Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 8 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo II ed i Titoli VIII e IX, della Parte II delle presenti Norme, costituiscono "la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che regola i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati e che ha efficacia a tempo indeterminato.

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, il presente Titolo articola le categorie funzionali principali definite dalle vigenti norme regionali individuandone sotto-categorie, ovvero destinazioni d'uso appartenenti alla stessa categoria funzionale. In tali destinazioni d'uso debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa di settore, le attività complementari - benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie funzionali - purché strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e gli spazi accessori a essa collegati e/o correlati.

3. In generale, gli usi ammessi all'interno del territorio urbanizzato sono quelli previsti da ciascun ambito urbano, di cui al successivo Titolo VIII, mentre per il territorio rurale si deve far riferimento al Titolo IX delle presenti Norme ed in particolare all'art. 86 - Usi compatibili degli edifici esistenti.

Quando nelle Tavole del P.O., oltre al riferimento all'ambito urbano o rurale di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica categoria funzionale principale o ad una sua sotto-categoria, questa deve essere intesa come destinazione d'uso ammessa in via esclusiva.

Quando nelle tavole o nelle Norme del P.O. è prevista o ammessa la categoria funzionale principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue sotto-categorie sono da intendersi previste e ammesse.

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. A norma di legge, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile (SU) prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  1. a) Residenziale,
  2. b) Industriale ed artigianale,
  3. c) Commerciale al dettaglio,
  4. d) Turistico-ricettiva,
  5. e) Direzionale e di servizio,
  6. f) Commerciale all'ingrosso e depositi,
  7. g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Oltre alle categorie funzionali principali sopra elencate, definite dalle vigenti norme regionali, all'interno della categoria funzionale direzionale e di servizio il PO individua e distingue la destinazione d'uso relativa alle attrezzature di servizio pubbliche (s), per le quali sono definite specifiche disposizioni al successivo art. 15.

La destinazione d'uso relativa ad attrezzature di servizio pubbliche (s) è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Norme o nelle tavole del P.O. e purché proposta dal soggetto pubblico competente.

2. Nei successivi articoli, dall'Art. 10 all'Art. 17, sono indicate le attività a cui si riferiscono le categorie funzionali principali elencate al precedente comma 1 e la destinazione d'uso "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico" e le loro specifiche sotto-categorie, con esemplificazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate possono essere ricondotte alle destinazioni d'uso indicate secondo il criterio dell'analogia.

3. Ai fini urbanistici, si considera destinazione d'uso legittima attuale quella definita ai sensi del comma 4 dell'art. 99 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i..

Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con gli usi previsti dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento alla previsione del P.O., solo gli interventi sempre ammessi dalla legge sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo Art. 21, commi 2 e 3, senza possibilità di frazionamento.

Art. 10 Residenziale

1. La categoria funzionale "Residenziale" (a) comprende abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee e le relative pertinenze e le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

2. Rientrano nella categoria funzionale a) "Residenziale" le attività e funzioni ad essa riconducibili, quali:

  • - le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, permanenti e temporanee, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing, ecc.);
  • - le abitazioni speciali corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), alloggi volano, foresterie costituenti unità immobiliari autonome.

3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Art. 11 Industriale ed artigianale

1. La categoria funzionale "Industriale e artigianale" comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali (fabbriche, officine e autofficine, manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome).

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo individua le seguenti sotto-categorie della categoria funzionale "Industriale e artigianale" elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - b1 · attività industriali e artigianali, che comprendono: attività di produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione di beni, anche alimentari e zootecnici; attività di trasformazione del settore lapideo e relativi spazi di servizio e di deposito; laboratori artigiani e imprese e forniture edili, laboratori di riparazioni e simili, officine e carrozzerie, autolavaggi, impianti di autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; attività di recupero, trattamento e smaltimento materiali di rifiuto; attività di preparazione pasti e piatti pronti in genere, di produzione diretta di alimenti senza somministrazione, quali fornai, pasticcerie, ecc.; corrieri e attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
  • - b2 · piazzali e depositi di materiali lapidei.

