Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Titolo I Caratteri del Piano

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e conformandosi al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR). Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Secondo quanto stabilito dal combinato disposto della L.R. 65/2014 e del PIT-PPR PIT, il Piano Operativo si conforma a quest'ultimo, ribadendo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso del Piano Paesaggistico Regionale oltre a perseguirne gli obiettivi e gli obiettivi di qualità ed articolandone le direttive. In particolare il P.O. riconosce e tutela il paesaggio perseguendo gli obiettivi della Scheda Ambito 2 Versilia e Costa Apuana del PIT-PPR riguardanti il territorio del Comune di Carrara.

3. Il Piano Operativo approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, con gli studi e le indagini contenuti negli elaborati di cui al successivo art. 2 e con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, effettuata ai sensi dell'art. 224 - Disposizioni transitorie - della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio". Tale perimetro, che esclude le aree interne al Parco Regionale delle Alpi Apuane, così come modificate nel 2018, è individuato nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000 e 1:5.000.

4. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Piano Operativo ed alla luce dell'individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 224 nelle tavole del piano è riportata la seguente ripartizione del territorio comunale:

  1. a) "territorio urbanizzato", definito ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014, corrisponde al sistema insediativo costituito dalle principali aree urbane, che includono le frazioni di Avenza, Marina e Fossone e dai nuclei storici della collina Bedizzano, Bergiola, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, Miseglia, Noceto, Sorgnano e Torano e che include anche le aree dei bacini estrattivi assoggettati al PABE, ai sensi della stessa legge regionale;
  2. b) "territorio rurale", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione del territorio urbanizzato, costituente ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree rurali e comprendente ambiti periurbani, altri nuclei rurali ed aree con prevalente funzione agricola

5. L'organizzazione del presente testo normativo è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del P.O.:

  • - nella PARTE I, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale, le disposizioni derivanti dai piani sovraordinati e le discipline delle fattibilità in relazione alle diverse condizioni di pericolosità derivate dagli studi geologici di supporto al Piano Strutturale;
  • - nella PARTE II è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - nella PARTE III è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del piano.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Carrara è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto urbanistico
  2. b) Studi geologici, idraulici e sismici
  3. c) Valutazioni
  4. d) Integrazioni al quadro conoscitivo comunale

2. Gli elaborati del progetto urbanistico a) sono:

  • - Relazione illustrativa
    Allegato A - Tavola "Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento", in scala 1:5.000
  • - Norme Tecniche di Attuazione
  • - Appendice A - Immobili e aree di notevole interesse pubblico e beni paesaggistici tutelati
  • - Allegato 1 - Schede Norma degli Ambiti e delle aree di trasformazione
  • - Allegato 2 - Area intervento PINQuA
  • 1 - Tavola "zone territoriali omogenee", in scala 1:5.000 (8 tavole)
  • 2 - Tavole della "disciplina del territorio", in scala 1:2.000/1:5.000 (25 tavole)

L'Allegato A alla relazione illustrativa - Tavola "Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento", in scala 1:5.000, rappresenta un riferimento non prescrittivo per una corretta gestione del suolo in relazione alle criticità esaminate.

3. Gli elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici b) sono:

  • - Relazione tecnica di fattibilità geologica, idraulica e sismica
  • - Norme tecniche geologiche (NTG)
  • - Schede di fattibilità contenute nell'Allegato 1 alle NTA - Schede Norma degli Ambiti e delle aree di trasformazione
  • - Tavola 13 Analisi di fattibilità idraulica per la trasformazione area Ex Enichem (APA.1 e APA.2)

4. Gli elaborati di Valutazione c) sono:

  • - VAS - Rapporto Ambientale
  • - VINCA - Studio di Incidenza
  • - VAS - Sintesi non tecnica

5. Gli elaborati che integrano il quadro conoscitivo comunale d) sono:

  • - Schedatura dell'edificato nel territorio aperto
  • - Ricognizione sugli standard urbanistici di cui al D.M. 1.444/68

6. In caso di difformità tra i contenuti delle Norme e le indicazioni grafiche sulle carte del P.O. prevalgono i contenuti delle presenti Norme. In caso d'incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le tavole in scala 1:2.000 e quelle in scala 1:5.000 prevalgono, ai fini applicativi, le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

Art. 3 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1.444, le Zone territoriali omogenee sono individuate nelle Tavole del P.O. "Zone territoriali omogenee", in scala 1:5.000. Per gli ambiti urbanizzati, sono altresì individuate nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000, attraverso la sigla della zona territoriale omogenea posizionata in alto a destra rispetto al centroide del poligono a forma di rombo di colore nero.

Art. 4 Rapporto con il Regolamento Edilizio

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. Per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e per le definizioni tecniche utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della LR 65/2014.

3. L'Amministrazione provvede all'adeguamento del Regolamento Edilizio alle Norme del Piano Operativo che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014 e s.m.i. In particolare il Regolamento Edilizio dovrà prevedere specifica normativa relativa alle forme d'incentivo economico al fine di favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari, riferibili all'edilizia sostenibile.

4. Il Comune di Carrara promuove altresì il rafforzamento della capacità di resilienza del proprio territorio e a questo scopo il Regolamento Edilizio detta ulteriori disposizioni tecniche per:

  • - la realizzazione e la manutenzione di spazi verdi, al fine di rafforzare i servizi eco-sistemici;
  • - le azioni per il corretto bilancio della CO2, mediante il ricorso all'edilizia sostenibile, alla forestazione urbana, al risparmio e all'efficienza energetica;
  • - la riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e il miglior assorbimento delle polveri sottili;
  • - il ricorso a tecniche e a tecnologie impiantistiche per conseguire il massimo risparmio idrico tra cui la raccolta delle acque piovane e il loro riutilizzo;
  • - il mantenimento/miglioramento della permeabilità dei suoli e del drenaggio urbano.

Art. 5 Rapporto con i Piani di Settore

1. Il presente Piano Operativo si rapporta con gli altri strumenti di regolazione territoriale di settore, coordinandosi in particolare con:

  • - il Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane
  • - il Piano degli Arenili
  • - i Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.)
  • - Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
  • - il Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara.

2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano le discipline del Piano Operativo per i campi di competenza, garantendo il coordinamento e la coerenza tra obiettivi della pianificazione urbanistica e azioni settoriali e contribuendo a perseguirli.

3. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, come previsto dalle disposizioni regionali.

Art. 6 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi diretti;
  • - progetti unitari convenzionati, previa stipula di convenzione;
  • - Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • - Progetti di opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia.

2. Nelle aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 7 Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti convenzionati, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi vigenti o agli interventi convenzionati vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di adozione del Piano Operativo

Titolo II Usi

Art. 8 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo II ed i Titoli VIII e IX, della Parte II delle presenti Norme, costituiscono "la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che regola i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati e che ha efficacia a tempo indeterminato.

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, il presente Titolo articola le categorie funzionali principali definite dalle vigenti norme regionali individuandone sotto-categorie, ovvero destinazioni d'uso appartenenti alla stessa categoria funzionale. In tali destinazioni d'uso debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa di settore, le attività complementari - benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie funzionali - purché strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e gli spazi accessori a essa collegati e/o correlati.

3. In generale, gli usi ammessi all'interno del territorio urbanizzato sono quelli previsti da ciascun ambito urbano, di cui al successivo Titolo VIII, mentre per il territorio rurale si deve far riferimento al Titolo IX delle presenti Norme ed in particolare all'art. 86 - Usi compatibili degli edifici esistenti.

Quando nelle Tavole del P.O., oltre al riferimento all'ambito urbano o rurale di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica categoria funzionale principale o ad una sua sotto-categoria, questa deve essere intesa come destinazione d'uso ammessa in via esclusiva.

Quando nelle tavole o nelle Norme del P.O. è prevista o ammessa la categoria funzionale principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue sotto-categorie sono da intendersi previste e ammesse.

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. A norma di legge, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile (SU) prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  1. a) Residenziale,
  2. b) Industriale ed artigianale,
  3. c) Commerciale al dettaglio,
  4. d) Turistico-ricettiva,
  5. e) Direzionale e di servizio,
  6. f) Commerciale all'ingrosso e depositi,
  7. g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Oltre alle categorie funzionali principali sopra elencate, definite dalle vigenti norme regionali, all'interno della categoria funzionale direzionale e di servizio il PO individua e distingue la destinazione d'uso relativa alle attrezzature di servizio pubbliche (s), per le quali sono definite specifiche disposizioni al successivo art. 15.

La destinazione d'uso relativa ad attrezzature di servizio pubbliche (s) è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Norme o nelle tavole del P.O. e purché proposta dal soggetto pubblico competente.

2. Nei successivi articoli, dall'Art. 10 all'Art. 17, sono indicate le attività a cui si riferiscono le categorie funzionali principali elencate al precedente comma 1 e la destinazione d'uso "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico" e le loro specifiche sotto-categorie, con esemplificazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate possono essere ricondotte alle destinazioni d'uso indicate secondo il criterio dell'analogia.

3. Ai fini urbanistici, si considera destinazione d'uso legittima attuale quella definita ai sensi del comma 4 dell'art. 99 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i..

Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con gli usi previsti dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento alla previsione del P.O., solo gli interventi sempre ammessi dalla legge sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo Art. 21, commi 2 e 3, senza possibilità di frazionamento.

Art. 10 Residenziale

1. La categoria funzionale "Residenziale" (a) comprende abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee e le relative pertinenze e le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

2. Rientrano nella categoria funzionale a) "Residenziale" le attività e funzioni ad essa riconducibili, quali:

  • - le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, permanenti e temporanee, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing, ecc.);
  • - le abitazioni speciali corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), alloggi volano, foresterie costituenti unità immobiliari autonome.

3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Art. 11 Industriale ed artigianale

1. La categoria funzionale "Industriale e artigianale" comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali (fabbriche, officine e autofficine, manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome).

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo individua le seguenti sotto-categorie della categoria funzionale "Industriale e artigianale" elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - b1 · attività industriali e artigianali, che comprendono: attività di produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione di beni, anche alimentari e zootecnici; attività di trasformazione del settore lapideo e relativi spazi di servizio e di deposito; laboratori artigiani e imprese e forniture edili, laboratori di riparazioni e simili, officine e carrozzerie, autolavaggi, impianti di autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; attività di recupero, trattamento e smaltimento materiali di rifiuto; attività di preparazione pasti e piatti pronti in genere, di produzione diretta di alimenti senza somministrazione, quali fornai, pasticcerie, ecc.; corrieri e attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
  • - b2 · piazzali e depositi di materiali lapidei.

Sono da considerare spazi di corredo e di servizio alle funzioni sopra esemplificate, gli uffici per la gestione delle attività aziendali, i laboratori di ricerca, i locali per il portierato e la vigilanza, i locali per l'esposizione dei prodotti aziendali, gli showroom ed eventuali spazi per la produzione artistica e le mense o gli spacci aziendali, quando non costituiscono unità immobiliari autonome.

3. Il Piano Operativo individua altresì una sotto-categoria - con la sigla b3 -le attività artigianali di servizio alla residenza ed alla persona, esercitate in luoghi che contemplano insieme produzione e vendita e in cui la produzione viene effettuata manualmente o con attrezzature di ridotte dimensioni, comunque non inquinanti e non rumorose e purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo:

  • - falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
  • - produzione diretta di alimenti per somministrazione non assistita, quali fornai, larderie, pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio e/o per asporto o con consegna a domicilio, rosticcerie e simili;
  • - lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico;
  • - produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; laboratori di sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio.

In tutto il territorio comunale le attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona appartenenti alla sotto-categoria b3 possono essere svolte anche in locali a destinazione commerciale di tipo c1 - esercizi di vicinato, di cui al successivo art. 12.

4. Ai fini delle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio in sede fissa, non costituisce attività commerciale la vendita dei prodotti aziendali effettuata all'interno dei locali di produzione, o nei locali ad essi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato (Superficie di vendita ≤ 300 mq). Ai fini urbanistico-edilizi la destinazione d'uso di ciascuna unitaà immobiliare resta comunque quella prevalente in termini di superficie utile (SU).

Art. 12 Commerciale al dettaglio

1. La categoria funzionale "Commerciale al dettaglio" comprende le attrezzature commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde e simili), gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 e gli impianti per la distribuzione di carburanti.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto-categorie della categoria funzionale "Commerciale al dettaglio", corrispondenti alle tipologie definite dalle norme regionali:

  • - c1 · esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 300 mq, come definiti dalle norme regionali; sono compresi tra quelli di vicinato gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della L.R. 62/2018 e s.m.i. (concessionari autoveicoli, motocicli e simili) se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare prevista dalle norme regionali;
  • - c2 · esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • - c3 · medie strutture di vendita, come definite dalle norme regionali;
  • - c4 · grandi strutture di vendita, come definite dalle norme regionali.
  • - c5 · distributori di carburanti, aree di servizio;

3. L'insediamento di nuove attività commerciali o di quelle ad esse equiparate dalla disciplina degli usi del P.O. dovrà rispettare le condizioni e le dotazioni minime di parcheggi previste in applicazione dei successivi Artt. 18 e 19, fatte salve le eccezioni previste dalle presenti norme in relazione alle diverse tipologie - di vicinato, medie superfici e grandi superfici di vendita - definite dalla legge e dalle norme regionali.

4. L'insediamento di nuove medie superfici di vendita (c3) deve essere comunque verificato in relazione alla possibilità di costituire aggregazioni di medie strutture - ai sensi della LR 62 del 2018 e s.m.i - da sottoporre a conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della LR 65/2014.

Art. 13 Turistico-ricettiva

1. La categoria funzionale "Turistico-ricettiva" comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, come individuate dalle vigenti norme regionali.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto- categorie della categoria funzionale "Turistico-ricettiva", associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • - d1 · ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi turistici e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d2 · ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, rifugi alpini e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d3 · aree sosta attrezzate per autocaravan con dotazioni di servizio;
  • - d4 · campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante).

Fatta eccezione che per la destinazione d'uso d3, le tavole del PO, con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente, non individuano le specifiche sotto-categorie afferenti la categoria funzionale turistico ricettiva, in riferimento alle quali le destinazioni d'uso legittime in atto negli edifici e complessi edilizi esistenti sono da ritenersi ammesse in via esclusiva.

3. Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

4. Al fine di salvaguardare la qualità delle strutture per l'ospitalità e ai fini di una equilibrata distribuzione e localizzazione della categoria funzionale, il P.O. non ammette la trasformazione in condhotel, così come definiti dalla legge regionale, delle strutture ricettive esistenti.

