Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 62 L'Arenile

1. Il P.O. individua, nelle tavole della Disciplina del territorio l'area sottoposta a uno specifico piano particolareggiato di iniziativa pubblica con valore di Piano Attuativo che perseguendo gli obiettivi del Piano Strutturale e conformemente al PIT-PPR, dovrà disciplinare l'uso e le attività nell'Arenile di Marina di Carrara (U.T.O.E. 2).

2. Il nuovo piano attuativo dell'Arenile, potrà procedere ad una diversa perimetrazione delle aree di interesse e dovrà attuare le direttive che il PIT-PPR dettaglia all'interno della Scheda d'Ambito 02 - Versilia e Costa Apuana, all'interno delle schede di vincolo paesaggistico (ex Art. 136) e derivanti dalla disciplina dei beni paesaggistici, di cui all'elaborato 8B allegato alla disciplina dei Beni Paesaggistici ex Art. 142 del PIT-PPR; in particolare per l'area di cui al comma 1 valgono le seguenti direttive:

  • - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio costiero come spazio pubblico urbano;
  • - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell'impianto storico degli insediamenti costieri, i caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello della "città giardino" e caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - architettonico legato al turismo balneare
  • - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l'integrità morfologica e percettiva;
  • - favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale sostenendo interventi di manutenzione e recupero ambientale;
  • - conservare le pinete da cause avverse che potrebbero ridurne il valore naturalistico ed estetico-percettivo;
  • - tutelare e conservare la continuità degli elementi vegetazionali lungo i viali di collegamento urbano;
  • - tutelare gli elementi vegetazionali delle residuali aree umide circostanti il fosso Maestra;
  • - conservare, riqualificare e valorizzare le architetture storiche, le testimonianze dell'architettura liberty, il sistema delle ex colonie marine;
  • - conservare il tessuto urbano dei primi del novecento ed a salvaguardarne i caratteri unitari;
  • - assicurare la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio insediativo e forme del riuso, per una maggiore conservazione della forma architettonica degli elementi più significativi delle tipologie edilizie;
  • - recuperare gli immobili di valore storico in stato di degrado;
  • - conservare, recuperare e valorizzare la tipologia architettonica degli stabilimenti balneari denominati "a vagone" nel rispetto dei caratteri stilistici, formali e costruttivi;
  • - riqualificare gli elementi incongrui presenti nel tessuto urbanistico;
  • - assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;
  • - definire criteri, modalità e limiti per eventuali interventi di adeguamento;
  • - individuare e disciplinare gli accessi al mare;
  • - mantenere le visuali panoramiche che si aprono da e verso i rilievi montani ed il litorale e recuperare le stesse anche attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di tutti gli ostacoli fisici presenti;
  • - assicurare l'accessibilità al pubblico ai punti di sosta di interesse panoramico;
  • - mantenere le visuali dal viale litoraneo verso il mare e preservare le aree libere lungo l'arenile;
  • - definire criteri di inserimento paesaggistico e ambientale sia per la localizzazione che per la realizzazione delle eventuali attrezzature a servizio della balneazione;
  • - regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire negativamente con le visuali da e verso il mare;
  • - riconoscere le aree a terra e a mare, caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-culturali, di valori paesaggistici e di valori eco-sistemici, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia ed infrastrutturale;
  • - riconoscere e salvaguardare i caratteri identitari dello skyline costiero, derivanti: dagli elementi determinanti per la riconoscibilità degli insediamenti (profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva) e/o dalla continuità del profilo d'insieme di valore paesaggistico;
  • - incentivare gli interventi volti alla riqualificazione paesaggistica delle zone di criticità, anche attraverso l'eventuale delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti, ricadenti nelle aree di particolare valenza paesaggistica, non compatibili con la conservazione dei valori;
  • - conservare e recuperare i manufatti che costituiscono il tessuto storico degli stabilimenti balneari, mantenendone le tipicità di impianto, i caratteri stilistici, formali e costruttivi che caratterizzano il sistema costiero;
  • - limitare sugli arenili la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici. Gli eventuali nuovi interventi devono;
    • - assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono;
    • - utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili;
    • - consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare;
  • - la realizzazione sugli arenili di nuove strutture, a carattere temporaneo e rimovibili, non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive e non deve comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi;
  • - gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti nei piani particolareggiati, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico-ricreative e balneari esistenti.

3. Il Piano Attuativo dovrà attuare le specifiche discipline definite dal P.S., con particolare riferimento ai contenuti dell'Allegato A alle NTA dello stesso, di cui all'UTOE 2 "Arenile". Nelle more della formazione di detto Piano Attuativo devono essere rispettate le direttive, di cui al precedente comma 2, oltre alle seguenti disposizioni:

  • - in applicazione dell'Art. 13 del P.S. è prescritta la conservazione delle aree umide, dei canali e del reticolo idrografico oltre al rispetto della disciplina generale del medesimo Art. 13 per l'area umida della Fossa Maestra;
  • - è ammessa la sola installazione di manufatti temporanei stagionali sulla spiaggia sabbiosa al fine di garantire il mantenimento dei caratteri naturali di tali contesti;
  • - è prevista la conservazione dell'assetto morfologico tradizionale degli stabilimenti balneari costituito dagli elementi distributivi tipici, nonché dalle caratteristiche dimensionali e materiche architettoniche ed edilizie caratteristiche ed identitarie del litorale.
  • - sul patrimonio edilizio esistente possono essere eseguiti interventi fino alla classe 4, di cui al precedente Art. 25, comunque nel rispetto delle prescrizioni e direttive PIT-PPR, senza aumento della superficie coperta e/o artificializzazione dell'arenile, alterazione della sagoma, né frazionamento e/o mutamento della destinazione d'uso, nonché nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni del precedente PPE approvato con D.C.C. n.8 del 22.01.2007.

4. Per il campeggio presente nell'area compresa tra il Viale Fabbricotti, la Fossa Maestra e il torrente Parmignola, al fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico e una maggiore compatibilità ambientale, sono consentiti interventi di riqualificazione delle strutture esistenti fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, anche con il rinnovo degli elementi e dei materiali costitutivi dei manufatti, senza aumento delle superfici edificate SE e il mantenimento della destinazione d'uso.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17