Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 68 La cittĂ  antica e i nuclei storici (R1)

1. L'ambito comprende le parti più antiche del centro di Carrara ed i nuclei storici urbani delle frazioni e che rappresentano il riferimento consolidato di identità per gli abitanti. Si tratta di tessuti che presentano un insieme omogeneo di edifici, prevalentemente di epoca preindustriale in rapporto coerente con la trama viaria e lo spazio pubblico.

2. All'interno della città antica e dei nuclei storici, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole della Disciplina del territorio del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (sotto-categoria b3), Commerciale al dettaglio (nelle sotto-categorie c1, c2 e c3), Turistico-ricettiva (nelle sotto-categorie d1 e d2), Direzionale e di servizio private (e).

3. Fatta eccezione per le unità abitative dei centri dei nuclei collinari e montani, come definiti dal P.S., dove il P.O. non stabilisce alcun limite dimensionale oltre a quelli previsti dalla legge, in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari residenziali dovranno avere una Superficie Utile (SU) minima di mq. 40. Qualora esistano già unità abitative di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Il passaggio alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali poste al piano terreno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale è consentito allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi, mentre il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi e vani abitabili non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati direttamente con ingresso diretto su aree pubbliche, strade o piazze; queste limitazioni e condizioni sono da considerarsi superate laddove l'accesso esclusivo ai nuovi alloggi non avvenga direttamente dalla strada pubblica, ma da androne di ingresso condominiale esistente ed inoltre non si applicano agli ambiti R1 e R2 dei centri collinari e montani e agli edifici con tipologia diversa da quella prevalentemente residenziale.

4. L'introduzione di attività commerciali è consentita ai piani superiori degli edifici solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra.

5. La città antica e i nuclei storici costituiscono un'area con prevalente carattere pedonale, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione di traffico veicolare e dove pertanto, in caso di frazionamento e di mutamento della destinazione d'uso di unità immobiliari, non è richiesta la dotazione dei parcheggi per la sosta stanziale, né degli standard di urbanistica commerciale, definiti dalle direttive regionali, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17