Art. 14 Direzionale e di servizio

1. La categoria funzionale "Direzionale e di servizio" comprende le attività direzionali (sedi di enti e società pubblici e privati, ecc.), le attività di servizio alle imprese ed alle persone (studi professionali, centri di ricerca, agenzie, sportelli, ecc.) e le strutture specializzate per servizi privati (cliniche, scuole e centri di formazione, centri sportivi, ricreativi, culturali, ecc.).

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto-categorie della categoria "Direzionale e di servizio", associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • - e1 · attività a carattere direzionale quali sedi di banche, di assicurazione, immobiliari, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, centri di ricerca, incubatori d'impresa, ecc.;
    uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali;
    servizi privati sanitari, centri medici poliambulatori, laboratori di analisi medica, centri fisioterapici, cliniche veterinarie e simili; agenzie varie, di viaggi, di pulizia, di servizi postali, autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi di autotrasporto di merci e di persone, pro-loco, uffici per il lavoro, informa giovani, servizi per lo spettacolo, box office, ecc.;
  • e2 · servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni culturali e sportive a carattere privato, sale e centri attrezzati per congressi e conferenze, spazi espositivi, gallerie d'arte e collezioni private, servizi di produzione audiovisiva (cinema, video, tv...), sale di registrazione, ecc.;
  • - e3 · servizi privati ricreativi e per la pratica sportiva, palestre e centri per il fitness, piscine, centri ippici, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse; sale spettacolo, cinema e multiplex, istituti di bellezza, centri benessere, ecc.;
  • - e4 · servizi privati di assistenza quali case di riposo, case di cura, residenze protette, cliniche private;
  • - e5 · servizi privati di ospitalità temporanea diverse dalle attività ricettive, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotate di servizi a comune e foresterie a servizio di altre attività;
  • - e6 · autorimesse e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili.

3. La categoria funzionale "Direzionale e di servizio" comprende inoltre gli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico", come descritti al successivo Art. 15.

Art. 15 Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico

1. Gli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al presente articolo, concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici, di cui al D.M. 1444/68. Per questo, a norma di legge, è da considerare urbanisticamente rilevante il mutamento della destinazione d'uso degli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico" verso le categorie funzionali elencate all'art. 9, comma 1, delle presenti Norme.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, individua le seguenti articolazioni della destinazione d'uso relativa agli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico":

  • - s1 · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, pubbliche e private paritarie);
  • - s2 · attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile, ecc. - ed altre);
  • - s3 · spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (parchi e giardini pubblici o d'uso pubblico, impianti sportivi all'aperto, ecc.); all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi per le attrezzature didattiche all'aperto, per l'osservazione dell'ambiente naturale, per esposizioni d'arte, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
  • - s4 · aree per parcheggi pubblici, (a raso e in struttura);
  • - s5 · servizi cimiteriali; in tali aree sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria; le tavole della disciplina del territorio individuano le fasce di rispetto, come definite ai sensi dei legge, nelle quali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione; all'interno della fascia di rispetto cimiteriali sono altresì ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:
    • · parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero
    • · realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
    • · interventi per la riduzione del rischio idraulico;
    • · opere di adeguamento stradale;
    • · reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;
    sono altresì ammessi, ove consentiti dalle norme, e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:
    • · giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
    • · pratiche agricole;
    • · usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
    • · attività ricreative all'aperto;
    • · sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo III sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché nei limiti di incremento massimo del 10% delle volumetrie esistenti; laddove consentiti dalla specifica classe attribuita dal P.O., gli interventi di demolizione con ricostruzione e di sostituzione edilizia sono ammessi a condizione che l'intervento non determini avvicinamento di volumetrie rispetto alla fonte del vincolo;
  • - s6 · servizi tecnici e tecnologici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per le telecomunicazioni, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico, ecc.);
  • - s7 · stazione ferroviaria e autostazione bus;
  • - s8 · servizi per l'istruzione superiore;
  • - s9 · servizi universitari e di alta formazione;
  • - s10 · servizi ospedalieri;
  • - s11 · campo nomadi sosta prolungata: in tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di manufatti destinati a servizi igienici e locali di servizio nella misura minima indispensabile;
  • - s12 · servizi espositivi fieristici; oltre all'attrezzatura degli spazi esterni di esposizione e delle zone destinate a parcheggio ed alla sosta degli automezzi; in tali aree è ammessa la realizzazione di edifici destinati all'esposizione, uffici, sportelli bancari, attrezzature commerciali e di ristorazione, sulla base delle esigenze di sviluppo della struttura, con almeno il 25% dell'intera superficie sistemata in modo permeabile e che venga garantita la quantità dei parcheggi a standard; in tale aree è ammessa anche la destinazione per spettacoli viaggianti.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (s3) e a parcheggi pubblici a raso (s4) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.) e i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile.

Previa verifica istruttoria del rispetto degli standard urbanistici, di cui al D.M. 1.444/1968, in riferimento alle tipologie di attrezzature e servizi pubblici interessati, il passaggio dall'una all'altra delle sopra elencate destinazioni d'uso "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo.

3. Negli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al precedente comma, gli interventi ammessi possono essere realizzati anche da privati, purché in regime di convenzione con il Comune, il quale dovrà a regolare le modalità di attuazione e gestione degli impianti. L'area dovrà essere ceduta preventivamente al Comune che l'assegnerà in diritto di superficie, per un periodo da definirsi in convenzione, con diritto di priorità per lo stesso proprietario. La medesima facoltà è concessa ad altri Enti Pubblici per l'attuazione di interventi in aree di loro proprietà, in tal caso la convenzione dovrà regolare i rapporti fra tutti i soggetti interessati: Ente Pubblico, Comune, Concessionario.

4. L'adeguamento o l'ampliamento degli spazi, attrezzature e servizi ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, fatti salvi i limiti agli interventi eventualmente previsti nelle presenti Norme, con l'attribuzione delle classi di valore 1, 2 e 3, è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori, che presentano il progetto unitamente ad una convenzione che ne regoli l'uso, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali, tenendo conto delle leggi vigenti in materia in riferimento alla funzione da assolvere.

Art. 16 Commerciale all'ingrosso e depositi

1. La categoria funzionale "Commerciale all'ingrosso e depositi" comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita diversi da quelli del precedente Art. 12, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto. Sono le attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande, oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto- categorie della categoria "Commerciale all'ingrosso e depositi", associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • - f1 · attività commerciali all'ingrosso (materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali (all'aperto e/o al coperto) e i relativi uffici;
  • - f2 · attività di magazzinaggio e deposito e/o stoccaggio di merci e materiali (all'aperto e al coperto) e i relativi uffici; magazzinaggio spedizione e logistica; esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino, etc.), compresi i rispettivi uffici, senza commercializzazione dei prodotti esposti; depositi di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di demolizione;

Le attività commerciali all'ingrosso possono comprendere locali per la gestione delle attività e di portierato e sorveglianza non costituenti unità immobiliari autonome.

3. Sono altresì assimilate alla categoria commerciale all'ingrosso ai fini della disciplina degli usi le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018 e s.m.i.,

Art. 17 Agricola e funzioni connesse

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo prima del 21 aprile 1995, entrata in vigore della LR 64/1995;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo il 21 aprile 1995, entrata in vigore della LR 64/1995;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile e le altre forme di presidio del territorio rurale previste dalla legge regionale, disciplinate al Capo II del Titolo IX - Il territorio rurale, delle presenti Norme.

Art. 18 Dotazione di parcheggi privati per la sosta stanziale

1. Si considerano aree di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale, ai sensi dell'art. 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150, gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, scoperti o con presenza di strutture edificate, realizzati a raso, interrati o in elevazione.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  4. d) ristrutturazione edilizia comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE)
  5. e) addizione volumetrica ad edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile SE;

Per gli interventi di parziale demolizione e ricostruzione e per le addizioni volumetriche, deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile oggetto d'intervento, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Ad esclusione che per l'ambito R1 - la città antica ed i nuclei storici - e l'ambito R2 - i tessuti storici, il reperimento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato è prescritto anche in relazione ai seguenti interventi:

  • - incremento del numero delle unità immobiliari; in caso di frazionamento di unità immobiliari, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento: nel rapporto tra nº posti auto e SE residenziali si esclude dal conteggio l'unità immobiliare derivata con la superficie edificata SE maggiore e in ogni caso dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  • - modifica della destinazione d'uso; nel caso di mutamenti della destinazione d'uso, ove comportante il reperimento di dotazioni aggiuntive, sulla base della tabella 1, di cui al successivo comma 4, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto.

4. La superficie convenzionale dedicata al parcheggio stanziale è la somma di due superfici, stallo e spazio di manovra, quantificabili per un totale di 25,00 mq per ciascun posto auto. In relazione agli interventi di cui al successivo Titolo III, devono essere previsti spazi di parcheggio privato per la sosta stanziale nelle quantità non inferiori a quanto indicato nella tabella 1 e, comunque, nel rispetto delle superfici minime previste per legge:

Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi privati in relazione alle destinazioni d'uso

DESTINAZIONI D'USO Nº DI POSTI AUTO
a · Residenziale: abitazioni di qualsiasi tipo e natura - 1,5 ogni 100 mq. di SE, comunque con un minimo di un posto auto per alloggio
b1 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
b2 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
b3 · - 1,5 ogni 100 mq. di SE;
c1 ·
c2 ·
- 1,5 ogni 100 mq. di SE e, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018 e s.m.i.;
c1 · gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se risultano con superficie di vendita non superiore a 300 mq - 1,0 ogni 100 mq. di SE e, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018 e s.m.i.;
c3 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE oltre allo spazio per la movimentazione delle merci, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018;
c4 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE oltre allo spazio per la movimentazione delle merci, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018;
d1 ·
d2 ·
- 2,0 ogni 100 mq. di SE e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
d4 · campeggi - 3,0 ogni 100 mq. di ST o 1,0 per piazzola
e1 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE
e2 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e3 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e4 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e5 · - 1,5 ogni 100 mq. di SE
f) · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
s) · le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale sono dimensionate in funzione delle specifiche necessità indotte dall'attività insediata, tenuto conto per analogia dei dimensionamenti previsti alle lettere precedenti per le diverse destinazioni d'uso, e fermo restando il rispetto delle dotazioni minime imposte dalla legge.

5. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi ed in particolare per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati obbligatoriamente all'interno dell'area di trasformazione.

Le aree private non di pertinenza dell'unità oggetto di intervento, destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio, purché poste nel raggio di ml. 500 ed esclusivamente se della stessa proprietà. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante atto di vincolo, trascritto a cura e spese del richiedente.

6. In tutto il territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sia all'interno del sedime dell'edificio, sia nel lotto di pertinenza, senza limiti di superficie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - deve essere garantito un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - l'altezza utile (HU) non può essere superiore a 2,40 ml. ad eccezione dei casi in cui norme di sicurezza impongano una altezza utile superiore;
  • - nel caso in cui il parcheggio sia realizzato nel lotto di pertinenza, il parcheggio interrato dev'essere totalmente interrato e dotato di "tetto verde".

Nelle sole aree con pericolosità idraulica elevata (ovvero per alluvioni poco frequenti) o molto elevata (ovvero per alluvioni frequenti) in cui vige il divieto di realizzare volumi interrati, i parcheggi possono essere realizzati in elevazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - deve essere garantito un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - la superficie calpestabile (SCal) del manufatto non può superare 1 mq ogni 10 mc dell'edificio di cui costituisce pertinenza;
  • - avere un'altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml..

7. La possibilità di concedere deroghe alla dotazione di parcheggio privato con conseguente reperimento di spazi di sosta su area pubblica (strade, piazze, parcheggi pubblici), da reperire comunque nel raggio di ml. 500, può essere valutata previa presentazione di idonea documentazione riguardante la valutazione del fabbisogno di superficie a parcheggio che indichi:

  • - le SE delle varie attività interessate;
  • - la superficie a parcheggio reperibile su area privata;
  • - la superficie a parcheggio da reperire in area pubblica;
  • - l'individuazione degli spazi di sosta in area pubblica da destinare al soddisfacimento della dotazione a parcheggio;
  • - valutazioni delle condizioni di traffico in funzione del tipo di strada, disciplina della circolazione, caratteristiche del traffico (veicolare, ciclabile, pedonale ecc.);
  • - caratteristiche geometriche delle strade interessate o degli spazi di sosta individuati.

8. Per le nuove superfici commerciali, la realizzazione di parcheggi per la sosta stanziale a raso di dimensioni superiori a 100 mq (comprensivi degli spazi di manovra), anche per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti, quando prevista dalle presenti Norme, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - garantire un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - prevedere la messa a dimora di alberi che garantiscano, una volta adulti, l'ombreggiamento di almeno il 50% della superficie a parcheggio;
  • - prevedere pavimentazioni che impediscano la formazione di isole di calore quindi di colore chiaro e con superficie scabrosa; è comunque da escludere l'uso di asfalto tradizionale;

Per tali parcheggi possono essere altresì previste strutture per l'ombreggiamento dei veicoli in sosta con copertura a pannelli fotovoltaici, specie vegetali rampicanti, canniccio, ecc..

Art. 19 Dotazioni per la sosta di relazione

1. Fatte salve le eccezioni riferite agli ambiti urbani R1 e R2, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, di cui alla LR 62/2018 e s.m.i., è prescritto per gli esercizi ed attività con destinazione commerciale al dettaglio derivante dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici o unità immobiliari esistenti con introduzione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi o attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.

Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste al Titolo VIII delle presenti Norme in conformità con le vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono identificati come articolazione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio c1. Anche per tali esercizi sono pertanto da reperirsi dotazioni aggiuntive di parcheggio in misura equivalente: ai fini del calcolo si assume il parametro della superficie di somministrazione di cui alle vigenti norme regionali, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale di cui all'art. 18 sono maggiorate di un quantitativo aggiuntivo di mq. di parcheggio equivalente alle dotazioni per la sosta di relazione prescritte per gli esercizi commerciali al dettaglio. Ai fini del calcolo delle maggiorazioni si assume pertanto il parametro della superficie di vendita di cui alle vigenti norme regionali, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela destinati alla vendita di prodotti o alla prestazione di servizi.

5. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale rapido e in sicurezza con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, che convenzionalmente include stallo e spazio di manovra. Per le autorimesse interrate o prevalentemente interrate non afferenti a medie o grandi strutture di vendita tale requisito è da intendersi come riferimento prestazionale ottimale, privo di valenza prescrittiva. I parcheggi di relazione delle medie e delle grandi superfici di vendita dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta per ogni 4 posti auto per le medie strutture e di 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per le grandi strutture.

7. Le aree del parcheggio di relazione a raso dovranno essere dotate di alberature di alto fusto, come prescritto al successivo art. 36, comma 3, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Nel caso di parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

8. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada ed ogni 40 posti auto o frazione di 40 ne deve essere previsto almeno uno riservato agli utenti disabili.

9. Per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:

Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
Da 20 a 99 1
Da 100 a 199 2
Da 200 a 499 3
Da 500 4

Titolo III Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 20 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente

1. Gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze, sono classificati sulla base della schedatura effettuata dal Regolamento Urbanistico previgente, aggiornata e integrata dal presente Piano Operativo, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017. Il P.O. di Carrara attraverso la classificazione regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base alle classi attribuite dal P.O., le categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e le norme regionali per il governo del territorio sono il necessario riferimento per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Per la gestione degli insediamenti esistenti, le Tavole del P.O. riportano le classi attribuite in riferimento agli edifici, i complessi edilizi e gli spazi aperti, in particolare:

  • - per gli edifici, manufatti e pertinenze in ambito urbano, attraverso perimetrazione e sigla di colore nero, si individua la classe attribuita e l'eventuale destinazione d'uso prevista dal P.O. (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al centroide del poligono a forma di rombo di colore nero, mentre l'eventuale destinazione d'uso si trova in basso a sinistra);
  • - in ambito urbano, nel caso di edifici, manufatti e pertinenze destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle esigenze riferite alle attività svolte.
  • - per gli edifici e complessi edilizi nel territorio rurale, in relazione al riconoscimento del loro valore le Tavole del P.O. riportano le classi attribuite con un corrispondente colore del fabbricato e sigla numerica;
  • - per gli edifici e complessi edilizi del territorio rurale privi della schedatura di cui al comma 1, le Tavole del P.O. riportano la sigla 3*. Per tali edifici, nelle more della classificazione, sono ammessi esclusivamente interventi fino alla classe 3 senza frazionamento e mutamento di destinazione d'uso. La specifica della classe di appartenenza può essere attribuita dall'Amministrazione Comunale a seguito della presentazione da parte dell'interessato di una documentazione di seguito indicata:
    • · estratto del vigente P.O. con l'individuazione dell'edificio o del complesso di edifici;
    • · relazione descrittiva;
    • · riprese fotografiche a colori di tutti i fronti;
    • · eventuale altra documentazione attestante l'epoca di costruzione.
    Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi, l'Amministrazione Comunale redige un repertorio degli edifici da classificare, determinandosi in merito in sede di aggiornamento quinquennale delle previsioni del Piano Operativo, ovvero adottando apposita variante allo strumento medesimo;
  • - per i manufatti presenti nel territorio rurale senza sigla numerica, ai quali non è stata attribuita la classe sono ammessi esclusivamente interventi fino alla manutenzione straordinaria, senza possibilità di frazionamento e cambio di destinazione d'uso.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque configurata e di sostituzione edilizia, come definiti dalle disposizioni statali e regionali, consistono nella completa demolizione dell'edificio da sostituire, ovvero di porzione distinta, riconoscibile e autonoma strutturalmente, e sua ricostruzione.

Esclusivamente per gli edifici specialistici industriali e artigianali all'interno del territorio urbanizzato, gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque configurata e di sostituzione edilizia consentono, in relazione alle funzioni produttive assolte, la ricostruzione in più corpi di fabbrica dei volumi da sostituire all'interno del lotto fondiario di riferimento.

In ogni caso la sostituzione edilizia in ambito urbano non può determinare modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, mentre nel territorio rurale la ricostruzione del nuovo edificio deve prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente.

5. Le altezze massime prescritte dal presente PO possono essere motivatamente incrementate negli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata, per i quali si deve considerare come linea di riferimento, per il computo dell'altezza del fronte una quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posta in aderenza all'edificio, comunque non superiore all'altezza del battente idraulico calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale e comunque non oltre il limite di ml. 1,0.

Art. 21 Disciplina degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente P.O., attraverso le classi, stabilisce i limiti entro i quali si devono mantenere le opere e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo la seguente articolazione:

  • - classe 1
    • - edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico, tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Parte II, Titolo I), per i quali gli interventi comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali sono sottoposti preventivamente al parere della competente Soprintendenza, come indicato al successivo art. 22;
  • - classe 2
    • - edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico, sulla base del riconoscimento critico effettuato dalla letteratura di settore e dallo stesso P.O.;
    • - edifici e i complessi edilizi del '900 che testimoniano di una fase importante di rinnovo urbano della città di Carrara;
    per gli edifici in classe 2 gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono consentiti a condizione che siano osservate le limitazioni di cui al successivo art. 23, finalizzate a garantire la loro adeguata tutela;
  • - classe 3
    • - edifici e complessi edilizi di matrice storica o storicizzati, ovvero quelli in cui è riconoscibile la permanenza del principio insediativo storico, peculiare del paesaggio urbano e rurale carrarese;
    • - edifici del "moderno" di interesse documentale e edifici e complessi edilizi recenti da considerare consolidati per tipologia, immagine e configurazione;
    la classe 3 consente, oltre a quelli della disciplina classe 2, ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, a condizione che siano osservate le limitazioni di cui al successivo art. 24 e limitati ampliamenti funzionali alle condizioni dettate dalle presenti norme;
  • - classe 4
    • - edifici e complessi edilizi non caratterizzati da particolare interesse storico-documentale o con rilevanti alterazioni subite rispetto alle caratteristiche originarie;
    • - edifici e complessi edilizi di formazione recente e posti in continuità con il principio insediativo consolidato, ma caratterizzati da tipologie, materiali e finiture disomogenei rispetto all'edificato di matrice storica;
    • - edifici e complessi edilizi esito di interventi unitari recenti, compresi i complessi unitari con specifica qualità e identità morfologica e architettonica;
    • - edifici realizzati a seguito dell'applicazione del presente Piano Operativo e del R.U. previgente;
    la classe 4 consente gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo, piccole addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, alle condizioni e limitazioni di cui al successivo art. 25;
  • - classe 5
    • - edifici e complessi edilizi di formazione recente che non presentano elementi o caratteri di interesse storico documentale ed edifici e complessi edilizi disomogenei rispetto al tessuto urbano di appartenenza;
    • - edifici e complessi edilizi, generalmente di formazione recente, che non presentano elementi o caratteri di interesse documentale appartenenti al territorio rurale;
    per tali edifici e complessi edilizi prevalentemente residenziali sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, gli interventi pertinenziali e quelli di addizione volumetrica e quelli di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, alle condizioni e alle limitazioni di cui al successivo art. 26;
  • - classe 6
    • - edifici e complessi edilizi specializzati a carattere prevalentemente produttivo/terziario,
    per gli edifici in classe 6, oltre alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sono consentite, come definite dalle vigenti norme regionali, la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici produttivi esistenti, alle condizioni e limitazioni di cui al successivo art. 27.

2. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti al frazionamento delle unità immobiliari disposti delle presenti Norme.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi 1, 2 e 3, devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi.

3. Per il patrimonio edilizio esistente sono altresì sempre ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti e purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Sono inoltre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi residenti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici e quelle della normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti. Gli interventi di ampliamento a tali fini sono dimensionati in relazione alle effettive necessità e comunque nella misura massima di Volume totale pari a 150 mc. e di Superficie edificabile (o edificata) (SE) pari a 50 mq., da realizzare in aderenza agli edifici esistenti.

Per tali interventi straordinari, connessi a gravi disabilità, la documentazione allegata al titolo abilitativo dovrà in tali casi contenere anche:

  1. a) certificazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Autorità Sanitaria competente comunque denominata attestante la grave disabilità della persona residente nell'edificio oggetto dell'intervento, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;
  2. b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea documentazione grafica, che attesti l'impossibilità tecnica di superare le barriere architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell'edificio esistente alle esigenze della persona affetta da grave disabilità ivi residente;
  3. c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona diversamente abile residente ed il rispetto della normativa vigente. L'intervento dovrà essere garantito con un vincolo di durata decennale, attraverso una apposita convenzione, registrato e trascritto a spese del richiedente, contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso, a non frazionare l'immobile ampliato e a non alienare o locare a soggetti non affetti da gravi disabilità.

Art. 22 Classe 1

1. Il P.O. nelle Tavole in scala 1:2.000, con la sigla c1, individua gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. La disciplina della classe 1, previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/2004, può comprendere un insieme sistematico di opere finalizzate restaurare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Tali interventi non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche ed operative con cui operare sugli edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice. Gli interventi ammissibili per la classe 1 sugli edifici e i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali - devono pertanto essere supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche. Anche laddove l'intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal processo storico.

Qualora all'interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento di notifica, gli interventi che le riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina per la classe 2, di cui al successivo Art. 23.

3. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'Art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso Decreto.

4. Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.

Art. 23 Classe 2

1. La disciplina della classe 2 è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela a edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico e interesse documentale e degli elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo. Per tali edifici devono essere mantenuti gli apparati decorativi, ove presenti e gli interventi non devono comportare:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione dei necessari interventi di sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di miglioramento sismico, debitamente comprovati da adeguata documentazione tecnica;
  • - modifiche all'imposta e alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e di quanto disposto al comma 2, lett. a) e gli interventi sugli elementi privi d'interesse;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato, ad eccezione di quelle risultanti dall'eliminazione delle superfetazioni e dalle modeste modifiche finalizzate a migliorare la funzionalità delle coperture, nei limiti definiti al successivo comma 3, lett. b; non è consentita la formazione di terrazze a tasca nelle coperture degli edifici;
  • - inserimento di nuovi solai, fatti salvi gli interventi necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali e il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - modifiche alla distribuzione principale interna (androni, corpi scale, ecc.), salvo nei casi in cui risulti non coerente e modificata rispetto all'organismo edilizio originario;
  • - modifiche ai prospetti, salvo l'adeguamento di eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e l'eventuale ripristino di aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali, o nei casi di particolari condizioni di degrado l'introduzione di quelle finalizzate a ricondurre la facciata alla configurazione originaria o comunque ad una precedente configurazione riconoscibile di maggior valore; non sono consentiti pacchetti di isolamento delle facciate a cappotto esterni;
  • - incrementi del volume lordo complessivo; non è consentito altresì il tamponamento di logge e porticati, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - nuove scale esterne.

Gli interventi sulle aree e sugli immobili pertinenziali devono rispettare l'unitarietà degli assetti e delle sistemazioni esterne, ripristinarne, se necessario, i caratteri originari, mentre non è consentita la suddivisione fisica degli spazi aperti.

2. La classe 2, alle condizioni di seguito indicate, consente:

  1. a. la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento; è inoltre consentito l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra per raggiungere la minima altezza utile (HU) indispensabile, sotto il profilo igienico sanitario, per conseguire la destinazione d'uso ammessa, comunque nella misura massima di ml. 0,30;
  2. b. la realizzazione di maggiori spessori del pacchetto di copertura, compatibilmente alla tipologia della gronda, fino ad un massimo di 0,15 ml, finalizzata all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, alle condizioni specificate al successivo art. 32, comma 3;
  3. c. l'introduzione di soppalchi e relative scale, che dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in materiali moderni; il soppalco deve essere fisicamente e formalmente distinto dall'organismo edilizio originario e di superficie massima pari al 30% di quella del vano su cui insiste;
  4. d. l'aumento della superficie edificata o edificabile (SE) all'interno del volume esistente conseguente a interventi che prevedono una diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari, oltre che dall'introduzione di soppalchi di cui alla precedente lettera c.;
  5. e. il ripristino delle parti crollate o demolite, utili a ricostruire l'integrità dell'organismo edilizio, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti, sulla base dei residui murari esistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica originaria; il ripristino dovrà avvenire con l'utilizzo di tecniche e materiali appropriate, simili e compatibili con quelli presenti nell'organismo edilizio rilevato.
  6. f. la realizzazione di piccoli lucernari piani, di dimensioni massime 0,70x0,70 ml e non più di uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa (art. 9 del D.G.P.R. 2013, n. 75/R del 18/12/2013), da posizionare sulle falde visivamente meno esposte e/o, limitatamente alle aree urbane R1 ed R2, la realizzazione o la modifica di un lucernario per unità immobiliare se funzionale al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, di dimensioni massime (base per altezza) di 0,70 x 1,50 ml., purché sia posizionato su falde non prospettanti spazi pubblici e ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda e purché non interferisca con le strutture principali di copertura;
  7. g. l'inserimento e l'adeguamento di impianti tecnologici, da realizzarsi mediante tecniche compatibili e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e l'inserimento di volumi tecnici completamente interrati all'interno della sagoma dell'edificio, a condizione che questo non comporti alterazioni delle strutture resistenti;
  8. h. circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione a parità di superficie edificata (SE) per l'eliminazione di eventuali superfetazioni, documentate come tali nella relazione storico-critica di cui al precedente art. 21, in un'ottica di riordino complessivo dell'edificio e delle pertinenze e nel rispetto dei caratteri architettonici originari.

L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura e al fine di caratterizzare gli spazi ai piani terra degli edifici urbani.

Il progetto degli interventi laddove proponga le modifiche sopra indicate deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti, nonché le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all'organismo originario o comunque ad una precedente configurazione riconosciuta di maggior valore.

3. Sono altresì ammessi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., comunque osservando i limiti stabiliti per la presente classe 2, che non consente nuovi solai; le eventuali nuove scale di accesso, consentite esclusivamente nel caso in cui il loro inserimento di non interessi solai e volte con caratteristiche storiche o di pregio, dovranno essere realizzate in strutture leggere, come nel caso dei soppalchi, di cui al precedente comma 3, lett. c), fisicamente e formalmente distinte dall'organismo originario.

4. Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal P.O.

