Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 67 Articolazione della Residenza
1. Fanno parte della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.
2. In tali aree il P.O. prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e quelli di interesse collettivo.
3. La residenza è così articolata:
- R1 - La città antica e i nuclei storici
- R2 - I tessuti storici
- R3 - Le ville e i giardini storici
- R4 - Le addizioni residenziali unitarie
- R5 - La residenza in aggiunta
- R6 - Le aree miste in aggiunta
- R7 - La residenza diffusa
4. All'interno degli ambiti della Residenza - R - sono sempre consentiti, oltre alle destinazioni d'uso ammesse negli articoli di riferimento, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso per "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al precedente Art. 15.