Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 70 Le ville e i giardini storici (R3)

1. Sono le ville, palazzi, complessi e case storiche o di valore testimoniale con le loro pertinenze che sono spesso l'esito di un progetto unitario. I giardini in particolare costituiscono il complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio e svolgono un ruolo determinante per la conservazione degli eco-sistemi. Devono pertanto essere tutelati:

  • - le sistemazioni e la continuità con gli edifici storici;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le opere di sistemazione esterna storicizzate;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

2. All'interno delle aree delle ville e giardini storici, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente PO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Turistico-ricettivo (d1 e d2), Direzionale e di servizio (nelle sotto-categorie e1, e2, ed e4).

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità abitative dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 90. Qualora esistano già unità abitative di Superficie Utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso e/o di frazionamento degli edifici, il reperimento della dotazione dei parcheggi mancanti non può comportare la riduzione dei giardini di pertinenza. I giardini storici non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura e le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie; tali pavimentazioni devono comunque dimostrare la compatibilità e la coerenza con gli assetti storici.

5. Nelle ville e giardini storici non sono ammessi:

  • - le recinzioni stabili di ogni forma e materiale, nonché la chiusura delle strade, dei sentieri e dei passaggi di ogni tipo, mentre devono essere conservate i muri e gli accessi aventi rilevanza storico-testimoniale;
  • - depositi di materiali e di rottami di qualsiasi natura e depositi di merci all'aperto, o attività di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi;
  • - l'installazione delle attrezzature e degli impianti relativi alle telecomunicazioni e di elettrodotti in linea aerea.

6. Nei giardini storici è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso nelle zone che non presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche o ambientali di pregio; la loro sistemazione e la viabilità di accesso deve dimostrare la coerenza con i valori ed il contesto storico-ambientale.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17