Art. 24 Classe 3

1. La disciplina della classe 3 è finalizzata alla salvaguardia del valore storico o storicizzato degli edifici e degli elementi che li caratterizzano. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina della classe 2, di cui al precedente art. 23, comma 1, fatta eccezione per i seguenti ulteriori interventi ammessi con la disciplina della classe 3:

  • - oltre alla possibilità di inserire i soppalchi, come indicato per la classe 2, è consentita la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote diverse da quelle originarie, a condizione che questo non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto; questa possibilità, riferibile anche a edifici privi di solai intermedi tra piano terra e copertura, è comunque subordinata all'utilizzo di tecniche e materiali appropriati, simili e/o compatibili con quelli originari dell'organismo edilizio;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni sono consentite nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale, unitamente al ripristino di solai conseguenti all'eventuale eliminazione di vani scala interni; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • - oltre ai circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione consentiti per la classe 2, modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo pienamente riconducibile ai caratteri formali e alle originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio e che non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto; eventuali nuove aperture e modifiche a quelle esistenti dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario o comunque della configurazione riconoscibile di maggior valore.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe 3, oltre a quanto già consentito per gli edifici in classe 2, alle condizioni sotto indicate si possono prevedere:

  1. a) la modifica alle strutture di fondazione e modeste e motivate modifiche o livellamenti delle quote del terreno (comunque entro un massimo di 0,30 ml.);
  2. b) la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, che negli edifici con copertura tradizionale e struttura portante in travi e travetti in legno non deve interferire con l'orditura principale di copertura;
  3. c) la realizzazione di terrazze a tasca nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via ed altri spazi pubblici;
  4. d) la demolizione di volumi accessori, laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, addossati o meno all'edificio principale e la loro ricostruzione finalizzata alla razionalizzazione e al riordino della pertinenza, purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche, ad un solo piano con altezza massima di 3 ml; le superfici (SE) ricostruite, che non potranno superare le superfici legittime demolite, dovranno rimanere accessorie alla funzione dell'edificio principale e non potranno avere autonomia funzionale;
  5. e) la realizzazione di ampliamenti funzionali;
  6. f) la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
  7. g) la realizzazione di isolamenti termici esterni che implichino maggiori spessori sulle facciate (intonaci isolanti e a cappotto), qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (intonaci e tinteggiature originarie, decori, cornici, lesene, marcapiani, ecc.) e nel caso in cui non si tratti di edifici con una immagine consolidata con paramenti a faccia vista o con rivestimenti di altro tipo (marmo, pietra, ecc.); dove realizzata con tecniche e materiali tradizionali, dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente.

3. Per gli edifici in classe 3 presenti nel territorio urbanizzato dei paesi a monte (frazioni montane), al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio storico esistente o per riportare gli organismi alterati alle caratteristiche tradizionali del contesto, mantenendone comunque i peculiari caratteri formali e ambientali, gli interventi possono comportare anche:

  • - il ripristino o la modifica dell'involucro murario esterno e della copertura, secondo le modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia tradizionale e in coerenza con il contesto ambientale e/o l'ambito di riferimento, comunque con la conservazione e/o il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale, testimoniale ed ambientale (colori ed elementi decorativi tradizionali, cornici, gronde, ...); ad eccezione dei casi in cui l'edificio originario presenti paramenti esterni a faccia vista o rivestimenti di altro tipo (marmo, pietra, ecc.) sono altresì consentititi gli intonaci a cappotto;
  • - la demolizione e ricostruzione di volumi secondari, di cui al precedente Art. 23, comma 2, lett. h), può avvenire anche in aderenza all'edificio principale con destinazione d'uso residenziale, anche come ampliamento delle unità immobiliari esistenti (addizione volumetrica) in aggiunta a quanto previsto al successivo comma 4;
  • - il rialzamento dell'edificio per un'altezza massima di 0,30 ml., purché la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà rispettare le caratteristiche della gronda originaria e la maggiore altezza conseguente non sarà valutata ai fini del calcolo delle distanze dai fabbricati;

Per tali interventi è in ogni caso escluso l'uso inappropriato di componenti e finiture "vernacolari": non è consentito rimuovere la porzione di intonaco di muratura tra architrave ed arco di scarico, neppure per ottenere aperture ad arco ribassato, né sono consentiti elemento "finto rustico", quali archetti in laterizio o pietra e rivestimenti lapidei ad opus incertum o rivestimenti, anche in marmo, non tradizionali tipici del contesto e non adeguati al rango dell'edificio. Non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo e non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ...), fatta eccezione per i lucernari piani, come descritti al precedente comma 2.

4. Ad esclusione che per gli ambiti R3, dove non sono ammesse, per gli edifici residenziali che non abbiano già usufruito di ampliamenti a partire dall'8 aprile 1998 e fino all'entrata in vigore del presente PO, sono consentite addizioni volumetriche verso spazi liberi pertinenziali e senza la creazione di nuove unità immobiliari, sempre a condizione che venga svolta una verifica del valore storico-testimoniale dell'edificio e del contesto in cui è inserito e si dimostri la coerenza dell'accrescimento dell'organismo edilizio e negli ambiti urbani purché interessino il fronte interno del fabbricato - non prospiciente strade o spazi pubblici - sono consentiti gli ampliamenti funzionali eseguiti da terra a tetto con superficie coperta (Sc) massima di 10,00 mq. In ogni caso tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento ed essere comunque l'esito di una riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

Art. 25 Classe 4

1. La disciplina della classe 4 consente l'adeguamento degli edifici esistenti con interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, fino alla demolizione con fedele ricostruzione, così come definiti dalle disposizioni regionali, gli interventi pertinenziali e limitati ampliamenti. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono utilizzare tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge. In particolare, per la classe 4 sono consentiti:

  1. a) consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale, fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio;
  2. b) le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  3. c) l'inserimento di nuovi solai, comportanti anche l'aumento della SE;
  4. d) le modifiche dell'involucro murario e dei prospetti, che possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, compresa la chiusura di logge o porticati, anche se comportante incremento della SE, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
  5. e) la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  6. f) la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento;
  7. g) la realizzazione di serre solari con specifica finalità di risparmio energetico, come definite al successivo art. 33, debitamente certificata;
  8. h) la modifica della tipologia della copertura, anche ai fini del risparmio energetico, senza aumento del Volume totale esistente;
  9. i) la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e l'eventuale modifica della tipologia della copertura alle condizioni di cui al precedente punto h.; tale intervento deve essere anche finalizzato al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile e al complessivo miglioramento della qualità edilizia.
  10. j) Negli edifici e i complessi edilizi residenziali in classe 4 sono consentiti, alle stesse condizioni, anche gli interventi di cui al precedente art. 24, comma 4, indicati per la classe 3. In alternativa a tali interventi sono ammesse addizioni volumetriche una tantum, volte a migliorare complessivamente la qualità dell'insediamento, fino ad un massimo del 5% di volume totale, a condizione che l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio esistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento; tali interventi di addizione, nel caso di edifici in linea dovranno essere assentiti dal condominio, mentre per i complessi edilizi con tipologia a schiera dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà e potranno anche riguardare la sagoma e le altezze degli edifici.

Gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di cui alla lettera i) e gli ampliamenti di cui alla lettera J) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Oltre al riordino dei volumi pertinenziali consentita a partire dalla classe 3, per gli edifici residenziali in classe 4, all'interno del resede di riferimento, è consentita la realizzazione di volumi accessori aggiuntivi fino al 20% del volume totale fuori terra dell'edificio principale e comunque non superiore a 30 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE), quali quelli per:

  • - autorimesse pertinenziali;

I volumi accessori devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta, devono avere un ingresso autonomo ed essere ad un solo piano - di altezza massima 2,40 mt. e per la loro realizzazione dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione visivamente poco esposta.

I volumi accessori non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito il mutamento di destinazione d'uso diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano.

In alternativa ai volumi accessori sopra definiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del P.O. in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, per gli edifici in classe 4 è consentita la realizzazione di porticati, per una Superficie Coperta (Sc) non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale.

3. Nelle parti che il P.O. definisce come addizioni residenziali unitarie, esito di piani urbanistici attuativi o comunque di progetti architettonicamente e urbanisticamente unitari, che il PO individua in classe 4 valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Art. 71, comma 4.

Art. 26 Classe 5

1. La disciplina della classe 5 per tutti gli edifici consente, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal presente articolo, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva fino alla demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata ed inoltre, limitatamente agli edifici residenziali esistenti e per quelli che ospitano funzioni miste - residenziali, commerciali, direzionali e di servizio servizio, le addizioni volumetriche alle unità immobiliari e la sostituzione edilizia, come definite dalle disposizioni regionali. In aggiunta a quanto previsto dalla classe 4, la classe 5 può comportare:

  1. a) negli edifici prevalentemente residenziali con SE complessiva inferiore a 350 mq, per le unità immobiliari residenziali esistenti all'adozione del Piano Operativo dotate di resede, addizioni volumetriche una tantum verso spazi liberi pertinenziali, fino a 40 mq. di Superficie edificabile (o edificata) - SE -; l'altezza massima di tali addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti. Tale intervento può essere attuato in tutto o in parte anche con la sopraelevazione di un piano, nei limiti delle SE sopra definiti, delle porzioni di fabbricato ad un solo piano fuori terra fino a raggiungere una altezza di ml 7,50.
  2. b) negli ambiti urbani, in tutti gli edifici residenziali, ampliamenti volumetrici costituiti dalla sopraelevazione, fino ad un massimo di ml 1,00, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile o agibile; l'ampliamento potrà interessare esclusivamente l'edificio principale; tali sopraelevazioni non sono consentite per gli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di ampliamento a partire dall'8 aprile 1998, fino all'entrata in vigore del presente PO;
    è ammessa inoltre la soprelevazione di un intero piano degli edifici residenziali ad un solo piano fuori terra, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta;
    • - l'intervento non deve comportare la formazione di più di una unità immobiliare aggiuntiva;
  3. c) la sostituzione edilizia degli edifici residenziali, come definita dalle disposizioni regionali e alle condizioni di cui al precedente art. 20, eseguita con contestuale incremento fino al 30% del volume totale dell'edificio esistente, con diversa sagoma, articolazione, collocazione; l'altezza massima del nuovo edifici non deve superare i ml. 7,50, sempre fatta salva l'eventuale altezza massima (Hmax) superiore dell'edificio preesistente;
    per gli edifici non residenziali esistenti la demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata degli edifici esistenti, come definita dalle norme regionali e purché non comportanti incremento di volume totale, sia entro che fuori terra.
    Tali interventi devono avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - nel territorio urbanizzato tali interventi sono riferiti al lotto fondiario e l'altezza massima dei nuovi edifici non deve superare i ml. 7,50, sempre fatta salva l'eventuale altezza massima (Hmax) superiore dell'edificio preesistente; è altresì consentito il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ammesse nell'ambito urbano di appartenenza o verso quelle eventualmente assegnate come obbligatorie dal P.O.;
    • - nel territorio rurale tali interventi devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente e l'altezza massima non deve superare i ml. 7,50; gli usi consentiti sono quelli stabiliti dal successivo art. 86.

Gli interventi di addizione di cui ai punti a), b), c) e quelli già previsti per le classi 3 e 4 sono tra loro alternativi e non cumulabili. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di sostituzione, di demolizione con ricostruzione o di ampliamento gli edifici interessati saranno da considerare in classe 4, senza la possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia sono consentiti a condizione che sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge e dovranno osservare gli obblighi per la compensazione della CO2, come prescritti al successivo art. 37.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di sostituzione edilizia e di ampliamento dovranno mantenere superfici permeabili nella misura minima del 35% del lotto fondiario.

Art. 27 Classe 6

1. La disciplina della classe 6, oltre alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva può comportare la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici specialistici esistenti (a destinazione industriale e artigianale, commerciale, direzionale e di servizio, commerciale all'ingrosso e depositi), così come definite dalle disposizioni regionali. In particolare per tali edifici sono consentiti:

  1. a) interventi di sostituzione edilizia, con incremento della SE fino ad un massimo del 30% dell'edificio esistente, con il mantenimento dell'altezza massima pari a quella dell'edificio sostituito; per gli edifici a destinazione industriale e artigianale nell'ambito P1 è consentito il raggiungimento di un'altezza massima di 12,00 ml., ma senza incremento della superficie coperta; nel territorio rurale la ricostruzione del nuovo edificio specialistico deve prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente;
  2. b) le addizioni volumetriche, con incremento fino al 20% della SE esistente, per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo; esclusivamente per gli edifici a destinazione artigianale e industriale posti nell'ambito P1, che mantengono la destinazione d'uso industriale e artigianale b1 e b2, tali ampliamenti volumetrici dovranno essere costituiti dalla sopraelevazione degli edifici esistenti, fino al raggiungimento di un'altezza massima di 12 ml;
  3. c) esclusivamente per le aree urbane ed extraurbane con destinazione d'uso b2, nei casi di lotti di almeno 1.000 mq senza volumetrie edificate, la realizzazione di modeste volumetrie di servizio ad un solo piano, da destinare anche ad uffici, con SE massima di 100 mq, Ha massima 3,50 ml., distanza minima dalle strade e dai confini di 5,00 ml.

Gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia sono consentiti a condizione che sia garantito il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge. Il P.O., ai fini del successivo art. 35, prescrive l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione di tetti verdi su tutta la porzione della copertura interessata all'intervento. Gli interventi di sostituzione edilizia o di ampliamento (siano a terra o in elevazione) dovranno altresì osservare gli obblighi per la compensazione della CO2, come prescritti al successivo art. 37. Dovrà anche essere garantito il raggiungimento di una migliore qualità architettonica e ambientale, in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico ed è prescritta la formazione di fasce verdi di filtro e di compensazione a contatto con gli insediamenti residenziali e misti limitrofi esistenti.

3. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi posti all'interno del territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 50% e con altezza massima di 5,50 ml.

4. In tutto il territorio comunale la disciplina della classe 6 non consente il mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale.

Art. 28 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Fermo restando il rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento alla classificazione del patrimonio edilizio esistente oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi, per le specifiche opere, interventi e manufatti di seguito elencati, oltre alle condizioni generali di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i., ai fini della non rilevanza urbanistico-edilizia si dettano i seguenti imiti:

  1. a) i barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi, devono risultare di ingombro massimo di 2 mq. e altezza massima al colmo di 2 ml. per resede di pertinenza;
  2. b) i gazebo devono risultare con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza e/o per ciascun resede condominiale;
  3. c) l'installazione di pergole ombreggianti per le auto in sosta è ammessa con le seguenti limitazioni:
    • - nel caso di residenze, per ciascuna unità immobiliare un pergolato con ingombro planimetrico a terra di 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq. nel caso di resede di pertinenza condominiale;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche nella misura di 15 mq. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
    • - nel caso di attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nella misura corrispondente alla dotazione minima richiesta per la sosta stanziale;
  4. d) i piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - devono risultare di ingombro massimo di 8 mq. per unità immobiliare e altezza massima (HMax) in gronda di 2,20 ml.; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie di ingombro massima complessiva di 32 mq.;

2. L'istallazione dei manufatti privi di rilevanza edilizia è comunque soggetta alla preventiva acquisizione, se dovuta, degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati prescritti da norme e piani sovraordinati o da discipline di settore.