Sono da considerare spazi di corredo e di servizio alle funzioni sopra esemplificate, gli uffici per la gestione delle attività aziendali, i laboratori di ricerca, i locali per il portierato e la vigilanza, i locali per l'esposizione dei prodotti aziendali, gli showroom ed eventuali spazi per la produzione artistica e le mense o gli spacci aziendali, quando non costituiscono unità immobiliari autonome.

3. Il Piano Operativo individua altresì una sotto-categoria - con la sigla b3 -le attività artigianali di servizio alla residenza ed alla persona, esercitate in luoghi che contemplano insieme produzione e vendita e in cui la produzione viene effettuata manualmente o con attrezzature di ridotte dimensioni, comunque non inquinanti e non rumorose e purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo:

  • - falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
  • - produzione diretta di alimenti per somministrazione non assistita, quali fornai, larderie, pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio e/o per asporto o con consegna a domicilio, rosticcerie e simili;
  • - lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico;
  • - produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; laboratori di sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio.

In tutto il territorio comunale le attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona appartenenti alla sotto-categoria b3 possono essere svolte anche in locali a destinazione commerciale di tipo c1 - esercizi di vicinato, di cui al successivo art. 12.

4. Ai fini delle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio in sede fissa, non costituisce attività commerciale la vendita dei prodotti aziendali effettuata all'interno dei locali di produzione, o nei locali ad essi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato (Superficie di vendita ≤ 300 mq). Ai fini urbanistico-edilizi la destinazione d'uso di ciascuna unitaà immobiliare resta comunque quella prevalente in termini di superficie utile (SU).

Art. 12 Commerciale al dettaglio

1. La categoria funzionale "Commerciale al dettaglio" comprende le attrezzature commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde e simili), gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 e gli impianti per la distribuzione di carburanti.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto-categorie della categoria funzionale "Commerciale al dettaglio", corrispondenti alle tipologie definite dalle norme regionali:

  • - c1 · esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 300 mq, come definiti dalle norme regionali; sono compresi tra quelli di vicinato gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della L.R. 62/2018 e s.m.i. (concessionari autoveicoli, motocicli e simili) se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare prevista dalle norme regionali;
  • - c2 · esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • - c3 · medie strutture di vendita, come definite dalle norme regionali;
  • - c4 · grandi strutture di vendita, come definite dalle norme regionali.
  • - c5 · distributori di carburanti, aree di servizio;

3. L'insediamento di nuove attività commerciali o di quelle ad esse equiparate dalla disciplina degli usi del P.O. dovrà rispettare le condizioni e le dotazioni minime di parcheggi previste in applicazione dei successivi Artt. 18 e 19, fatte salve le eccezioni previste dalle presenti norme in relazione alle diverse tipologie - di vicinato, medie superfici e grandi superfici di vendita - definite dalla legge e dalle norme regionali.

4. L'insediamento di nuove medie superfici di vendita (c3) deve essere comunque verificato in relazione alla possibilità di costituire aggregazioni di medie strutture - ai sensi della LR 62 del 2018 e s.m.i - da sottoporre a conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della LR 65/2014.

Art. 13 Turistico-ricettiva

1. La categoria funzionale "Turistico-ricettiva" comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, come individuate dalle vigenti norme regionali.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto- categorie della categoria funzionale "Turistico-ricettiva", associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • - d1 · ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi turistici e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d2 · ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, rifugi alpini e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d3 · aree sosta attrezzate per autocaravan con dotazioni di servizio;
  • - d4 · campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante).

Fatta eccezione che per la destinazione d'uso d3, le tavole del PO, con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente, non individuano le specifiche sotto-categorie afferenti la categoria funzionale turistico ricettiva, in riferimento alle quali le destinazioni d'uso legittime in atto negli edifici e complessi edilizi esistenti sono da ritenersi ammesse in via esclusiva.

3. Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

4. Al fine di salvaguardare la qualità delle strutture per l'ospitalità e ai fini di una equilibrata distribuzione e localizzazione della categoria funzionale, il P.O. non ammette la trasformazione in condhotel, così come definiti dalla legge regionale, delle strutture ricettive esistenti.

Art. 14 Direzionale e di servizio

1. La categoria funzionale "Direzionale e di servizio" comprende le attività direzionali (sedi di enti e società pubblici e privati, ecc.), le attività di servizio alle imprese ed alle persone (studi professionali, centri di ricerca, agenzie, sportelli, ecc.) e le strutture specializzate per servizi privati (cliniche, scuole e centri di formazione, centri sportivi, ricreativi, culturali, ecc.).

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto-categorie della categoria "Direzionale e di servizio", associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • - e1 · attività a carattere direzionale quali sedi di banche, di assicurazione, immobiliari, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, centri di ricerca, incubatori d'impresa, ecc.;
    uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali;
    servizi privati sanitari, centri medici poliambulatori, laboratori di analisi medica, centri fisioterapici, cliniche veterinarie e simili; agenzie varie, di viaggi, di pulizia, di servizi postali, autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi di autotrasporto di merci e di persone, pro-loco, uffici per il lavoro, informa giovani, servizi per lo spettacolo, box office, ecc.;
  • e2 · servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni culturali e sportive a carattere privato, sale e centri attrezzati per congressi e conferenze, spazi espositivi, gallerie d'arte e collezioni private, servizi di produzione audiovisiva (cinema, video, tv...), sale di registrazione, ecc.;
  • - e3 · servizi privati ricreativi e per la pratica sportiva, palestre e centri per il fitness, piscine, centri ippici, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse; sale spettacolo, cinema e multiplex, istituti di bellezza, centri benessere, ecc.;
  • - e4 · servizi privati di assistenza quali case di riposo, case di cura, residenze protette, cliniche private;
  • - e5 · servizi privati di ospitalità temporanea diverse dalle attività ricettive, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotate di servizi a comune e foresterie a servizio di altre attività;
  • - e6 · autorimesse e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili.

3. La categoria funzionale "Direzionale e di servizio" comprende inoltre gli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico", come descritti al successivo Art. 15.

Art. 15 Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico

1. Gli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al presente articolo, concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici, di cui al D.M. 1444/68. Per questo, a norma di legge, è da considerare urbanisticamente rilevante il mutamento della destinazione d'uso degli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico" verso le categorie funzionali elencate all'art. 9, comma 1, delle presenti Norme.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, individua le seguenti articolazioni della destinazione d'uso relativa agli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico":

  • - s1 · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, pubbliche e private paritarie);
  • - s2 · attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile, ecc. - ed altre);
  • - s3 · spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (parchi e giardini pubblici o d'uso pubblico, impianti sportivi all'aperto, ecc.); all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi per le attrezzature didattiche all'aperto, per l'osservazione dell'ambiente naturale, per esposizioni d'arte, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
  • - s4 · aree per parcheggi pubblici, (a raso e in struttura);
  • - s5 · servizi cimiteriali; in tali aree sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria; le tavole della disciplina del territorio individuano le fasce di rispetto, come definite ai sensi dei legge, nelle quali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione; all'interno della fascia di rispetto cimiteriali sono altresì ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:
    • · parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero
    • · realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
    • · interventi per la riduzione del rischio idraulico;
    • · opere di adeguamento stradale;
    • · reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;
    sono altresì ammessi, ove consentiti dalle norme, e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:
    • · giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
    • · pratiche agricole;
    • · usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
    • · attività ricreative all'aperto;
    • · sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo III sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché nei limiti di incremento massimo del 10% delle volumetrie esistenti; laddove consentiti dalla specifica classe attribuita dal P.O., gli interventi di demolizione con ricostruzione e di sostituzione edilizia sono ammessi a condizione che l'intervento non determini avvicinamento di volumetrie rispetto alla fonte del vincolo;
  • - s6 · servizi tecnici e tecnologici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per le telecomunicazioni, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico, ecc.);
  • - s7 · stazione ferroviaria e autostazione bus;
  • - s8 · servizi per l'istruzione superiore;
  • - s9 · servizi universitari e di alta formazione;
  • - s10 · servizi ospedalieri;
  • - s11 · campo nomadi sosta prolungata: in tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di manufatti destinati a servizi igienici e locali di servizio nella misura minima indispensabile;
  • - s12 · servizi espositivi fieristici; oltre all'attrezzatura degli spazi esterni di esposizione e delle zone destinate a parcheggio ed alla sosta degli automezzi; in tali aree è ammessa la realizzazione di edifici destinati all'esposizione, uffici, sportelli bancari, attrezzature commerciali e di ristorazione, sulla base delle esigenze di sviluppo della struttura, con almeno il 25% dell'intera superficie sistemata in modo permeabile e che venga garantita la quantità dei parcheggi a standard; in tale aree è ammessa anche la destinazione per spettacoli viaggianti.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (s3) e a parcheggi pubblici a raso (s4) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.) e i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile.

