione recente, che non presentano elementi o caratteri di interesse documentale appartenenti al territorio rurale;
    per tali edifici e complessi edilizi prevalentemente residenziali sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, gli interventi pertinenziali e quelli di addizione volumetrica e quelli di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, alle condizioni e alle limitazioni di cui al successivo art. 26;
  • - classe 6
    • - edifici e complessi edilizi specializzati a carattere prevalentemente produttivo/terziario,
    per gli edifici in classe 6, oltre alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sono consentite, come definite dalle vigenti norme regionali, la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici produttivi esistenti, alle condizioni e limitazioni di cui al successivo art. 27.

2. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti al frazionamento delle unità immobiliari disposti delle presenti Norme.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi 1, 2 e 3, devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi.

3. Per il patrimonio edilizio esistente sono altresì sempre ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti e purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Sono inoltre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi residenti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici e quelle della normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti. Gli interventi di ampliamento a tali fini sono dimensionati in relazione alle effettive necessità e comunque nella misura massima di Volume totale pari a 150 mc. e di Superficie edificabile (o edificata) (SE) pari a 50 mq., da realizzare in aderenza agli edifici esistenti.

Per tali interventi straordinari, connessi a gravi disabilità, la documentazione allegata al titolo abilitativo dovrà in tali casi contenere anche:

  1. a) certificazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Autorità Sanitaria competente comunque denominata attestante la grave disabilità della persona residente nell'edificio oggetto dell'intervento, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;
  2. b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea documentazione grafica, che attesti l'impossibilità tecnica di superare le barriere architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell'edificio esistente alle esigenze della persona affetta da grave disabilità ivi residente;
  3. c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona diversamente abile residente ed il rispetto della normativa vigente. L'intervento dovrà essere garantito con un vincolo di durata decennale, attraverso una apposita convenzione, registrato e trascritto a spese del richiedente, contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso, a non frazionare l'immobile ampliato e a non alienare o locare a soggetti non affetti da gravi disabilità.

Art. 22 Classe 1

1. Il P.O. nelle Tavole in scala 1:2.000, con la sigla c1, individua gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. La disciplina della classe 1, previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/2004, può comprendere un insieme sistematico di opere finalizzate restaurare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Tali interventi non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche ed operative con cui operare sugli edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice. Gli interventi ammissibili per la classe 1 sugli edifici e i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali - devono pertanto essere supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche. Anche laddove l'intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal processo storico.

Qualora all'interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento di notifica, gli interventi che le riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina per la classe 2, di cui al successivo Art. 23.

3. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'Art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso Decreto.

4. Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 23 Classe 2

1. La disciplina della classe 2 è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela a edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico e interesse documentale e degli elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo. Per tali edifici devono essere mantenuti gli apparati decorativi, ove presenti e gli interventi non devono comportare:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione dei necessari interventi di sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di miglioramento sismico, debitamente comprovati da adeguata documentazione tecnica;
  • - modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e di quanto disposto al comma 2, lett. a) e gli interventi sugli elementi privi d'interesse;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato, ad eccezione di quelle risultanti dall'eliminazione delle superfetazioni e dalle modeste modifiche finalizzate a migliorare la funzionalità delle coperture, nei limiti definiti al successivo comma 3, lett. b; non è consentita la formazione di terrazze a tasca nelle coperture degli edifici;
  • - inserimento di nuovi solai, fatti salvi gli interventi necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - modifiche alla distribuzione principale interna (androni, corpi scale, ecc.), salvo nei casi in cui risulti non coerente e modificata rispetto all'organismo edilizio originario;
  • - modifiche ai prospetti, salvo l'adeguamento di eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e l'eventuale ripristino di aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali, o nei casi di particolari condizioni di degrado l'introduzione di quelle finalizzate a ricondurre la facciata alla configurazione originaria o comunque ad una precedente configurazione riconoscibile di maggior valore; non sono consentiti pacchetti di isolamento delle facciate a cappotto esterni;
  • - incrementi del volume lordo complessivo; non è consentito altresì il tamponamento di logge e porticati, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - nuove scale esterne.