Art. 29 Disposizioni sulle distanze

1. Per distanza si intende la lunghezza sul piano orizzontale del segmento più breve che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.).

2. Negli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere sempre rispettati i limiti di distanza tra fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68, fatte salve le deroghe previste per legge.

3. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto, con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione e dagli strumenti urbanistici. È altresì consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza solo in aderenza ad un edificio esistente, ovvero con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche del lotto attiguo.

Titolo IV Sostenibilità ambientale degli interventi e resilienza urbana

Art. 30 Disposizioni generali per la sostenibilità degli interventi

1. Il presente Titolo, anche tenendo conto degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l'introduzione di nuovi standard e specifiche misure di mitigazione e compensazione di carattere ambientale, allo scopo di migliorare la qualità ambientale, incrementare il bilancio ecologico e valorizzare il paesaggio.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 assumono valore prescrittivo le misure di mitigazione (tradotte in indirizzi e prescrizioni) del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, oltre che dei documenti elaborati a conclusione del processo di VAS (parere motivato e dichiarazione di sintesi) che accompagnano il P.O.. Inoltre, costituisce riferimento per il monitoraggio della sostenibilità del Piano Operativo quanto riportato nel Cap. J del Rapporto Ambientale, integrato con gli indicatori previsti dal parere motivato VAS.

3. Il Piano Operativo, in linea con le strategie regionali, persegue ogni forma di risparmio idrico, di tutela della qualità dell'aria, di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili dettando indicazioni atte a favorire l'incremento del risparmio energetico e ridurre, laddove possibile, l'impronta ecologica per ogni intervento definito, contribuendo, laddove possibile, alla transizione verso una economia circolare.

4. Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, in tutti gli ambiti urbanizzati come definiti dal P.O., devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. Per questo è richiesto che i progetti documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i requisiti definiti nel presente articolo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione sono inoltre soggetti:

  1. a) all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile;
  2. b) all'adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterrane;
  3. c) a potenziare le aree verdi permeabili e le biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera;
  4. d) a perseguire il contenimento dei consumi energetici, sia attraverso una riduzione dei consumi, che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
  5. e) a predisporre una rete di illuminazione che tuteli tutte le aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio;
  6. f) a rispettare le distanze minime dagli elettrodotti, dalle antenne per la telecomunicazione e delle stazioni radio base per l'edificazione di fabbricati adibibili a funzioni abitative;
  7. g) a rispettare i valori limite in riferimento al Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

7. È facoltà del Comune disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile di cui al presente Titolo. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione - in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate - fino ad un massimo del 70%. A tale scopo, il Comune, mediante apposito Regolamento, adeguato ai sensi del comma 4, dell'art. 217 della L.R. 65/2014, anche integrato al Regolamento Edilizio comunale, definisce:

  • - l'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi;
  • - il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi per l'accesso agli incentivi economici ed urbanistici;
  • - il procedimento di controllo e verifica dei requisiti;
  • - la modalità per la certificazione e la durata della garanzia fideiussoria di cui all'art. 221 della LR 65/2014;
  • - le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Tale Regolamento comunale dispone incentivi economici ed urbanistici nel rispetto delle linee guida regionali.

8. Gli interventi di edilizia sostenibile, anche ai sensi delle vigenti norme regionali, comprendono: la regolazione bio-climatica degli edifici; il mantenimento o il recupero della permeabilità dei suoli; l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici nelle modalità consentite dalla legge; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli riciclabili e riutilizzabili; l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico.

Art. 31 Compensazioni e mitigazioni ambientali

1. Il Piano Operativo introduce regole di compensazione e di mitigazione ambientale, al fine di migliorare l'equilibrio ambientale e la qualità paesaggistica del territorio comunale, sia in caso di consumo di nuovo suolo, sia in caso di incremento urbanistico. In particolare:

  • - per compensazioni ambientali si intendono le opere di miglioramento ambientale che vanno a equilibrare gli effetti determinati dalla trasformazione del territorio sull'ambiente, anche in aree non direttamente coinvolte con l'intervento edilizio, ma che contribuiscano al contempo a riequilibrare il bilancio ambientale complessivo (interventi di rimboschimento, manutenzione, pulizia e rimboschimento di fossi e filari alberati, piste ciclabili, ecc.).
  • - per mitigazioni ambientali si intendono quelle opere volte a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle trasformazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate all'intervento edilizio, al fine di diminuirne gli effetti sul contesto limitrofo (fasce di vegetazione, vasche di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, barriere fonoassorbenti, de-impermeabilizzazione di superfici pavimentate, ecc.).

2. Laddove le presenti Norme, per gli interventi negli Ambiti di trasformazione, dei Piani Attuativi (PA), dei Progetti Unitari Convenzionati/Interventi da Convenzionare (IC) e negli interventi di nuova costruzione/ampliamento e di sostituzione edilizia, prescrivono misure di compensazioni e/o mitigazioni ambientali, le stesse possono essere individuate all'interno dell'ambito di intervento o su altre aree, anche pubbliche, individuate a tale scopo.

Art. 32 Interventi di riduzione dei consumi energetici degli edifici

1. Il P.O. persegue gli obiettivi della UE per la riduzione dei consumi energetici dei sistemi urbani, per i quali valgono gli obblighi dettati dalla normativa vigente, in particolare i requisiti minimi stabiliti Ai sensi del D.M. 26 giugno 2015 - "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (allegato 1), in applicazione del D.lgs. 192/2005 e s.m.i..

2. Per favorire il contenimento dei consumi energetici le norme regionali favoriscono l'utilizzo di sistemi passivi e stabiliscono che nel calcolo del volume edificabile (o edificato), VE e/o della superficie edificabile (o edificata), SE massimi consentiti dal presente Piano Operativo non siano computati maggiori volumi spessori e superfici finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti dalle stesse definiti all'art. 220 della L.R. 65/2014.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti di matrice storica resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali nelle classi 1, 2 e 3, come disciplinati nel Titolo III delle presenti Norme. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle classi 2 e 3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (15 cm), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

4. Negli edifici e complessi edilizi in classe 1 gli interventi sull'involucro edilizio devono essere preventivamente sottoposti al parere della competente Soprintendenza, mentre per quelli in classe 2 non sono consentiti gli intonaci a cappotto e gli intonaci isolanti, mentre per gli edifici in 3 è ammessa la realizzazione di isolamenti termici esterni solo qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, rivestimenti di pregio, ecc.) e nel rispetto delle altre condizioni poste all'art. 24.

Art. 33 Interventi per l'uso delle FER negli edifici

1. Il P.O. persegue il contenimento dei consumi energetici degli edifici dettando indicazioni per favorire l'incremento del risparmio energetico e l'impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nel rispetto delle disposizioni del P.I.T./P.P.R. e delle leggi, linee guida e regolamenti regionali e nazionali

2. Ferme restando le norme in materia di distanze minime tra gli edifici, i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti che incrementano di almeno il 30% le percentuali di fonti rinnovabili obbligatorie per legge, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%, così come previsto dall'Art. 12, comma 1 del D.Lgs. 28/2011.

3. Fatta salva ogni disposizione sovraordinata di ordine nazionale o regionale e la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve rispettare le regole e gli indirizzi definiti dal Piano Operativo in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto, in particolare:

per gli edifici e i complessi edilizi di valore architettonico e/o storico-documentale (cassi 1, 2 e 3), nei successivi commi del presente articolo sono previste precise modalità per l'installazione di impianti per le energie rinnovabili;

per tutti gli altri edifici e complessi edilizi, quando siano previsti interventi di sostituzione edilizia e di ampliamento o altri interventi sottoposti a verifica, sono resi obbligatori interventi di riduzione del fabbisogno energetico perseguendo una migliore prestazione, rispetto ai requisiti minimi di legge.

4. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo sugli edifici e complessi edilizi esistenti è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture, fermo restando la preferenza all'utilizzo dei corpi edilizi secondari, più bassi e meno visibili, allo scopo di minimizzarne l'impatto. Gli elementi posti sulla copertura dovranno osservare i seguenti criteri:

  • - nel caso di edifici esistenti in classe 2 e 3 è consentita l'installazione esclusivamente nella copertura di corpi edilizi secondari e/o accessori. Dove non siano presenti corpi edilizi secondari e/o accessori, o se si documenti l'impossibilità di installarli su costruzioni secondarie e/o accessorie, saranno ammesse soluzioni adeguate a garantire la compatibilità con i caratteri architettonici, storici ed artistici e il rispetto del pregio architettonico e del valore storico-documentale degli stessi edifici; nel caso l'installazione dovrà avvenire a terra adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica o laddove non sia possibile se non nella copertura dell'edificio principale i pannelli dovranno essere del tipo completamente integrato e di colorazione tale da garantire la migliore integrazione con il manto di copertura; per gli edifici in classe 1, che identificano gli edifici e i complessi edilizi tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, valgono le stesse discipline e l'installazione deve comunque essere preventivamente approvata e autorizzata dal competente organo ministeriale;
  • - negli edifici esistenti, nelle classi da 4 a 6, con copertura a falda inclinata, oltre alla totale integrazione architettonica - sempre preferibile laddove possibile -, i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa;
  • - in ogni caso i pannelli dovranno essere arretrati di almeno 0,50 ml rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore di almeno 0,50 ml rispetto a quella di colmo dell'edificio;
  • - per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico, così come per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento integrale del tetto ad edifici esistenti;
  • - nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 30 cm. dal profilo dell'edificio e arretrati in modo tale da non renderli visibili dalla pubblica via; più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi;
  • - negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere in ogni caso installati all'interno delle volumetrie esistenti.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il P.O. prescrive l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione di tetti verdi su tutta la porzione della copertura interessata all'intervento, per gli edifici a destinazione d'uso industriale e artigianale, commerciale al dettaglio e commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, nei seguenti casi:

  • - demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia;
  • - ampliamento degli edifici e interventi di rifacimento completo della copertura
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - nuova edificazione

6. Nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., comma 1, lett. b) e c) in coerenza con il PIT-PPR, è vietata l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro o del nucleo storico interessato.

Art. 34 Serre solari

1. Si definisce serra solare un sistema di controllo ambientale passivo finalizzato a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche e dei comfort abitativi di un edificio o di una unità immobiliare, raggiunto mediante la riduzione delle dispersioni termiche dell'ambiente con il quale la serra solare confina, attraverso la captazione e l'accumulo, diretto e indiretto, dell'energia solare.

2. La realizzazione di serre solari è sempre ammessa, con esclusione degli edifici nelle classi 1, 2 e 3, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - l'orientamento, che a seconda della località può variare tra sud-est e sud-ovest
  • - assenza di importanti ombreggiamenti dovuti a edifici e/o piante
  • - la superficie vetrata deve essere prevalente rispetto alla superficie totale della serra
  • - presenza di schermatura estiva dai raggi solari;
  • - superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale in particolar modo nel periodo estivo;
  • - non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione e non deve configurarsi come locale di abitazione e/o luogo di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni previste per i sistemi solari passivi;
  • - il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.

Art. 35 Disposizioni per il clima acustico e campi elettromagnetici

1. Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica prevista dal Piano Comunale di Classificazione Acustica o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite del P.C.C.A. vigente, è richiesta l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

Inoltre nelle nuove previsioni edilizie, qualora vi sia la presenza di sorgenti emissive potenzialmente interferenti, oltre al ricorso ad interventi sul ricettore, si dovrà valutare la possibilità di agire, in termini di mitigazione ed attenuazione delle emissioni acustiche, sulla via di propagazione del rumore.

2. Gli interventi da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

3. Ai fini della programmazione e della disciplina per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione sono individuate come aree non idonee ai sensi della L.R. 49/2011:

  • - le aree con destinazione a spazi attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico di rilevante sensibilità quali servizi per l'istruzione di base (s1), servizi per l'assistenza socio-sanitaria (s2f) e servizi per il culto (s2c);
  • - gli edifici e i complessi, riconosciuti di particolare pregio architettonico e valore storico-documentale, nelle classi 1 e 2.

4. Resta in ogni caso confermato l'obbligo di rispetto dei criteri localizzativi definiti dall'art. 11 della L.R. 49/2011.

Art. 36 Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo negli interventi

1. In tutti gli interventi previsti dal piano si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione degli interventi previsti non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi quelli derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione), o di addizioni volumetriche ad edifici esistenti con incremento di superficie coperta (SC), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo di superficie permeabile di pertinenza, come definita dalle vigenti norme regionali, pari ad almeno il 30% della Superficie Fondiaria (SF); tale quantitativo minimo può essere raggiunto con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche, mentre almeno il 15% della Superficie Fondiaria dovrà in ogni caso essere sistemato a prato e/o con piantumazioni;
  • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando sia possibile dirigere le acque meteoriche in aree adiacenti permeabili, senza che si determinino danni dovuti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo, o in vasche o cisterne interrate che ritardino la cessione verso i recapiti;
  • - nelle aree agricole o ex agricole periurbane ogni intervento di trasformazione deve prevedere la riorganizzazione e l'adeguamento delle reti idriche scolanti; tali criteri di progettazione devono essere descritti e asseverati nei progetti di corredo ai titoli abitativi.

3. Per tutte le trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 200 mq. dovrà essere previsto il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, alla pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari, ecc.), così da ripristinare almeno gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

4. Per l'urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori, i Piani Attuativi dovranno prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della sede stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne dovranno raccogliere dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell'intero comparto e non dovrà essere inferiore a 50 litri/mq di superficie coperta (SC). Per il riutilizzo delle acque raccolte occorrerà altresì prevedere vasche di prima pioggia che consentano di intercettare ed escludere eventuali inquinanti provenienti dalle acque meteoriche.

Art. 37 Alberi per la compensazione delle emissioni inquinanti

1. Gli alberi di verde pubblico e privato possono agire come veri e propri filtri biologici in grado di assorbire i principali inquinanti emessi dalle combustioni in ambito urbano (particolato PM10, biossido di azoto NO2, ozono O3), oltre a contribuire all'assorbimento della CO2 atmosferica e alla riduzione dell'effetto "isola di calore urbana" con la conseguente riduzione della temperatura nei mesi estivi.

