Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 66 Programmazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Per il perseguimento di una maggiore qualità urbana costituisce un elemento strategico la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

2. Ai fini degli obiettivi di cui al precedente comma, attraverso il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) deve essere condotto un censimento dei percorsi e delle principali strutture pubbliche o di uso pubblico con una specifica indicazione circa l'accessibilità, l'accessibilità parziale o la mancanza di accessibilità.

3. Il Piano Operativo fornisce le seguenti disposizioni per la programmazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano:

  • - effettuare il censimento dei percorsi accessibili, parzialmente accessibili o non accessibili;
  • - distinguere tra barriere architettoniche (ovvero quelle che riguardano edifici) e barriere urbanistiche (ovvero quelle che riguardano la fruibilità della città pubblica);
  • - privilegiare l'abbattimento di barriere architettoniche e urbanistiche nei tratti di città pubblica e in edifici che possano connettersi a percorsi già accessibili con la finalità di ampliare l'ambito urbano fruibile da tutti;
  • - nell'ambito degli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, di cui all'Allegato 1 - Schede Norma degli Ambiti e delle aree di trasformazione delle presenti Norme, estendere la verifica di accessibilità a un intorno significativo dell'ambito di trasformazione per garantire, se tecnicamente possibile, l'accessibilità all'ambito una volta trasformato;
  • - nella progettazione di interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche si dovrà limitare il ricorso a percorsi e modalità di fruizione alternativi per diversamente abili rispetto alla generalità delle persone ai soli casi in cui ciò sia necessario in ragione di condizioni morfologiche impeditive, di limitazioni strutturali e di vincoli a tutela del paesaggio e dei Beni culturali; ciò affinché tutti possano fruire con parità di condizioni della città pubblica.

4. Il PEBA potrà derogare eventuali limiti posti all'adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici dalle presenti Norme.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17