Gli interventi sulle aree e sugli immobili pertinenziali devono rispettare l'unitarietà degli assetti e delle sistemazioni esterne, ripristinarne, se necessario, i caratteri originari, mentre non è consentita la suddivisione fisica degli spazi aperti.

2. La classe 2, alle condizioni di seguito indicate, consente:

  1. a. la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento; è inoltre consentito l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra per raggiungere la minima altezza utile (HU) indispensabile, sotto il profilo igienico sanitario, per conseguire la destinazione d'uso ammessa, comunque nella misura massima di ml. 0,30;
  2. b. la realizzazione di maggiori spessori del pacchetto di copertura, compatibilmente alla tipologia della gronda, fino ad un massimo di 0,15 ml, finalizzata all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, alle condizioni specificate al successivo art. 32, comma 3;
  3. c. l'introduzione di soppalchi e relative scale, che dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in materiali moderni; il soppalco deve essere fisicamente e formalmente distinto dall'organismo edilizio originario e di superficie massima pari al 30% di quella del vano su cui insiste;
  4. d. l'aumento della superficie edificata o edificabile (SE) all'interno del volume esistente conseguente a interventi che prevedono una diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari, oltre che dall'introduzione di soppalchi di cui alla precedente lettera c.;
  5. e. il ripristino delle parti crollate o demolite, utili a ricostruire l'integrità dell'organismo edilizio, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti, sulla base dei residui murari esistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica originaria; il ripristino dovrà avvenire con l'utilizzo di tecniche e materiali appropriate, simili e compatibili con quelli presenti nell'organismo edilizio rilevato.
  6. f. la realizzazione di piccoli lucernari piani, di dimensioni massime 0,70x0,70 ml e non più di uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa (art. 9 del D.G.P.R. 2013, n. 75/R del 18/12/2013), da posizionare sulle falde visivamente meno esposte e/o, limitatamente alle aree urbane R1 ed R2, la realizzazione o la modifica di un lucernario per unità immobiliare se funzionale al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, di dimensioni massime (base per altezza) di 0,70 x 1,50 ml., purché sia posizionato su falde non prospettanti spazi pubblici e ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda e purché non interferisca con le strutture principali di copertura;
  7. g. l'inserimento e l'adeguamento di impianti tecnologici, da realizzarsi mediante tecniche compatibili e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e l'inserimento di volumi tecnici completamente interrati all'interno della sagoma dell'edificio, a condizione che questo non comporti alterazioni delle strutture resistenti;
  8. h. circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione a parità di superficie edificata (SE) per l'eliminazione di eventuali superfetazioni, documentate come tali nella relazione storico-critica di cui al precedente art. 21, in un'ottica di riordino complessivo dell'edificio e delle pertinenze e nel rispetto dei caratteri architettonici originari.

L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura e al fine di caratterizzare gli spazi ai piani terra degli edifici urbani.

Il progetto degli interventi laddove proponga le modifiche sopra indicate deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti, nonché le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all'organismo originario o comunque ad una precedente configurazione riconosciuta di maggior valore.

3. Sono altresì ammessi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., comunque osservando i limiti stabiliti per la presente classe 2, che non consente nuovi solai; le eventuali nuove scale di accesso, consentite esclusivamente nel caso in cui il loro inserimento di non interessi solai e volte con caratteristiche storiche o di pregio, dovranno essere realizzate in strutture leggere, come nel caso dei soppalchi, di cui al precedente comma 3, lett. c), fisicamente e formalmente distinte dall'organismo originario.

4. Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal P.O.