Previa verifica istruttoria del rispetto degli standard urbanistici, di cui al D.M. 1.444/1968, in riferimento alle tipologie di attrezzature e servizi pubblici interessati, il passaggio dall'una all'altra delle sopra elencate destinazioni d'uso "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo.

3. Negli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al precedente comma, gli interventi ammessi possono essere realizzati anche da privati, purché in regime di convenzione con il Comune, il quale dovrà a regolare le modalità di attuazione e gestione degli impianti. L'area dovrà essere ceduta preventivamente al Comune che l'assegnerà in diritto di superficie, per un periodo da definirsi in convenzione, con diritto di priorità per lo stesso proprietario. La medesima facoltà è concessa ad altri Enti Pubblici per l'attuazione di interventi in aree di loro proprietà, in tal caso la convenzione dovrà regolare i rapporti fra tutti i soggetti interessati: Ente Pubblico, Comune, Concessionario.

4. L'adeguamento o l'ampliamento degli spazi, attrezzature e servizi ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, fatti salvi i limiti agli interventi eventualmente previsti nelle presenti Norme, con l'attribuzione delle classi di valore 1, 2 e 3, è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori, che presentano il progetto unitamente ad una convenzione che ne regoli l'uso, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali, tenendo conto delle leggi vigenti in materia in riferimento alla funzione da assolvere.

Art. 16 Commerciale all'ingrosso e depositi

1. La categoria funzionale "Commerciale all'ingrosso e depositi" comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita diversi da quelli del precedente Art. 12, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto. Sono le attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande, oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto- categorie della categoria "Commerciale all'ingrosso e depositi", associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • - f1 · attività commerciali all'ingrosso (materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali (all'aperto e/o al coperto) e i relativi uffici;
  • - f2 · attività di magazzinaggio e deposito e/o stoccaggio di merci e materiali (all'aperto e al coperto) e i relativi uffici; magazzinaggio spedizione e logistica; esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino, etc.), compresi i rispettivi uffici, senza commercializzazione dei prodotti esposti; depositi di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di demolizione;

Le attività commerciali all'ingrosso possono comprendere locali per la gestione delle attività e di portierato e sorveglianza non costituenti unità immobiliari autonome.

3. Sono altresì assimilate alla categoria commerciale all'ingrosso ai fini della disciplina degli usi le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018 e s.m.i.,

Art. 17 Agricola e funzioni connesse

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo prima del 21 aprile 1995, entrata in vigore della LR 64/1995;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo il 21 aprile 1995, entrata in vigore della LR 64/1995;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile e le altre forme di presidio del territorio rurale previste dalla legge regionale, disciplinate al Capo II del Titolo IX - Il territorio rurale, delle presenti Norme.

