Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 74 La residenza diffusa (R7)

1. Corrisponde ad un ambito, prevalentemente residenziale, generato dalla progressiva urbanizzazione dell'area pianeggiante a sud di via Covetta, da cui si sviluppano le parallele strade di impianto; l'ambito si caratterizza per un tessuto rado e discontinuo, con edificazione lungo strada, ma senza allineamenti e per la pressoché totale assenza di dotazioni pubbliche (verde pubblico, parcheggi, piazze, ecc.) e dove comunque è quasi assente l'uso agricolo, comunque molto frammentato, distinguendosi piuttosto come spazio vuoto intercluso delle frange residenziali.

1. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-categorie e1, e2, ed e3).

2. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

3. Sono aree caratterizzate da un elevato rischio idraulico per il quale risulta importante mantenere un adeguato grado di permeabilità del suolo. Gli interventi di ampliamento, di demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia dovranno osservare quanto prescritto al Titolo IV ed in particolare quanto prescritto all'art. 36, riducendo la frammentazione dei corpi di fabbrica ed evitando quanto più possibile di occupare spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili, accorpando quanto più possibile i volumi risultanti.

4. Per i resede di pertinenza degli edifici interessati dagli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia si dovranno assumere in via indicativa i criteri di cui all'art. 38, comma 3 e la collocazione dei nuovi parcheggi pertinenziali a raso non deve alterare la funzionalità idraulica e per la pavimentazione si prescrive la terra battuta e ghiaia, o soluzioni assimilabili, mentre non sono ammesse pavimentazioni impermeabili.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17