Art. 24 Classe 3

1. La disciplina della classe 3 è finalizzata alla salvaguardia del valore storico o storicizzato degli edifici e degli elementi che li caratterizzano. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina della classe 2, di cui al precedente art. 23, comma 1, fatta eccezione per i seguenti ulteriori interventi ammessi con la disciplina della classe 3:

  • - oltre alla possibilità di inserire i soppalchi, come indicato per la classe 2, è consentita la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote diverse da quelle originarie, a condizione che questo non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto; questa possibilità, riferibile anche a edifici privi di solai intermedi tra piano terra e copertura, è comunque subordinata all'utilizzo di tecniche e materiali appropriati, simili e/o compatibili con quelli originari dell'organismo edilizio;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni sono consentite nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale, unitamente al ripristino di solai conseguenti all'eventuale eliminazione di vani scala interni; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • - oltre ai circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione consentiti per la classe 2, modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo pienamente riconducibile ai caratteri formali e alle originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio e che non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto; eventuali nuove aperture e modifiche a quelle esistenti dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario o comunque della configurazione riconoscibile di maggior valore.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe 3, oltre a quanto già consentito per gli edifici in classe 2, alle condizioni sotto indicate si possono prevedere:

  1. a) la modifica alle strutture di fondazione e modeste e motivate modifiche o livellamenti delle quote del terreno (comunque entro un massimo di 0,30 ml.);
  2. b) la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, che negli edifici con copertura tradizionale e struttura portante in travi e travetti in legno non deve interferire con l'orditura principale di copertura;
  3. c) la realizzazione di terrazze a tasca nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via ed altri spazi pubblici;
  4. d) la demolizione di volumi accessori, laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, addossati o meno all'edificio principale e la loro ricostruzione finalizzata alla razionalizzazione e al riordino della pertinenza, purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche, ad un solo piano con altezza massima di 3 ml; le superfici (SE) ricostruite, che non potranno superare le superfici legittime demolite, dovranno rimanere accessorie alla funzione dell'edificio principale e non potranno avere autonomia funzionale;
  5. e) la realizzazione di ampliamenti funzionali;
  6. f) la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
  7. g) la realizzazione di isolamenti termici esterni che implichino maggiori spessori sulle facciate (intonaci isolanti e a cappotto), qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (intonaci e tinteggiature originarie, decori, cornici, lesene, marcapiani, ecc.) e nel caso in cui non si tratti di edifici con una immagine consolidata con paramenti a faccia vista o con rivestimenti di altro tipo (marmo, pietra, ecc.); dove realizzata con tecniche e materiali tradizionali, dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente.

3. Per gli edifici in classe 3 presenti nel territorio urbanizzato dei paesi a monte (frazioni montane), al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio storico esistente o per riportare gli organismi alterati alle caratteristiche tradizionali del contesto, mantenendone comunque i peculiari caratteri formali e ambientali, gli interventi possono comportare anche:

  • - il ripristino o la modifica dell'involucro murario esterno e della copertura, secondo le modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia tradizionale e in coerenza con il contesto ambientale e/o l'ambito di riferimento, comunque con la conservazione e/o il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale, testimoniale ed ambientale (colori ed elementi decorativi tradizionali, cornici, gronde, ...); ad eccezione dei casi in cui l'edificio originario presenti paramenti esterni a faccia vista o rivestimenti di altro tipo (marmo, pietra, ecc.) sono altresì consentititi gli intonaci a cappotto;
  • - la demolizione e ricostruzione di volumi secondari, di cui al precedente Art. 23, comma 2, lett. h), può avvenire anche in aderenza all'edificio principale con destinazione d'uso residenziale, anche come ampliamento delle unità immobiliari esistenti (addizione volumetrica) in aggiunta a quanto previsto al successivo comma 4;
  • - il rialzamento dell'edificio per un'altezza massima di 0,30 ml., purché la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà rispettare le caratteristiche della gronda originaria e la maggiore altezza conseguente non sarà valutata ai fini del calcolo delle distanze dai fabbricati;

Per tali interventi è in ogni caso escluso l'uso inappropriato di componenti e finiture "vernacolari": non è consentito rimuovere la porzione di intonaco di muratura tra architrave ed arco di scarico, neppure per ottenere aperture ad arco ribassato, né sono consentiti elemento "finto rustico", quali archetti in laterizio o pietra e rivestimenti lapidei ad opus incertum o rivestimenti, anche in marmo, non tradizionali tipici del contesto e non adeguati al rango dell'edificio. Non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo e non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ...), fatta eccezione per i lucernari piani, come descritti al precedente comma 2.