Art. 18 Dotazione di parcheggi privati per la sosta stanziale

1. Si considerano aree di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale, ai sensi dell'art. 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150, gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, scoperti o con presenza di strutture edificate, realizzati a raso, interrati o in elevazione.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  4. d) ristrutturazione edilizia comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE)
  5. e) addizione volumetrica ad edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile SE;

Per gli interventi di parziale demolizione e ricostruzione e per le addizioni volumetriche, deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile oggetto d'intervento, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Ad esclusione che per l'ambito R1 - la città antica ed i nuclei storici - e l'ambito R2 - i tessuti storici, il reperimento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato è prescritto anche in relazione ai seguenti interventi:

  • - incremento del numero delle unità immobiliari; in caso di frazionamento di unità immobiliari, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento: nel rapporto tra nº posti auto e SE residenziali si esclude dal conteggio l'unità immobiliare derivata con la superficie edificata SE maggiore e in ogni caso dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  • - modifica della destinazione d'uso; nel caso di mutamenti della destinazione d'uso, ove comportante il reperimento di dotazioni aggiuntive, sulla base della tabella 1, di cui al successivo comma 4, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto.

4. La superficie convenzionale dedicata al parcheggio stanziale è la somma di due superfici, stallo e spazio di manovra, quantificabili per un totale di 25,00 mq per ciascun posto auto. In relazione agli interventi di cui al successivo Titolo III, devono essere previsti spazi di parcheggio privato per la sosta stanziale nelle quantità non inferiori a quanto indicato nella tabella 1 e, comunque, nel rispetto delle superfici minime previste per legge:

Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi privati in relazione alle destinazioni d'uso

DESTINAZIONI D'USO Nº DI POSTI AUTO
a · Residenziale: abitazioni di qualsiasi tipo e natura - 1,5 ogni 100 mq. di SE, comunque con un minimo di un posto auto per alloggio
b1 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
b2 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
b3 · - 1,5 ogni 100 mq. di SE;
c1 ·
c2 ·
- 1,5 ogni 100 mq. di SE e, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018 e s.m.i.;
c1 · gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se risultano con superficie di vendita non superiore a 300 mq - 1,0 ogni 100 mq. di SE e, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018 e s.m.i.;
c3 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE oltre allo spazio per la movimentazione delle merci, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018;
c4 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE oltre allo spazio per la movimentazione delle merci, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018;
d1 ·
d2 ·
- 2,0 ogni 100 mq. di SE e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
d4 · campeggi - 3,0 ogni 100 mq. di ST o 1,0 per piazzola
e1 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE
e2 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e3 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e4 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e5 · - 1,5 ogni 100 mq. di SE
f) · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
s) · le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale sono dimensionate in funzione delle specifiche necessità indotte dall'attività insediata, tenuto conto per analogia dei dimensionamenti previsti alle lettere precedenti per le diverse destinazioni d'uso, e fermo restando il rispetto delle dotazioni minime imposte dalla legge.

5. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi ed in particolare per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati obbligatoriamente all'interno dell'area di trasformazione.

Le aree private non di pertinenza dell'unità oggetto di intervento, destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio, purché poste nel raggio di ml. 500 ed esclusivamente se della stessa proprietà. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante atto di vincolo, trascritto a cura e spese del richiedente.

6. In tutto il territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sia all'interno del sedime dell'edificio, sia nel lotto di pertinenza, senza limiti di superficie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - deve essere garantito un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - l'altezza utile (HU) non può essere superiore a 2,40 ml. ad eccezione dei casi in cui norme di sicurezza impongano una altezza utile superiore;
  • - nel caso in cui il parcheggio sia realizzato nel lotto di pertinenza, il parcheggio interrato dev'essere totalmente interrato e dotato di "tetto verde".

