Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 65 Le aree private scoperte (PR)
1. Il P.O. individua le aree scoperte (PR) esistenti, per lo più destinate alla sosta e alla circolazione carrabile interna ad ambiti di proprietà privata.
2. Nelle aree private scoperte si deve favorire la riqualificazione del sistema insediativo urbano, migliorando la vivibilità e la sicurezza degli ambiti sulle quali insistono.
3. Su tali aree sono ammessi gli interventi necessari a loro utilizzo come aree scoperte e pertanto non sono consentite nuove edificazioni, né l'installazione di alcun genere di manufatti, fatta eccezione per pergole ombreggianti prive di rilevanza edilizia o di quelle fotovoltaiche, di cui al precedente Art. 63, comma 4. Sono altresì ammessi i parcheggi pertinenziali per gli edifici esistenti.
4. Sono da considerare parte integrante di tali aree le sistemazioni laterali e le opere per la raccolta e il deflusso delle acque, che devono essere mantenute in piena efficienza. Gli interventi di rifacimento del manto pavimentato dei parcheggi privati devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; laddove possibile, tali parcheggi di devono dotare anche di un adeguato equipaggiamento arboreo.