2. Il P.O. al fine di prevedere una quantità di alberature idonee a garantire un corretto bilancio fra produzione di ossigeno e di anidride carbonica (compensazione delle emissioni di CO2) individua, quale opera compensativa finalizzate a migliorare le condizioni ambientali della città, la messa a dimora di alberi di idonee specie ad alto fusto. Negli interventi che prevedono nuove edificazioni, ristrutturazioni urbanistiche e sostituzioni edilizia, è per questo scopo fatto obbligo di piantare un numero di alberi corrispondente ai mq di superficie edificata (o edificabile) - SE, secondo la seguente tabella, che definisce il rapporto tra superficie edificata o edificabile e categorie funzionali:

categoria funzionale superficie edificata o edificabile
residenziale 1 albero per 25 mq di SE
Industriale e artigianale 1 albero ogni 50 mq di SE
Commerciale al dettaglio 1 albero ogni 30 mq di SE
Turistico ricettiva 1 albero ogni 20 mq di SE
Direzionale e di servizio 1 albero ogni 30 mq di SE
Commerciale all'ingrosso e depositi 1 albero ogni 50 mq di SE

3. Gli alberi, da piantumare nelle aree a verde degli interventi previsti, devono corrispondere a esemplari di prima grandezza, con circonferenza da 16 a 20 cm, corrispondenti a specie spoglianti e sempreverdi da 4 a 6 anni. Nella scelta e nella messa a dimora degli alberi si deve far riferimento alle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, di materiale particolato fine e di ozono", del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72), approvate con D.G.R. n.1269 del 19.11.2018. In particolare si dovranno privilegiare le piantumazioni di specie arboree con maggiore capacità di assorbimento di particolato (PM10) e ozono (O3). In linea generale per massimizzare gli effetti positivi le piante devono avere alcuni requisiti quali: elevata densità della chioma; longevità del fogliame; ridotta idroesigenza; bassa capacità di emissione di composti organici volatili; ridotta allergenicità del polline.

4. Possono essere previste forme di concertazione tra Amministrazione Comunale e privati proprietari di aree, per favorire interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale e per individuare aree alternative a quelle interessate dagli interventi di cui al comma 3. Tali aree saranno prioritariamente orientate a:

  • - Interventi di forestazione urbana in forma estesa su aree incolte e/o degradate;
  • - Formazione di fasce verdi di filtro per determinati insediamenti o infrastrutture;
  • - Interventi di rafforzamento delle reti ecologiche
  • - Parchi urbani e aree per il gioco e la vita all'aperto

Art. 38 Criteri per la riqualificazione ambientale della pianura carrarese

1. Il P.O. intende rappresentare alcune strategie progettuali, per una corretta gestione del suolo in relazione alle criticità esaminate. Tali strategie costituiscono un riferimento, non esaustivo e non prescrittivo, per gli interventi di manutenzione e trasformazione degli spazi non edificati associati agli interventi di trasformazione e per gli interventi che interessano le aree verdi di connessione e di filtro ambientale di cui al successivo art. 51. Costituiscono inoltre criteri da assumere per i progetti di iniziativa pubblica.

2. Nelle tavole in scala 1:5000 - Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento, Allegato A alla Relazione illustrativa, vengono indicati gli elementi territoriali che devono essere considerati utili per fronteggiare le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici e le conseguenze che questi comportano:

  • - l'acqua, sia come risorsa primaria da salvaguardare nella sua qualità, sia come elemento da monitorare e governare, nel suo ciclo e nelle sue possibilità di riciclo, nel disegno delle sue reti e nelle relazioni che esse determinano sulla sicurezza del territorio e sulla stesa forma e qualità dei paesaggi urbani;
  • - il suolo, sia come terreno fertile che vede la permanenza degli usi agricoli, anche sovrapposti agli usi urbani, sia come regolatore e filtro delle acque, accumulatore di nutrienti, che come preservatore della biodiversità e fattore determinante per l'equilibrio climatico;
  • - i corridoi ecologici e le "reti verdi", che devono permeare il costruito e connettere tra loro le aree a maggior naturalità, da rafforzare nelle strutture lineari dei filari e delle siepi, lungo le vie d'acqua e lungo le infrastrutture, in particolare attraverso gli ambiti fortemente antropizzati, appoggiandosi alle aree di più alto valore naturale, all'area umida di Battilana, al parco agro-urbano di villa Ceci e a tutta una serie di aree verdi costituite da giardini pubblici e aree agricole periurbane;
  • - le reti della mobilità dolce, sia nella loro interazione con l'accessibilità dello spazio urbano e rurale e per l'importanza che rivestono per il presidio delle aree montane più interne, sia per la funzione polivalente, ecologica e fruitiva, che consente di proteggere, attraversare, fruire e valorizzare importanti risorse paesaggistiche e territoriali.

3. Anche ai fini della prevenzione del rischio e per la gestione di queste stesse componenti negli interventi che le interessano, si dovranno assumere i seguenti criteri:

  • - prevedere sistemazioni idraulico-agrarie atte a ristabilire una corretta regimazione delle acque superficiali; recuperare il sistema idrografico di pianura, i canali di bonifica, con particolare attenzione per il reticolo minore;
  • - prevedere interventi di integrazione e di ripristino del sistema di drenaggio urbano; attraverso le verifiche idrauliche eliminare gli eventuali elementi di criticità emersi nella rete fognaria e potenziare il sistema;
  • - prevedere il mantenimento del suolo libero in ambito urbano e periurbano; riattivare gli spazi urbani interclusi, valorizzare le aree verdi agricole, de-pavimentare spazi un tempo occupati da edifici e piazzali;
  • - prevedere il recapito, nelle aree fortemente impermeabilizzate, delle acque superficiali in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe;
  • - prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche che riducano l'impermeabilizzazione del suolo; provvedere alla riduzione delle aree pavimentate, per favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione;
  • - prevedere l'aumento della dotazione arborea degli spazi non edificati; fasce alberate lungo le strade e i corsi d'acque, forestazione urbana, rinaturazione e "ponti verdi", ricostituzione delle manutenzioni agricole;
  • - prevedere il rafforzamento delle reti di mobilità dolce; collegare in modo sicuro ed efficiente i luoghi di vita e di lavoro e le aree più interne dei borghi montani, valorizzando la rete escursionistica.

Titolo V Tutele sovraordinate

Art. 39 Immobili ed aree di interesse pubblico

1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice, le parti del territorio comunale oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ovvero:

  • - Zona delle Cave di Monteverde sita nel Comune di Carrara (ID 9045154, D.M. 30/09/1952 G.U. 242 del 1952);
  • - Villa e parco Fabbricotti (ID 9045342, D.M. 22/10/1958 G.U. 22.10.1958);
  • - Zona di Castelpoggio, sita nell'ambito del Comune di Carrara (ID 9045343, D.M. 21/05/1959 G.U. 127 del 1959);
  • - Località Campo Cecina, sita nel territorio del Comune di Carrara (ID 9045207, D.M. 24/10/1968 G.U. 297 del 1968);
  • - Zona litoranea, sita nell'ambito del Comune di Carrara (ID 9045257, D.M. 10/01/1953 e 03/02/1969 G.U. 59 del 1969).

2. Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1, le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del PIT-PPR per le cui prescrizioni si rimanda all'Appendice A delle presenti Norme.

Art. 40 Le aree tutelate per legge

1. Sono aree tutelate per legge quelle definite all'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004 (Codice), e sono quindi assoggettate alle discipline di cui all'Allegato 8B del PIT-PPR e sottoposte a tutela paesaggistica. Nei commi che seguono sono elencate le aree tutelate per legge che interessano di Comune di Carrara.

2. Nel caso di territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142, comma 1, lett. a del Codice) si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni d'uso di cui alle "Schede dei Sistemi costieri" (Allegato C), del PIT-PPR con particolare riferimento al sistema costiero "1 - Litorale Sabbioso Apuano Versiliese". Le prescrizioni d'uso relative alla fascia costiera non si applicano agli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica e il deflusso del trasporto solido privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico.

3. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna (art. 142, comma 1, lett. c del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

4. Per le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art. 142, comma 1, lett. d del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 9 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

5. Per I circhi glaciali (art. 142, comma 1, lett. e del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 10 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

6. Per I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lett. f del Codice), si devono osservare le discipline di cui all'art. 11 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

7. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/ 2001, si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

8. Nel caso di zone di interesse archeologico, si devono osservare discipline di cui all'art. 15 dell'Allegato 8B del PIT-PPR. Rientrano tra le zone di interesse archeologico la "zona comprendente la cava di marmo romana di Fossacava" e la "zona comprendente la grotta di interesse preistorico di Tecchia della Gabellaccia". Il bene archeologico "cava romana nella moderna cava denominata Venedretta", presentando anche valenza paesaggistica è individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice.

Art. 41 I beni sottoposti a tutela monumentale

1. Le Tavole del P.O., in scala 1:5.000, individuano con il proprio codice identificativo, tutti i provvedimenti di tutela monumentale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali), siano essi riferiti a beni architettonici o archeologici.

2. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso decreto.

3. Per il bene archeologico "cava romana nella moderna cava denominata Venedretta", sottoposto alle disposizioni di cui alla Parte seconda del Codice, restano ferme le disposizioni ivi contenute

Art. 42 Potenzialità archeologiche

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

Come previsto dalle norme sovraordinate (art. 90 e ss. del D.lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale), qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area di intervento può comportare l'imposizione di varianti al progetto nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Art. 43 Siti Natura 2000: Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale

1. Il P.O. riconosce la necessità di tutela a scala comunale del sistema regionale della biodiversità ossia dell'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico costituito dai seguenti siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000":

  • · ZSC "Monte Sagro" (IT5110006)
  • · ZSC "Monte Borla- Rocca di Tenerano" (IT5110008)
  • · ZPS "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane" (IT5120015).

2. Le porzioni dei suddetti Siti Natura 2000 presenti nel Comune di Carrara ricadono all'interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane (area interna e area contigua). In queste aree hanno valore prescrittivo le misure di mitigazione (tradotte in indirizzi e prescrizioni) dello studio di incidenza che accompagna al P.O..

3. Costituiscono riferimento gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) 2009/147 (Uccelli), dalla normativa di recepimento a livello nazionale e regionale e dagli atti di pianificazione e gestione dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane.

4. Ai sensi dell'Art. 88 della L.R. 30/2015 e s.m.i., qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente all'interno dei Siti della Rete ecologica Natura 2000, se non esplicitamente escluso da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza risulta necessaria anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie per cui il Sito è stato designato.

5. Nell'ambito dello studio di incidenza, da redigere secondo il percorso logico di cui alle linee guida nazionali e alla Del G.R. 13/2022, deve essere analizzata la cantierizzazione e la fase di esercizio, nonché verificato il fabbisogno idrico e depurativo in relazione all'aumento del carico urbanistico, al fine di evitare il disturbo alle specie animali e il danneggiamento di eventuali habitat presenti.

Titolo VI Il sistema ambientale

Art. 44 Articolazione del sistema ambientale (V)

1. Coerentemente alle invarianti strutturali del P.S. e agli obiettivi ad esse correlati e funzionale al riconoscimento dei valori e del ruolo degli ecosistemi e dei paesaggi rurali anche nell'ambito della efficienza della rete ecologica, come riconosciuti dalla II e IV invariante del PIT-PPR, il Piano Operativo, riconosce per Carrara uno specifico sistema ambientale. Il sistema ambientale di Carrara comprende tre tipi di aree: le aree poste in territorio rurale destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, le aree agricole propriamente dette e infine gli spazi aperti all'interno del territorio urbanizzato, che in accordo con il PIT-PPR, sono da mantenere in quanto funzionali al recupero ambientale ad al miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento urbano.

2. Il sistema ambientale del P.O. di Carrara è costituito dalle seguenti aree:

  • V1 - Il Parco Regionale delle Alpi Apuane e le aree contigue
  • V2 - Le aree a prevalente naturalità
  • V3.1 - Le aree agricole di pregio della collina e della montagna
  • V3.2 - Le aree agricole della collina
  • V3.3 - Le aree di corona dei borghi montani
  • V3.4 - Le aree agricole della pianura
  • V4 - Le aree agricole umide
  • V5 - Le aree verdi di connessione e di filtro ambientale
  • V6 - La residenza della campagna urbanizzata

Art. 45 Il Parco Regionale delle Alpi Apuane (V1) e le aree contigue

1. Le aree del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per le quali è previsto il regime di tutela, di cui alla legge istitutiva del Parco, L.R. nº 30/2015 e s.m.i. e alle disposizioni del Piano del Parco e di altri strumenti regolamentari dell'area protetta sono interamente ricomprese all'interno del sistema individuato dal P.O. delle aree a prevalente naturalità - V2, di cui al successivo articolo 46. Tali aree, identificate come V1 dal PO, non sono perimetrate nelle tavole della Disciplina del territorio.

2. Per le aree contigue del Parco Regionale delle Alpi Apuane, che oltre al V2 interessano anche altri sistemi ambientali ed ambiti individuati dal PO, valgono i vincoli di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e quanto prescritto dagli strumenti della pianificazione del Parco.

3. Nel caso di P.A.P.M.A.A. che prevedono interventi in area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane è necessario che il progetto sia corredato da un elaborato che inquadri in modo specialistico e a scala di dettaglio gli aspetti ambientali (sistemazioni idraulico-agrarie e vegetazionali, manufatti ed elementi testimoniali, sorgenti, rete idrica minore comprensiva di eventuali opere idrauliche...) e naturalistici (habitat, vegetazione, flora, fauna, corridoi ecologici indagati secondo i protocolli definiti dalle linee guida nazionali del MATTM, di ISPRA e di progetti regionali) corredato da specifiche cartografie tematiche. Questo al fine di evitare impatti determinati dalle trasformazioni sulle risorse ambientali e poter individuare e progettare le opere di miglioramento agricolo ambientale funzionali al contesto di riferimento in coerenza con quanto disposto dalla disciplina per le aree contigue del Piano del Parco di cui al Cap. 2.5.2..

Art. 46 Le aree a prevalente naturalità (V2)

1. Oltre alle aree del Parco Regionale delle Alpi Apuane e gran parte delle aree contigue, le aree a prevalente naturalità comprendono anche altre aree individuate come "Aree a prevalente naturalità diffusa" dal Piano Strutturale; queste si caratterizzano in larga parte come boschi e all'interno delle quali sono però presenti preziose isole di coltivi di impronta tradizionale ed aree incolte di elevato valore ambientale, per le quali il Piano Operativo favorisce la conservazione e la manutenzione.