Nelle sole aree con pericolosità idraulica elevata (ovvero per alluvioni poco frequenti) o molto elevata (ovvero per alluvioni frequenti) in cui vige il divieto di realizzare volumi interrati, i parcheggi possono essere realizzati in elevazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - deve essere garantito un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - la superficie calpestabile (SCal) del manufatto non può superare 1 mq ogni 10 mc dell'edificio di cui costituisce pertinenza;
  • - avere un'altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml..

7. La possibilità di concedere deroghe alla dotazione di parcheggio privato con conseguente reperimento di spazi di sosta su area pubblica (strade, piazze, parcheggi pubblici), da reperire comunque nel raggio di ml. 500, può essere valutata previa presentazione di idonea documentazione riguardante la valutazione del fabbisogno di superficie a parcheggio che indichi:

  • - le SE delle varie attività interessate;
  • - la superficie a parcheggio reperibile su area privata;
  • - la superficie a parcheggio da reperire in area pubblica;
  • - l'individuazione degli spazi di sosta in area pubblica da destinare al soddisfacimento della dotazione a parcheggio;
  • - valutazioni delle condizioni di traffico in funzione del tipo di strada, disciplina della circolazione, caratteristiche del traffico (veicolare, ciclabile, pedonale ecc.);
  • - caratteristiche geometriche delle strade interessate o degli spazi di sosta individuati.

8. Per le nuove superfici commerciali, la realizzazione di parcheggi per la sosta stanziale a raso di dimensioni superiori a 100 mq (comprensivi degli spazi di manovra), anche per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti, quando prevista dalle presenti Norme, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - garantire un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - prevedere la messa a dimora di alberi che garantiscano, una volta adulti, l'ombreggiamento di almeno il 50% della superficie a parcheggio;
  • - prevedere pavimentazioni che impediscano la formazione di isole di calore quindi di colore chiaro e con superficie scabrosa; è comunque da escludere l'uso di asfalto tradizionale;

Per tali parcheggi possono essere altresì previste strutture per l'ombreggiamento dei veicoli in sosta con copertura a pannelli fotovoltaici, specie vegetali rampicanti, canniccio, ecc..

Art. 19 Dotazioni per la sosta di relazione

1. Fatte salve le eccezioni riferite agli ambiti urbani R1 e R2, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, di cui alla LR 62/2018 e s.m.i., è prescritto per gli esercizi ed attività con destinazione commerciale al dettaglio derivante dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici o unità immobiliari esistenti con introduzione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi o attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.

Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste al Titolo VIII delle presenti Norme in conformità con le vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono identificati come articolazione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio c1. Anche per tali esercizi sono pertanto da reperirsi dotazioni aggiuntive di parcheggio in misura equivalente: ai fini del calcolo si assume il parametro della superficie di somministrazione di cui alle vigenti norme regionali, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale di cui all'art. 18 sono maggiorate di un quantitativo aggiuntivo di mq. di parcheggio equivalente alle dotazioni per la sosta di relazione prescritte per gli esercizi commerciali al dettaglio. Ai fini del calcolo delle maggiorazioni si assume pertanto il parametro della superficie di vendita di cui alle vigenti norme regionali, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela destinati alla vendita di prodotti o alla prestazione di servizi.

5. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale rapido e in sicurezza con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, che convenzionalmente include stallo e spazio di manovra. Per le autorimesse interrate o prevalentemente interrate non afferenti a medie o grandi strutture di vendita tale requisito è da intendersi come riferimento prestazionale ottimale, privo di valenza prescrittiva. I parcheggi di relazione delle medie e delle grandi superfici di vendita dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta per ogni 4 posti auto per le medie strutture e di 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per le grandi strutture.

7. Le aree del parcheggio di relazione a raso dovranno essere dotate di alberature di alto fusto, come prescritto al successivo art. 36, comma 3, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Nel caso di parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

8. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada ed ogni 40 posti auto o frazione di 40 ne deve essere previsto almeno uno riservato agli utenti disabili.

9. Per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:

Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
Da 20 a 99 1
Da 100 a 199 2
Da 200 a 499 3
Da 500 4
Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17