4. Ad esclusione che per gli ambiti R3, dove non sono ammesse, per gli edifici residenziali che non abbiano già usufruito di ampliamenti a partire dall'8 aprile 1998 e fino all'entrata in vigore del presente PO, sono consentite addizioni volumetriche verso spazi liberi pertinenziali e senza la creazione di nuove unità immobiliari, sempre a condizione che venga svolta una verifica del valore storico-testimoniale dell'edificio e del contesto in cui è inserito e si dimostri la coerenza dell'accrescimento dell'organismo edilizio e negli ambiti urbani purché interessino il fronte interno del fabbricato - non prospiciente strade o spazi pubblici - sono consentiti gli ampliamenti funzionali eseguiti da terra a tetto con superficie coperta (Sc) massima di 10,00 mq. In ogni caso tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento ed essere comunque l'esito di una riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

Art. 25 Classe 4

1. La disciplina della classe 4 consente l'adeguamento degli edifici esistenti con interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, fino alla demolizione con fedele ricostruzione, così come definiti dalle disposizioni regionali, gli interventi pertinenziali e limitati ampliamenti. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono utilizzare tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge. In particolare, per la classe 4 sono consentiti:

  1. a) consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale, fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio;
  2. b) le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  3. c) l'inserimento di nuovi solai, comportanti anche l'aumento della SE;
  4. d) le modifiche dell'involucro murario e dei prospetti, che possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, compresa la chiusura di logge o porticati, anche se comportante incremento della SE, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
  5. e) la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  6. f) la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento;
  7. g) la realizzazione di serre solari con specifica finalità di risparmio energetico, come definite al successivo art. 33, debitamente certificata;
  8. h) la modifica della tipologia della copertura, anche ai fini del risparmio energetico, senza aumento del Volume totale esistente;
  9. i) la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e l'eventuale modifica della tipologia della copertura alle condizioni di cui al precedente punto h.; tale intervento deve essere anche finalizzato al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile e al complessivo miglioramento della qualità edilizia.
  10. j) Negli edifici e i complessi edilizi residenziali in classe 4 sono consentiti, alle stesse condizioni, anche gli interventi di cui al precedente art. 24, comma 4, indicati per la classe 3. In alternativa a tali interventi sono ammesse addizioni volumetriche una tantum, volte a migliorare complessivamente la qualità dell'insediamento, fino ad un massimo del 5% di volume totale, a condizione che l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio esistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento; tali interventi di addizione, nel caso di edifici in linea dovranno essere assentiti dal condominio, mentre per i complessi edilizi con tipologia a schiera dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà e potranno anche riguardare la sagoma e le altezze degli edifici.

Gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di cui alla lettera i) e gli ampliamenti di cui alla lettera J) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Oltre al riordino dei volumi pertinenziali consentita a partire dalla classe 3, per gli edifici residenziali in classe 4, all'interno del resede di riferimento, è consentita la realizzazione di volumi accessori aggiuntivi fino al 20% del volume totale fuori terra dell'edificio principale e comunque non superiore a 30 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE), quali quelli per:

  • - autorimesse pertinenziali;

I volumi accessori devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta, devono avere un ingresso autonomo ed essere ad un solo piano - di altezza massima 2,40 mt. e per la loro realizzazione dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione visivamente poco esposta.

I volumi accessori non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito il mutamento di destinazione d'uso diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano.

In alternativa ai volumi accessori sopra definiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del P.O. in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, per gli edifici in classe 4 è consentita la realizzazione di porticati, per una Superficie Coperta (Sc) non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale.