2. Per le aree a prevalente naturalità - V2, si deve prevedere l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la conservazione dell'elevato valore naturalistico, al fine di garantire il mantenimento delle prestazioni ambientali e la riproduzione dei processi ecologico-naturali nel territorio carrarese.

3. Nei limiti ed alle condizioni delle leggi vigenti, all'interno delle aree a prevalente naturalità - V2, in coerenza con le disposizioni del PIT-PPR, si possono riconoscere zone per le quali sviluppare progetti di paesaggio volti al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie e dei coltivi tradizionali, come l'olivicoltura e la viticoltura terrazzata, con particolare riferimento al recupero degli agroecosistemi terrazzati e dei castagneti da frutto.

4. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di pianificazione sono regolati dalla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 - Legge forestale della Toscana e Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della L.R. nº 30/2015 aggiornata al 15 dicembre 2017 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.

Art. 47 Le aree agricole di pregio della collina e della montagna (V3.1)

1. Sono alle aree che il Piano Strutturale considera di interesse agricolo primario e che il PIT-PPR riconosce come appartenenti ad uno specifico paesaggio agrario di eccellenza (vigneti del Candia); le aree V3.1 sono vocate alle coltivazioni tradizionali dei territori collinari, per le quali si deve contrastare l'espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono e favorire il recupero degli agroecosistemi terrazzati dell'olivo e della vite.

2. Ai fini del presidio e della tutela delle aree agricole e degli agroecosistemi terrazzati, in queste aree non sono consentite:

  • - le modificazioni delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali e delle formazioni vegetazionali paesag-gisticamente significative;
  • - le trasformazioni morfologiche dei suoli, per cui gli annessi e manufatti consentiti dal presente piano non possono avere opere di fondazione, escluse quelle di ancoraggio e devono essere realizzati in legno o altri materiali leggeri, con pavimento in terra battuta o in legno o in pietra, semplicemente appoggiati su letto di sabbia e purché non comportino la realizzazione di nuova viabilità di accesso;
  • - le nuove costruzioni di abitazioni rurali realizzabili con trasferimento di volumetrie, di cui al successivo art. 95, comma 2 e le modifiche permanenti dei suoli, comprese le nuove piscine;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. Al fine di incentivare il presidio agricolo e mantenere il paesaggio delle colture terrazzate, in tali aree sono consentiti esclusivamente gli annessi per la conduzione agricola dei fondi, di cui al successivo comma 4, art. 95, realizzabili tramite P.A.P.M.A, quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime, che non necessitano di P.A.P.M.A.A., di cui al successivo art. 96 e i manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici, di cui al successivo art. 99. La costruzione di tali annessi e manufatti è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente alla manutenzione dei terrazzamenti e/o altre sistemazioni idraulico agrarie consolidate, recuperando le aree eventualmente abbandonate, alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua ai fini della riduzione del rischio idrogeologico.

Art. 48 Le aree agricole della collina (V3.2)

1. Sono comprese nelle aree che il Piano Strutturale riconosce di interesse agricolo, collocate in area collinare. Sono le aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra le aree a prevalente naturalità e quelle più propriamente urbanizzate da riequilibrare, nelle quali si deve favorire la conservazione dei coltivi e del presidio esercitato dall'agricoltura, sviluppandone la multifunzionalità.

2. Gli interventi devono favorire il recupero e la salvaguardia delle aree agricole e dei terrazzamenti in ambito collinare, un tempo prevalentemente coltivate a vigneto e oliveto, pertanto non sono consentite:

  • - le modificazioni delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali esistenti e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla manutenzione dei terrazzamenti e delle sistemazioni idraulico agrarie. Per consentire anche la coltivazione meccanizzata o per la collocazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, sarà ammessa, ove ambientalmente e paesaggisticamente compatibile, la ricostruzione dei terrazzamenti anche con rettifiche di sedime, purché con tecniche e materiali di tipo tradizionale;
  • - alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • - alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e delle sponde;
  • - al mantenimento della vegetazione arborea tipica delle coltivazioni consociate;
  • - al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
  • - alla tutela di eventuali presenze di manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - all'inerbimento naturale delle superfici di terreno denudato;
  • - alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere l'erosione dei suoli favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, la permeabilità dei suoli;
  • - all'impiego di colture tradizionali tipiche per fascia climatica e per caratteristiche fitosociologiche;
  • - ad evitare lavorazioni del terreno che ne pregiudichino la stabilità;
  • - alla manutenzione di capezzagne, strade poderali, vicinali o percorsi pedonali esistenti per la parte ricadente nel fondo stesso, al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelle che costituiscano pertinenza di abitazioni private;
  • - al controllo finalizzato al contenimento dell'espansione di specie alloctone invasive.

Art. 49 Le aree di corona dei borghi montani (V3.3)

1. Sono aree specificatamente introdotte dal P.O. che in parte interessano porzioni marginali delle "aree a prevalente naturalità diffusa" e del "sistema degli insediamenti" del Piano Strutturale; sono da considerarsi intorno territoriale contiguo dei paesi a monte, per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole - pur essendo in parte anche all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014 - e che devono essere salvaguardate in modo che non sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici e percettivi dei diversi contesti. Le V3.3 svolgono una funzione di filtro e costituiscono aree di mediazione tra insediamenti e zone agricole ed aree a prevalente naturalità.

2. In tali aree caratterizzate dalla presenza di piccole isole di coltivi sono da conservare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (muri a secco), la rete scolante, le porzioni di agricoltura promiscua o residuali dell'attività agricola, la viabilità e le testimonianze storiche, i percorsi campestri ed i sentieri nonché il recupero delle opere d'arte e degli elementi di cultura materiale (recinzioni, fontane, abbeveratoi...). Non sono pertanto consentite:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A., realizzabili con trasferimento di volumetrie, di cui al successivo art. 95, comma 2.

3. L'ambito V3.3 individua le aree dove privilegiare la collocazione di nuovi annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime e dei manufatti per l'agricoltura amatoriale.

La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla ricostituzione e/o conservazione attiva degli elementi del paesaggio agrario a rischio di abbandono e delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali qualora presenti in particolare siepi, filari, fossati, piccoli stagni, formazioni riparie, alberi camporili, etc.;
  • - all'adozione di pratiche che aumentino la protezione del suolo, mantenendo le sistemazioni idraulico agrarie storiche (muretti a secco, ecc.) o sostituendole con altre di pari o migliori prestazioni idrogeologiche;
  • - al recupero a fini agricoli di aree ricolonizzate dal bosco, incolti e arbusteti (paesaggi agrari storici ai sensi della Legge Forestale 39/2000) e per contenere la diffusione di specie alloctone;
  • - al mantenimento e/o miglioramento della varietà del mosaico colturale anche attraverso l'agricoltura multifunzionale;
  • - al mantenimento e/o recupero della viabilità forestale, vicinale, poderale, ecc. e delle opere di regimazione delle acque ad essa connesse;
  • - al mantenimento e impianto di nuovi oliveti;
  • - al recupero o ricostituzione dei castagneti da frutto e realizzazione di una gestione forestale sostenibile delle matrici forestali.

Art. 50 Le aree agricole della pianura (V3.4)

1. Sono le aree che il Piano Strutturale riconosce di interesse agricolo, collocate in area pianeggiante e ricomprendono anche porzioni di aree agricole all'interno del territorio urbanizzato. Sono le aree da conservare visto il ruolo che svolgono sotto il profilo ambientale e per il mantenimento delle visuali tra le aree a prevalente naturalità e quelle più propriamente urbanizzate. Anche in queste aree del territorio rurale gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata di edifici esistenti e gli interventi di sostituzione edilizia, laddove consentiti dal PO, devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente.

2. Gli interventi devono favorire il recupero e la salvaguardia delle aree agricole e dell'efficienza del reticolo idrografico superficiale, pertanto non sono consentite:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla manutenzione dei terrazzamenti e delle sistemazioni idraulico agrarie. Per consentire anche la coltivazione meccanizzata o per la collocazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, sarà ammessa, ove ambientalmente e paesaggisticamente compatibile, la ricostruzione dei terrazzamenti anche con rettifiche di sedime, purché con tecniche e materiali di tipo tradizionale;
  • - alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • - alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e delle sponde;
  • - al mantenimento della vegetazione arborea tipica delle coltivazioni consociate;
  • - al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
  • - alla tutela di eventuali presenze di manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - all'inerbimento naturale delle superfici di terreno denudato;
  • - alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere l'erosione dei suoli favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, la permeabilità dei suoli;
  • - all'impiego di colture tradizionali tipiche per fascia climatica e per caratteristiche fitosociologiche;
  • - ad evitare lavorazioni del terreno che ne pregiudichino la stabilità;
  • - alla manutenzione di capezzagne, strade poderali, vicinali o percorsi pedonali esistenti per la parte ricadente nel fondo stesso, al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelle che costituiscano pertinenza di abitazioni private.

4. Obiettivo specifico del piano è quello di aumentare il grado di naturalità degli ambienti rurali e del valore paesaggistico degli spazi aperti e pertanto negli interventi si prescrive:

  • - ripristinare la funzionalità idraulica dei canali irrigui in disuso o abbandonati e la capacità di drenaggio dei suoli anche potenziando la rete idrografica superficiale e attuare interventi di "baulatura" e conseguente regimazione per evitare il ruscellamento diffuso da terreni e viabilità minori con formazione di solchi di erosione;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, anche riducendo al minimo le superfici impermeabili;
  • - migliorare la qualità delle acque dei corpi recettori, anche mediante l'utilizzo di fasce tampone vegetate;
  • - attuare interventi volti al contenimento della diffusione di specie alloctone invasive;
  • - rafforzare e riscostruire i corridoi ecologici e le connessioni ambientali lineari e areali.

Art. 51 Le aree agricole umide (V4)

1. Sono le aree che il Piano Strutturale riconosce come ambienti umidi naturali. Comprendono la zona umida del Battilanino caratterizzata da una discreta naturalità e da un paesaggio attraversato dai canali di bonifica e dalla vegetazione palustre. Tali aree sono attraversate anche dalle aree V5, di cui al successivo Art. 52. Lo stato delle aree umide e la marginalità a cui sono relegate le attività agricole costituiscono le principali criticità del sotto sistema e si dovrà per questo garantire negli interventi il loro recupero e la loro tutela.

2. Riconoscendo che tali aree presentano un elevato grado di naturalità da mantenere e implementare a tutela della biodiversità e della qualità ambientale del tessuto urbano in cui sono intercluse, non sono consentiti:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo;
  • - le nuove costruzioni e manufatti, compreso gli annessi e manufatti agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A..

3. Obiettivo specifico del piano è quello di salvaguardare un'area ad elevato grado di naturalità in un contesto a forte antropizzazione e pertanto deve essere assoggettata ad un regime di particolare tutela:

  • - rivitalizzare i canali irrigui in disuso o abbandonati e ripristinare la capacità di drenaggio dei suoli anche potenziando la rete idrografica superficiale;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, anche riducendo al minimo le superfici impermeabili;
  • - migliorare la qualità delle acque dei corpi recettori, anche mediante l'utilizzo di fasce tampone;
  • - rafforzare e riscostruire i corridoi ecologici e le connessioni ambientali lineari.

Art. 52 Le aree verdi di connessione e di filtro ambientale (V5)

1. Sono considerati elementi di connessione ambientale i corsi d'acqua sia che attraversino le aree agricole e gli ambienti naturali, sia che siano all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito in via transitoria (art. 224 della LR 65/2014). Sono considerate queste ultime in particolare quelle che svolgono una funzione di filtro con le aree del territorio rurale, oltre a svolgere un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:

  • - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità complessiva e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, ecc.);
  • - interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

3. Per i corridoi ecologici la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la necessità primaria di salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione; nelle aree di filtro si devono favorire le attività agricole ispirate alla gestione sostenibile del territorio.

4. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano e periurbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti

5. Per le aree V5 sono privilegiate forme di gestione sostenibile, orientate - compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica - verso interventi di manutenzione, rinaturalizzazione e recupero ambientale in grado di:

  • - garantire per gli interventi di gestione del rischio alluvioni, in accordo con l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino settentrionale, la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, anche nel rispetto delle funzioni previste;
  • - preservare e/o migliorare i livelli prestazionali delle risorse ecologico-ambientali (elementi vegetazionali puntuali e lineari) garantendo il passaggio e la sosta della piccola fauna evitando l'introduzione di esemplari di specie non autoctone e contrastando la loro diffusione.

6. In particolare - ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela idrogeologica delle acque pubbliche - gli interventi che interessano le aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale, al fine di salvaguardare i caratteri ecosistemici propri dei corsi d'acqua minori e i loro livelli di continuità ecologica. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

7. Dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, gli interventi che comprendono le connessioni ambientali verificano la fattibilità della creazione di "ecosistemi filtro", mediante conservazione e messa a dimora lungo le fasce adiacenti al corso d'acqua, ove opportuno e possibile, di piante con adeguata capacità fitodepurativa.

Titolo VII Infrastrutture e servizi per la mobilità

Art. 53 Elementi costitutivi del sistema delle infrastrutture e servizi per la mobilità

1. Il sistema delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità è articolato attraverso i seguenti elementi costitutivi:

  • - Autostrada (A12)
  • - Rete ferroviaria (RF)
  • - Rete stradale
  • - Fasce di rispetto stradale e ferroviario
  • - Aree di servizio
  • - Parcheggi pubblici
  • - Percorsi pedonali e ciclabili
  • - Viabilità rurale ed escursionistica

2. L'Autostrada A12 Genova-Rosignano Marittimo è interconnessa con la rete ordinaria comunale attraverso lo svincolo di Carrara. In relazione ai flussi di traffico insistenti sul nodo, si prevede la formazione di una rotatoria in viale Galilei, così da favorire l'accesso alla rete autostradale. Al fine di mitigare gli impatti generati dal tracciato autostradale, devono essere previste fasce alberate longitudinali e trasversali raccordate alle coperture arboree esistenti; tali interventi devono essere accompagnati da specifiche soluzioni ...

3. La rete ferroviaria (RF) che attraversa Carrara è costituita dalla Linea Roma-Genova, che comprende la stazione di Carrara-Avenza e dai raccordi industriali di Carrara, costruiti per collegare impianti e scali alla Zona industriale Apuana e con lo scalo retro portuale di Marina di Carrara. Il P.O. prevede la riqualificazione di tale stazione delle aree adiacenti, anche attraverso il potenziamento della dotazione di parcheggi di scambio.

Art. 54 Rete stradale

1. Appartengono alla rete stradale i tracciati stradali che costituiscono la viabilità portante e quella locale di distribuzione interna ai sistemi insediativi. Tali tracciati sono differenziati nelle tavole della Disciplina del territorio del P.O. in scala 1:2.000 come segue:

  1. 1) Strade di scorrimento (M1)
  2. 2) Strada di attraversamento (M2)
  3. 3) Strade di connessione tra la rete extraurbana e la rete urbana (M3)
  4. 4) Strade di penetrazione e di collegamento (M4)
  5. 5) Strade di distribuzione urbana (M5)

Tale differenziazione effettuata ha un valore puramente indicativo.

2. Sulle aree per sedi stradali, di cui al comma 1, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici a bordo strada, in aggiunta agli standard previsti dal Piano Operativo;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - percorsi carrabili permanenti di servizio alle infrastrutture viabilistiche autostradali o di grande comunicazione;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori e più in generale sulle aree scoperte non utilizzate per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc.). Nei tratti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti e bevande;
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili);
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento alle direttrici di lunga percorrenza, fatta eccezione per le aree di servizio e gli impianti per la distribuzione dei carburanti disciplinati dal successivo art. 56.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. È tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

6. Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole grafiche del Piano Operativo, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva. In tale fase sono precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, da definirsi tenendo conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento, delle esigenze di caratterizzazione e/o di riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dei programmi relativi all'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili.

7. Per la rete stradale e le opere connesse devono essere adottate soluzioni progettuali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama territoriale esistente, minimizzando l'interferenza visiva con i valori estetico-percettivo delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e di materiali innovativi in grado di favorire la migliore armonizzazione delle opere con il contesto. In caso di attraversamento di corsi d'acqua devono essere salvaguardati i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico, garantendo l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal P.I.T. con valore di Piano Paesaggistico Regionale e il minor impatto visivo possibile.

8. Per mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico, compensare l'impermeabilizzazione dei suoli ed ottimizzare la gestione quali/quantitativa delle portate meteoriche di dilavamento, oltre che per favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera, per la strada SS1 Aurelia, identificata con la sigla M2, dovranno essere previste adeguate fasce di ambientazione, alle quali assegnare valore ecologico e ponendo attenzione al progetto della sezione e del profilo stradale in maniera confacente al paesaggio attraversato. Visti gli intensi flussi di traffico si raccomanda altresì, nel caso di riasfaltatura, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti.

9. Per le strade M3, si dovranno sistemare le fasce laterali qualificando gli usi pedonali e ciclabili, anche tramite la progettazione integrata dei diversi elementi di arredo ed in particolare:

  • - per Viale Galilei gli interventi dovranno garantire una sezione costituita da una corsia per senso di marcia e banchine laterali con marciapiedi. Le intersezioni dovranno essere preferibilmente a raso con rotonde o incroci semaforizzati. È opportuno prevedere una pista ciclabile, anche con riduzione della carreggiata stradale, che consenta il raccordo tra l'Aurelia e la litoranea, che sono già dotate di piste ciclabili;
  • - per Viale XX settembre il piano operativo rinvia ad uno specifico progetto di iniziativa pubblica (piano particolareggiato del traffico/progetto di opera pubblica, che possa tener conto degli aspetti più strettamente funzionali svolti dalla strada - anche in relazione con la realizzazione relativamente recente della nuova via dei Marmi - e della necessità di integrare le diverse modalità di utilizzo (trasporto pubblico, carrabile, ciclabile e pedonale), temi rispetto ai quali spazio pubblico dovrà svolgere una funzione strutturante: dalla scala più grande, garantendo una adeguata accessibilità alle funzioni territoriali per il fondamentale ruolo di collegamento tra molte e valle del territorio comunale, alla scala intermedia, definendo nuove relazioni tra i diversi quartieri attraversati, alla scala più piccola, occupandosi della composizione delle aree e degli spazi aperti (percorsi, slarghi, verde, ecc.);
  • - per l'asse di connessione alle aree industriali costituito da più tratti viari si deve ricercare il coordinamento con il vicino Comune di Massa, al fine di garantire la continuità e l'adeguamento della sezione stradale e la facile identificabilità dell'itinerario che va dalla Strada dei marmi al Porto.

Art. 55 Fasce di rispetto stradale e ferroviario

1. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viabilistica o di trasporto - costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti da questi generati sull'ambiente e sul paesaggio. Le fasce di rispetto stradale - la cui ampiezza discende direttamente da previsioni di legge e varia in funzione dell'evolversi degli assetti insediativi ed infrastrutturali - sono indicate negli elaborati cartografici del Piano Operativo nelle Tavole della Disciplina del territorio.

Le fasce di rispetto ferroviarie sono dimensionate nel rispetto del D.P.R. nº753 dell'11/7/80 entro e fuori i centri edificati. In tali fasce qualsiasi intervento è subordinato all'autorizzazione del competente Ufficio Opere Civili del Compartimento Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80.

Le fasce di rispetto sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona.

2. Per gli edifici esistenti ricadenti in fascia di rispetto sono ammessi gli interventi riferiti alle classi di appartenenza, laddove consentito l'eventuale ampliamento deve essere eseguito sul fronte del fabbricato che non prospetta la strada.

3. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse le recinzioni e la costruzione di impianti tecnologici purché non al servizio dei singoli edifici e, comunque, ad una distanza minima dal ciglio stradale di ml. 6,0. Nelle stesse è inoltre consentita la costruzione di strutture ed impianti a servizio della viabilità (distributori di carburante, lavaggi, assistenza meccanica e strutture similari, di cui al successivo art. 55). Gli interventi edilizi necessari all'installazione e trasformazione dei suddetti impianti dovranno rispettare le norme delle leggi vigenti e le seguenti limitazioni:

  • - distanza minima di ml. 500 da altre stazioni di servizio sullo stesso lato della via e di ml. 250 su lati opposti; fanno eccezione gli impianti di distribuzione carburanti per i quali si applica la normativa regionale in materia, limitatamente alle distanze minime;
  • - distanze minime da incroci stradali ml. 50.

4. Nella fascia di rispetto stradale all'interno del perimetro del Consorzio Zona Industriale Apuana, è consentita l'istallazione di depositi di blocchi di marmi, pietre e granito. Tali attività dovranno osservare un arretramento rispetto al ciglio della strada di ml. 10,0 da mantenere a prato.

Art. 56 Aree di servizio

1. Le aree di servizio e gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sono individuate lungo la rete stradale nelle tavole del P.O. con la sigla c5. È vietata la costruzione di nuove aree di servizio nelle zone A, come individuate ai sensi del D.M. 1.444/1968.

2. Per le aree e gli impianti esistenti non si devono osservare i limiti agli interventi previsti dalle classi attribuite dal P.O.. I progetti di nuovi impianti, nonché i progetti di adeguamento e di ampliamento degli impianti esistenti, devono osservare il rispetto dei seguenti parametri urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (ST):

  • - Indice di edificabilità territoriale IT: 0,5mc/mq
  • - Altezza massima degli edifici o manufatti Hmax: ml 5,00, ad eccezione delle pensiline
  • - Indice di permeabilità fondiario (IPF) non inferiore al 35%

La superficie coperta (SC) complessiva dei manufatti che determinano volume edificabile (o edificato) (VE) non può superare il 10% della superficie territoriale (ST) dell'area di intervento.

Per le nuove aree di servizio e distributori carburanti e negli interventi di modifica a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

3. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, da considerarsi complementari:

  • - l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • - l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione non superiore a mq 300.

Per le attività complementari si dovranno prevedere i parcheggi per la sosta stanziale, di cui al precedente Art. 18 e nel caso di attività commerciali dovranno essere previsti anche i parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali, all'art. 19.

4. Le eventuali attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione.

5. In aggiunta alle attività di cui sopra gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi di bancomat, ecc..

6. La realizzazione di nuovi impianti si attua per intervento diretto subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune che disciplini le opere di mitigazione. In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di prima pioggia da tutto il piazzale (dimensionando orientativamente i serbatori per i primi 5 mm di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate alla depurazione pubblica o, in alternativa, ad un idoneo impianto privato.

7. Negli impianti situati all'esterno degli ambiti urbanizzati e dovunque sia possibile, si prescrive la formazione di una fascia arboreo-arbustiva (posta lungo tutto il confine dell'impianto, meno che lungo la strada), costituita da alberi ad alto fusto e da specie arbustive interposte, scelte tra quelle tipiche del territorio rurale di cui al successivo art. 85.

8. Nelle aree di cui al presente articolo - Aree di servizio - individuate nelle tavole del P.O. con la sigla c5, sono sempre consentiti gli autolavaggi, anche senza il servizio di distribuzione di carburanti.

Art. 57 Parcheggi pubblici

1. Le aree da destinare a parcheggio pubblico previste per i diversi interventi dovranno essere quanto più possibile accorpate e di forma regolare, in particolare non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste eventuali aree disperse e/o di forma fortemente irregolare e/o in declivio con pendenze del terreno superiori al 8 %. Per la verifica circa la loro funzionalità, rispetto all'estensione dell'area calcolata in applicazione dei parametri indicati, dovrà essere assicurata la localizzazione di un numero di stalli almeno pari a uno ogni 25 mq di superficie di parcheggio prevista.

2. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree del parcheggio a raso dovranno seguire i seguenti criteri:

  • - per i parcheggi esterni alla sede stradale dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili; per i parcheggi superiore a 10 posti auto dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta per ogni 4 posti auto;
  • - per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:
    Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
    Da 20 a 99 1
    Da 100 a 199 2
    Da 200 a 499 3
    Da 500 4
  • - dovrà sempre essere prevista la dotazione di alberature, nella misura minima di un albero ad alto fusto ogni 80 mq. di parcheggio, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; per questo scopo si dovranno impiegare specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, preferendo piante autoctone con fogliame fitto, impalcatura alta e minor suscettibilità a malattie e patogeni, minor esigenze di manutenzione e limitata produzione di residui in termini di aghi, fiori, frutti e resine essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
  • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso alberi, siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari, fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
  • - dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - dovrà essere prevista una pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso;
  • - gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

3. I parcheggi pubblici scoperti pavimentati dovranno essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche. Nel territorio rurale, in particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica.

Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

Art. 58 Percorsi pedonali e ciclabili

1. La rete ciclopedonale è destinata alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport.

2. Per le piste ciclabili va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico, assieme alla sicurezza dei ciclisti, con l'obiettivo fondamentale di affermare l'uso quotidiano della bicicletta come ulteriore forma di mobilità. Inoltre allo scopo di favorire attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che le piste ciclabili diventino elemento di qualificazione e fruizione lenta dello spazio aperto e agricolo, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico.

3. Qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione ciclopedonale, i percorsi pedonali e ciclabili possono essere individuati, quando opportunamente segnalati, in sede promiscua con il traffico meccanizzato. Ove localizzati su sedi stradali carrabili, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni. Nel caso di itinerari individuati lungo strade appartenenti al sottosistema M2 e M3 i percorsi ciclopedonali dovranno essere sempre separati dalle corsie destinate al traffico carrabile.

4. Il P.O. nella Tavola con valore indicativo - Allegato A alla Relazione illustrativa - Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento, individua i possibili percorsi ciclopedonali in sede stradale o su aree di uso pubblico, compreso quello della ciclovia Tirrenica quale tracciato di interesse regionale, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, che comunque non costituiscono aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti, in particolare nel territorio rurale.

Art. 59 Viabilità rurale e rete escursionistica

1. Il Comune di Carrara, a sostegno della fruizione diffusa del territorio, deve mettere in atto le opportune strategie per l'entroterra e la montagna, con la manutenzione e l'ampliamento della rete sentieristica, che insieme alla viabilità rurale e i percorsi poderali, supportano la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e la promozione delle attività economiche connesse con l'escursionismo, il turismo rurale, l'agriturismo, le produzioni agricole di qualità. L'Allegato A - Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento in scala 1:5.000, del P.O. individua, tra gli altri, i "Percorsi storici del Catasto Estense", anche al fine del recupero dei paesaggi testimoniali dell'insediamento storico.

2. La rete escursionistica è orientata principalmente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, anche per il collegamento tra località e luoghi di interesse e come alternativa alla mobilità veicolare. La viabilità rurale e la rete escursionistica sono da mantenere e adeguare alle suddette esigenze di fruibilità, garantendo:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

A tali fini, negli interventi sulla rete escursionistica si deve far ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Non è comunque consentito realizzare opere che compromettano la fruibilità della rete escursionistica.

3. È vietata l'asfaltatura ed in generale la pavimentazione delle strade bianche, mentre sono consentiti esclusivamente interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

4. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità, volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico; i progetti dovranno tenere conto della maggiore sicurezza e accessibilità, del miglior inserimento ambientale e paesaggistico, della limitazione del rischio idraulico e dell'instabilità dei versanti.

5. Nell'Allegato A - Tavola "Le componenti per le strategie di mitigazione e adattamento", in scala 1:5.000 sono individuati, con valore indicativo, i percorsi principali della rete escursionistica costituiti dai sentieri esistenti e dai percorsi pedonali, in particolare dalla via Francigena, dai sentieri del CAI e dal percorso della ex marmifera, ai quali si aggiungono eventuali tracciati con cui la rete escursionistica potrà essere implementata. Tali percorsi non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori o diversi itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

6. Per i percorsi escursionistici, i progetti di iniziativa pubblica dovranno prevedere interventi opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e funzionale, individuando i materiali da utilizzare per la pavimentazione, gli elementi di arredo, la segnaletica e la modalità di piantumazione degli arredi arborei. Per questi tracciati i progetti devono assicurare, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione degli elementi di rilevanza storica e paesaggistica: le opere di raccolta convogliamento delle acque, le murature in pietra e i ciglioni, le opere d'arte e gli arredi fissi i filari alberati, gli allineamenti arborei e le siepi. I suddetti progetti possono essere attuati anche mediante iniziativa privata, qualora correlati a interventi di miglioramento ambientale associati ai PAPMAA.

7. Il P.O. incentiva l'interconnessione della rete escursionistica con i principali cammini storici e le infrastrutture per la mobilità lenta previste dal PIT-PPR e da ulteriori progetti a scala nazionale e regionale che attraversano il territorio comunale.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17