3. Nelle parti che il P.O. definisce come addizioni residenziali unitarie, esito di piani urbanistici attuativi o comunque di progetti architettonicamente e urbanisticamente unitari, che il PO individua in classe 4 valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Art. 71, comma 4.

Art. 26 Classe 5

1. La disciplina della classe 5 per tutti gli edifici consente, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal presente articolo, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva fino alla demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata ed inoltre, limitatamente agli edifici residenziali esistenti e per quelli che ospitano funzioni miste - residenziali, commerciali, direzionali e di servizio servizio, le addizioni volumetriche alle unità immobiliari e la sostituzione edilizia, come definite dalle disposizioni regionali. In aggiunta a quanto previsto dalla classe 4, la classe 5 può comportare:

  1. a) negli edifici prevalentemente residenziali con SE complessiva inferiore a 350 mq, per le unità immobiliari residenziali esistenti all'adozione del Piano Operativo dotate di resede, addizioni volumetriche una tantum verso spazi liberi pertinenziali, fino a 40 mq. di Superficie edificabile (o edificata) - SE -; l'altezza massima di tali addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti. Tale intervento può essere attuato in tutto o in parte anche con la sopraelevazione di un piano, nei limiti delle SE sopra definiti, delle porzioni di fabbricato ad un solo piano fuori terra fino a raggiungere una altezza di ml 7,50.
  2. b) negli ambiti urbani, in tutti gli edifici residenziali, ampliamenti volumetrici costituiti dalla sopraelevazione, fino ad un massimo di ml 1,00, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile o agibile; l'ampliamento potrà interessare esclusivamente l'edificio principale; tali sopraelevazioni non sono consentite per gli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di ampliamento a partire dall'8 aprile 1998, fino all'entrata in vigore del presente PO;
    è ammessa inoltre la soprelevazione di un intero piano degli edifici residenziali ad un solo piano fuori terra, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta;
    • - l'intervento non deve comportare la formazione di più di una unità immobiliare aggiuntiva;
  3. c) la sostituzione edilizia degli edifici residenziali, come definita dalle disposizioni regionali e alle condizioni di cui al precedente art. 20, eseguita con contestuale incremento fino al 30% del volume totale dell'edificio esistente, con diversa sagoma, articolazione, collocazione; l'altezza massima del nuovo edifici non deve superare i ml. 7,50, sempre fatta salva l'eventuale altezza massima (Hmax) superiore dell'edificio preesistente;
    per gli edifici non residenziali esistenti la demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata degli edifici esistenti, come definita dalle norme regionali e purché non comportanti incremento di volume totale, sia entro che fuori terra.
    Tali interventi devono avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - nel territorio urbanizzato tali interventi sono riferiti al lotto fondiario e l'altezza massima dei nuovi edifici non deve superare i ml. 7,50, sempre fatta salva l'eventuale altezza massima (Hmax) superiore dell'edificio preesistente; è altresì consentito il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ammesse nell'ambito urbano di appartenenza o verso quelle eventualmente assegnate come obbligatorie dal P.O.;
    • - nel territorio rurale tali interventi devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente e l'altezza massima non deve superare i ml. 7,50; gli usi consentiti sono quelli stabiliti dal successivo art. 86.

Gli interventi di addizione di cui ai punti a), b), c) e quelli già previsti per le classi 3 e 4 sono tra loro alternativi e non cumulabili. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di sostituzione, di demolizione con ricostruzione o di ampliamento gli edifici interessati saranno da considerare in classe 4, senza la possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia sono consentiti a condizione che sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge e dovranno osservare gli obblighi per la compensazione della CO2, come prescritti al successivo art. 37.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di sostituzione edilizia e di ampliamento dovranno mantenere superfici permeabili nella misura minima del 35% del lotto fondiario.

Art. 27 Classe 6

1. La disciplina della classe 6, oltre alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva può comportare la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici specialistici esistenti (a destinazione industriale e artigianale, commerciale, direzionale e di servizio, commerciale all'ingrosso e depositi), così come definite dalle disposizioni regionali. In particolare per tali edifici sono consentiti:

  1. a) interventi di sostituzione edilizia, con incremento della SE fino ad un massimo del 30% dell'edificio esistente, con il mantenimento dell'altezza massima pari a quella dell'edificio sostituito; per gli edifici a destinazione industriale e artigianale nell'ambito P1 è consentito il raggiungimento di un'altezza massima di 12,00 ml., ma senza incremento della superficie coperta; nel territorio rurale la ricostruzione del nuovo edificio specialistico deve prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente;
  2. b) le addizioni volumetriche, con incremento fino al 20% della SE esistente, per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo; esclusivamente per gli edifici a destinazione artigianale e industriale posti nell'ambito P1, che mantengono la destinazione d'uso industriale e artigianale b1 e b2, tali ampliamenti volumetrici dovranno essere costituiti dalla sopraelevazione degli edifici esistenti, fino al raggiungimento di un'altezza massima di 12 ml;
  3. c) esclusivamente per le aree urbane ed extraurbane con destinazione d'uso b2, nei casi di lotti di almeno 1.000 mq senza volumetrie edificate, la realizzazione di modeste volumetrie di servizio ad un solo piano, da destinare anche ad uffici, con SE massima di 100 mq, Ha massima 3,50 ml., distanza minima dalle strade e dai confini di 5,00 ml.

Gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia sono consentiti a condizione che sia garantito il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge. Il P.O., ai fini del successivo art. 35, prescrive l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione di tetti verdi su tutta la porzione della copertura interessata all'intervento. Gli interventi di sostituzione edilizia o di ampliamento (siano a terra o in elevazione) dovranno altresì osservare gli obblighi per la compensazione della CO2, come prescritti al successivo art. 37. Dovrà anche essere garantito il raggiungimento di una migliore qualità architettonica e ambientale, in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico ed è prescritta la formazione di fasce verdi di filtro e di compensazione a contatto con gli insediamenti residenziali e misti limitrofi esistenti.

3. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi posti all'interno del territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 50% e con altezza massima di 5,50 ml.

4. In tutto il territorio comunale la disciplina della classe 6 non consente il mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale.

Art. 28 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Fermo restando il rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento alla classificazione del patrimonio edilizio esistente oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi, per le specifiche opere, interventi e manufatti di seguito elencati, oltre alle condizioni generali di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i., ai fini della non rilevanza urbanistico-edilizia si dettano i seguenti imiti:

  1. a) i barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi, devono risultare di ingombro massimo di 2 mq. e altezza massima al colmo di 2 ml. per resede di pertinenza;
  2. b) i gazebo devono risultare con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza e/o per ciascun resede condominiale;
  3. c) l'installazione di pergole ombreggianti per le auto in sosta è ammessa con le seguenti limitazioni:
    • - nel caso di residenze, per ciascuna unità immobiliare un pergolato con ingombro planimetrico a terra di 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq. nel caso di resede di pertinenza condominiale;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche nella misura di 15 mq. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
    • - nel caso di attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nella misura corrispondente alla dotazione minima richiesta per la sosta stanziale;
  4. d) i piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - devono risultare di ingombro massimo di 8 mq. per unità immobiliare e altezza massima (HMax) in gronda di 2,20 ml.; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie di ingombro massima complessiva di 32 mq.;

2. L'istallazione dei manufatti privi di rilevanza edilizia è comunque soggetta alla preventiva acquisizione, se dovuta, degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati prescritti da norme e piani sovraordinati o da discipline di settore.

Art. 29 Disposizioni sulle distanze

1. Per distanza si intende la lunghezza sul piano orizzontale del segmento più breve che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.).

2. Negli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere sempre rispettati i limiti di distanza tra fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68, fatte salve le deroghe previste per legge.

3. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto, con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione e dagli strumenti urbanistici. È altresì consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza solo in aderenza ad un edificio esistente, ovvero con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche del lotto attiguo.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17